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<channel><title><![CDATA[HELLO EXPORT - Blog]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog]]></link><description><![CDATA[Blog]]></description><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 21:49:05 +0200</pubDate><generator>Weebly</generator><item><title><![CDATA[Accordo di libero scambio UE-India: se vendi all’estero, questo è il momento di smettere di ignorare l’India]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/accordo-di-libero-scambio-ue-india-se-vendi-allestero-questo-e-il-momento-di-smettere-di-ignorare-lindia]]></link><comments><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/accordo-di-libero-scambio-ue-india-se-vendi-allestero-questo-e-il-momento-di-smettere-di-ignorare-lindia#comments]]></comments><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:02:48 GMT</pubDate><category><![CDATA[Esportare fuori Europa]]></category><category><![CDATA[Normative doganali]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.helloexport.it/blog/accordo-di-libero-scambio-ue-india-se-vendi-allestero-questo-e-il-momento-di-smettere-di-ignorare-lindia</guid><description><![CDATA[       Per anni, quando si parlava di export verso l&rsquo;India, la risposta di molte aziende italiane era pi&ugrave; o meno questa:&ldquo;Mercato interessante, per&ograve; &egrave; complicato&rdquo;VeroDazi elevati, burocrazia, procedure doganali, requisiti locali, documentazione e una distanza culturale e commerciale che non si risolve traducendo il catalogo in inglese.Il problema &egrave; che mentre molti imprenditori europei continuavano a considerare l&rsquo;India un mercato da affrontare  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/hello-export-export-india-dazi-2027_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Per anni, quando si parlava di export verso l&rsquo;India, la risposta di molte aziende italiane era pi&ugrave; o meno questa:<br /><em>&ldquo;Mercato interessante, per&ograve; &egrave; complicato&rdquo;</em><br />Vero<br />Dazi elevati, burocrazia, procedure doganali, requisiti locali, documentazione e una distanza culturale e commerciale che non si risolve traducendo il catalogo in inglese.<br />Il problema &egrave; che mentre molti imprenditori europei continuavano a considerare l&rsquo;India un mercato da affrontare &ldquo;prima o poi&rdquo;, l&rsquo;India continuava a crescere,e adesso &egrave; arrivato un elemento che potrebbe cambiare parecchio le carte in tavola.<br /><br />Il <strong>27 gennaio 2026 Unione Europea e India hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio</strong>, l&rsquo;<strong>EU-India Free Trade Agreement</strong>.&nbsp;<br />Attenzione per&ograve; a una cosa importante: <strong>l&rsquo;accordo non &egrave; ancora entrato in vigore</strong>.<br />Secondo il calendario illustrato dalla Commissione Europea, dopo la finalizzazione tecnica del testo sono previsti l&rsquo;adozione da parte del Consiglio, la firma, il consenso del Parlamento Europeo e successivamente l&rsquo;entrata in vigore, indicata auspicabilmente per il <strong>secondo trimestre del 2027</strong>.<br /><br />Quindi no: non significa che da domani puoi spedire in India senza dazi.<br />Significa qualcosa di commercialmente molto pi&ugrave; interessante.<br /><strong>Hai tempo per prepararti prima che lo facciano tutti gli altri.</strong><br /><br /><strong>Perch&eacute; improvvisamente tutti dovrebbero guardare all&rsquo;India</strong><br />Partiamo dai numeri<br />L&rsquo;India conta circa <strong>1,45 miliardi di abitanti</strong>, viene indicata come la quarta economia mondiale nelle previsioni 2026 ed &egrave; gi&agrave; il nono partner commerciale dell&rsquo;Unione Europea, nel 2024 le esportazioni europee verso l&rsquo;India hanno raggiunto circa <strong>75 miliardi di euro tra beni e servizi</strong>.&nbsp;<br /><br />Ma il dato che dovrebbe interessare soprattutto chi vende prodotti industriali &egrave; un altro.<br />Nel 2024 l&rsquo;UE ha esportato in India circa <strong>48,8 miliardi di euro di merci</strong> e la prima categoria era quella dei <strong>macchinari, comprese le apparecchiature elettriche</strong>, con 16,3 miliardi di euro. Seguivano, tra gli altri, aerospazio, strumenti ottici e medicali, chimica, plastica, automotive, ferro e acciaio e farmaceutica.&nbsp;<br />In altre parole: non stiamo parlando soltanto di vendere prosecco, moda e prodotti italiani belli da fotografare.<br />Stiamo parlando anche di <strong>meccanica, componentistica, tecnologia, apparecchiature, prodotti chimici, medicale e beni industriali</strong>.<br />Esattamente quei settori nei quali moltissime PMI italiane hanno qualcosa da dire.<br />A condizione, naturalmente, che qualcuno in India sappia che esistono.<br /><br /><strong>Il vero punto dell&rsquo;accordo UE-India sono i dazi</strong><br />Qui iniziano le cose interessanti<br />Secondo i dati presentati sull&rsquo;accordo, <strong>il 96,6% delle esportazioni europee dovrebbe beneficiare di una riduzione o eliminazione dei dazi</strong>, con un risparmio stimato per le imprese europee fino a <strong>4 miliardi di euro all&rsquo;anno</strong>.&nbsp;<br />E alcuni dei livelli tariffari di partenza spiegano perfettamente perch&eacute; questo accordo sia cos&igrave; importante.<br />Per esempio, il quadro presentato dalla Commissione Europea indica:<ul><li><strong>macchinari:</strong> da dazi fino al 44% a zero;</li><li><strong>prodotti chimici:</strong> da dazi fino al 22% a zero;</li><li><strong>farmaceutica:</strong> dall&rsquo;11% a zero;</li><li><strong>aeromobili:</strong> da dazi fino all&rsquo;11% a zero;</li><li><strong>olio d&rsquo;oliva:</strong> dal 40% a zero;</li><li><strong>prodotti alimentari trasformati:</strong> da dazi fino al 30% a zero;</li><li><strong>vino:</strong> da dazi fino al 150% a livelli del 20-30%.</li></ul> Alcuni prodotti agricoli sensibili resteranno invece esclusi.&nbsp;<br /><br />Questo non significa che tutte queste riduzioni scatteranno necessariamente nello stesso momento: per conoscere il trattamento di un singolo prodotto bisogner&agrave; verificare <strong>codice doganale, calendario di abbattimento tariffario e regole di origine applicabili</strong> quando il testo definitivo sar&agrave; operativo.<br />Ed &egrave; proprio qui che casca l&rsquo;asino.<br /><br /><strong>&ldquo;Fantastico, allora venderemo tutti in India&rdquo;</strong><br />No<br />Ed &egrave; probabilmente il pi&ugrave; grande equivoco che nascer&agrave; intorno a questo accordo.<br />Un dazio pi&ugrave; basso <strong>non crea automaticamente un cliente</strong>.<br /><br />Puoi avere il prodotto migliore del mondo, un dazio ridotto a zero e un mercato da oltre un miliardo di persone.<br />Se non hai:<ul><li>una strategia commerciale</li><li>un target preciso</li><li>un database di potenziali clienti</li><li>un posizionamento comprensibile</li><li>un processo di contatto</li><li>un follow-up</li><li>una gestione corretta della documentazione</li><li>e qualcuno che sappia trasformare un contatto in una trattativa</li></ul> non hai un progetto export<br />Hai semplicemente un mercato enorme nel quale nessuno sa chi sei<br /><br /><strong>E c&rsquo;&egrave; un secondo errore: pensare che &ldquo;libero scambio&rdquo; significhi &ldquo;liberi tutti&rdquo;</strong><br />Questo &egrave; particolarmente importante<br />L&rsquo;accordo non cancella magicamente gli adempimenti doganali e regolamentari<br />Oggi un'operazione commerciale verso l&rsquo;India richiede comunque attenzione alla documentazione<br />Tra gli elementi evidenziati per le spedizioni figurano fattura commerciale, packing list, dati corretti di esportatore e importatore e requisiti identificativi dell&rsquo;importatore indiano.<br />Per le imprese indiane vengono indicati, tra gli altri, <strong>IEC, GSTIN e AD Code</strong>, oltre alle procedure KYC e alla procura per lo sdoganamento.&nbsp;<br />Anche la fattura commerciale deve essere costruita bene.<br />Descrizione della merce, quantit&agrave;, materiale, utilizzo, codice HS, origine, Incoterm e valore non sono dettagli da compilare cinque minuti prima che parta il camion, ma sono informazioni che possono determinare come la merce verr&agrave; trattata in dogana.<br /><br />E con l&rsquo;accordo di libero scambio diventer&agrave; ancora pi&ugrave; importante un concetto che molte aziende scoprono soltanto quando qualcosa va storto:<br /><font size="4"><strong>----&gt;&gt;&gt; origine preferenziale</strong></font><br />Per beneficiare di un dazio preferenziale non basta che la fattura parta dall&rsquo;Italia.<br />Bisogna verificare che il prodotto soddisfi le <strong>regole di origine previste dall&rsquo;accordo</strong> e che l&rsquo;origine possa essere dimostrata secondo le procedure previste.<br />&ldquo;Made in Italy&rdquo;, origine doganale e provenienza della spedizione non sono sinonimi.<br /><br /><strong>Il momento migliore per entrare in India non &egrave; quando tutti parleranno dell&rsquo;India</strong><br />&Egrave; prima<br />Questa &egrave; forse la parte pi&ugrave; importante dell&rsquo;intero discorso<br />Quando un mercato diventa improvvisamente pi&ugrave; accessibile, le aziende tendono a comportarsi tutte nello stesso modo.<ol><li>Leggono la notizia</li><li>Aspettano</li><li>L&rsquo;accordo entra in vigore</li><li>Aspettano ancora</li><li>Poi vedono un concorrente che ha trovato un distributore</li><li>E a quel punto decidono che &ldquo;bisogna andare in India&rdquo;</li><li>Peccato che il concorrente sia partito diciotto mesi prima</li><li>Un mercato estero non si apre premendo un interruttore</li></ol> Bisogna capire <strong>chi compra il tuo prodotto, chi lo distribuisce, quali settori hanno maggiore potenziale, quali concorrenti sono gi&agrave; presenti, quali prezzi sono sostenibili, quali certificazioni servono, come funziona l&rsquo;importazione e quali interlocutori vale realmente la pena contattare</strong>.<br />Poi bisogna iniziare a parlare con il mercato.<br />E tutto questo richiede tempo.<br /><br /><strong>Vuoi esportare in India? Prima fai i compiti</strong><br />Qui mi permetto una piccola marchetta.<br />Proprio perch&eacute; l&rsquo;India &egrave; uno di quei mercati nei quali improvvisare pu&ograve; diventare molto costoso, <strong>ho dedicato un libro all&rsquo;<a href="https://www.helloexport.it/store/p7/Come_importare_dall%E2%80%99India%3A_guida_pratica_per_ceo_e_buyer.html">import l&rsquo;India</a></strong>, pensato per le aziende italiane che vogliono capire il mercato prima di iniziare a mandare email a caso dall&rsquo;altra parte del mondo.<br />Perch&eacute; &ldquo;l&rsquo;India ha 1,45 miliardi di abitanti&rdquo; &egrave; un dato interessante<br />Ma non &egrave; una strategia commerciale<br />Il punto non &egrave; vendere a un miliardo e mezzo di persone<br />Il punto &egrave; capire <strong>quali aziende indiane potrebbero comprare proprio il tuo prodotto e perch&eacute; dovrebbero comprarlo da te invece che da un concorrente tedesco, francese, cinese o locale</strong>.<br />Ed &egrave; esattamente il tipo di ragionamento che bisogna fare <strong>prima</strong> di iniziare un progetto export.<br /><br /><strong>L&rsquo;accordo UE-India potrebbe essere un'opportunit&agrave; enorme. Ma non per tutti.</strong><br />L&rsquo;accordo punta non soltanto alla riduzione dei dazi, ma anche alla facilitazione degli scambi, alle regole di origine, alle barriere tecniche, ai servizi, al commercio digitale, alla propriet&agrave; intellettuale e alle PMI.&nbsp;<br />Quindi s&igrave;: per molte imprese europee l&rsquo;India potrebbe diventare commercialmente pi&ugrave; accessibile.<br />Ma l&rsquo;opportunit&agrave; non sar&agrave; uguale per tutti.<ul><li>Dipender&agrave; dal prodotto</li><li>Dal codice doganale</li><li>Dalle regole di origine</li><li>Dal settore</li><li>Dalla concorrenza</li><li>Dalla struttura distributiva</li><li>Dai requisiti tecnici</li><li>E soprattutto dalla capacit&agrave; commerciale dell&rsquo;azienda</li></ul><br />Per questo la domanda da fare oggi non &egrave;:<br /><strong>&ldquo;Quando entrer&agrave; in vigore l&rsquo;accordo?&rdquo;</strong><br /><br />La domanda utile &egrave;:<br /><strong>&ldquo;Quando entrer&agrave; in vigore, noi saremo gi&agrave; pronti?&rdquo;</strong><br /><br />Perch&eacute; se la risposta &egrave; no, il rischio &egrave; il solito<br />Aspettare che il mercato diventi interessante<br />Aspettare che l&rsquo;accordo entri in vigore<br />Aspettare che qualcun altro dimostri che funziona<br />E infine arrivare quando i partner migliori hanno gi&agrave; iniziato a lavorare con qualcun altro<br />&#8203;<br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)"><font size="2">Fonti:</font></strong><br /><font size="2" style="color:rgb(21, 21, 21)"><a href="https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india/eu-india-agreements_en" target="_blank">EU-India Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement and Geographical Indications Agreement</a><br /><a href="https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india/eu-india-agreements/text-agreements_en" target="_blank">EU-India: Text of the agreements</a></font><br /><a href="https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india/eu-india-agreements/factsheet-eu-india-free-trade-agreement-main-benefits_en" target="_blank"><font size="2">Factsheet - EU-India Free Trade Agreement: Main benefits</font></a><br /><br /><strong>Vuoi capire se l&rsquo;India pu&ograve; essere un mercato per la tua azienda?</strong><br /><strong>Hello Export</strong> supporta le PMI italiane nello sviluppo commerciale internazionale: analisi del mercato, ricerca e contatto di potenziali clienti e distributori, sviluppo export e supporto nelle problematiche operative legate alle vendite internazionali.<br />E se vuoi iniziare prima ancora di affidarti a un consulente, puoi partire dal <strong><a href="https://www.helloexport.it/store/p7/Come_importare_dall%E2%80%99India%3A_guida_pratica_per_ceo_e_buyer.html">mio libro dedicato all&rsquo;India</a></strong>, nato proprio per aiutare le aziende italiane a capire questo mercato con un approccio pratico e commerciale.<br />L&rsquo;India non &egrave; un mercato da &ldquo;provare&rdquo;<br />&Egrave; un mercato da studiare, preparare e attaccare con metodo<br /><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">Scopri il nostro <a href="https://www.helloexport.it/progetto-export.html">progetto Export&nbsp;</a></strong><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128231; Scrivici a:</strong><span style="color:rgb(21, 21, 21)"> </span><a>info@helloexport.it</a><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128187; Oppure prenota una videocall gratuita <a href="https://calendar.app.google/RhLtRUa39xwh1UPR9" target="_blank">cliccando qui</a></strong></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Quando esce un bando, spesso è già troppo tardi, ecco perché conviene prepararsi prima]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/quando-esce-un-bando-spesso-e-gia-troppo-tardi-ecco-perche-conviene-prepararsi-prima]]></link><comments><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/quando-esce-un-bando-spesso-e-gia-troppo-tardi-ecco-perche-conviene-prepararsi-prima#comments]]></comments><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:36:12 GMT</pubDate><category><![CDATA[Bandi & Voucher Export]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.helloexport.it/blog/quando-esce-un-bando-spesso-e-gia-troppo-tardi-ecco-perche-conviene-prepararsi-prima</guid><description><![CDATA[       Molte aziende iniziano a interessarsi alla finanza agevolata quando vedono comparire una notizia del tipo:&ldquo;Nuovo bando: contributi a fondo perduto per digitalizzazione, investimenti o transizione ecologica.&rdquo;A quel punto parte la corsaSi cerca di capire se l'azienda pu&ograve; partecipare, si raccolgono documenti, si chiedono preventivi, si prova a definire il progetto e si verifica quali investimenti possano effettivamente rientrare nell'agevolazione.Il problema &egrave; che,  [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/hello-export-bandi-simest_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Molte aziende iniziano a interessarsi alla finanza agevolata quando vedono comparire una notizia del tipo:<br /><br /><strong>&ldquo;Nuovo bando: contributi a fondo perduto per digitalizzazione, investimenti o transizione ecologica.&rdquo;</strong><br /><br />A quel punto parte la corsa<br /><br />Si cerca di capire se l'azienda pu&ograve; partecipare, si raccolgono documenti, si chiedono preventivi, si prova a definire il progetto e si verifica quali investimenti possano effettivamente rientrare nell'agevolazione.<br />Il problema &egrave; che, molto spesso, il tempo a disposizione &egrave; poco.<br /><br />E una buona opportunit&agrave; rischia di essere persa non perch&eacute; l'impresa non avesse i requisiti, ma semplicemente perch&eacute; <strong>non era pronta</strong>.<br /><br /><strong>Il momento giusto per parlare di un bando non &egrave; quando il bando apre</strong><br />Questo &egrave; il punto che molte aziende sottovalutano.<br />La finanza agevolata non dovrebbe essere affrontata come una lotteria nella quale aspettare che esca il bando giusto.<br />&Egrave; molto pi&ugrave; efficace partire dall'azienda.<br />Quali investimenti sono previsti nei prossimi mesi?<br />&Egrave; necessario acquistare nuovi macchinari?<br />L'azienda sta pensando di introdurre nuovi software?<br />Sono previsti investimenti in digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, efficientamento energetico o sostenibilit&agrave;?<br />Ci sono programmi di ampliamento, internazionalizzazione o rafforzamento della struttura aziendale?<br />Una volta definite queste esigenze, diventa molto pi&ugrave; semplice <strong>monitorare le agevolazioni potenzialmente coerenti con il progetto</strong>.<br />In altre parole: prima si costruisce il progetto aziendale, poi si cerca il bando adatto. Non il contrario.<br /><br /><strong>Le opportunit&agrave; esistono, ma bisogna saperle intercettare</strong><br />In questo periodo, ad esempio, sono presenti o vengono annunciate diverse misure rivolte alle imprese.<br />Tra queste troviamo strumenti dedicati alla digitalizzazione delle PMI, interventi SIMEST per la transizione digitale ed ecologica e misure specifiche per settori strategici come l'automotive.<br />Un esempio particolarmente interessante riguarda proprio la filiera automotive, per la quale sono stati annunciati <strong>300 milioni di euro destinati alla transizione verde e tecnologica</strong>, attraverso strumenti rivolti a programmi di investimento e riconversione industriale.<br /><br />Parallelamente continuano a esserci opportunit&agrave; legate a:<ul><li>digitalizzazione dei processi aziendali</li><li>software, ERP, CRM e tecnologie 4.0</li><li>Intelligenza Artificiale</li><li>cyber security</li><li>efficientamento energetico</li><li>sostenibilit&agrave; ambientale</li><li>investimenti produttivi</li><li>rafforzamento patrimoniale</li><li>internazionalizzazione</li></ul><br />Questo non significa che ogni azienda possa accedere automaticamente a qualsiasi agevolazione.<br /><br />Significa per&ograve; che <strong>conoscere in anticipo gli investimenti programmati permette di capire quali opportunit&agrave; vale la pena monitorare</strong>.<br /><br /><strong>Perch&eacute; Hello Export collabora con Profima</strong><br />Per aiutare i nostri clienti anche su questo fronte, <strong>Hello Export ha avviato una collaborazione con Profima</strong>, societ&agrave; specializzata in finanza agevolata.<br />L'obiettivo non &egrave; inviare periodicamente una lista infinita di bandi.<br />Il nostro approccio &egrave; esattamente l'opposto.<br />Vogliamo prima capire l'azienda.<br />Per questo abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti la possibilit&agrave; di effettuare una <strong>prima videocall gratuita e senza impegno con Eugenia Piovano</strong>, nostra partner per la finanza agevolata.<br />Durante questo primo confronto &egrave; possibile iniziare a valutare:<br />quali investimenti l'azienda sta programmando, quali tipologie di agevolazioni potrebbero essere interessanti, quali informazioni e documenti sarebbe utile iniziare a predisporre e quali misure monitorare nei mesi successivi.<br />Non si tratta quindi di presentare una domanda di finanziamento durante la call.<br />Si tratta di fare qualcosa che, secondo noi, &egrave; ancora pi&ugrave; importante:<br /><strong>arrivare preparati quando si presenter&agrave; l'opportunit&agrave; giusta.</strong><br /><br /><strong>Prepararsi prima pu&ograve; fare la differenza</strong><br />Immaginiamo due aziende:<br /><br />La prima scopre un bando il giorno della pubblicazione e solo allora inizia a chiedersi quale investimento presentare.<br /><br />La seconda ha gi&agrave; definito il proprio programma di investimenti, conosce le principali caratteristiche del progetto e ha gi&agrave; effettuato una prima analisi delle possibili agevolazioni.<br /><br />Quando viene pubblicata la misura adatta, le due aziende partono dallo stesso punto?<br /><br />Evidentemente no.<br />La seconda ha gi&agrave; fatto buona parte del lavoro strategico.<br />Ed &egrave; proprio questo il principio alla base della collaborazione tra Hello Export e Profima.<br /><br /><strong>Non aspettare necessariamente il prossimo bando</strong><br />Se nei prossimi mesi la tua azienda sta pensando di investire in macchinari, digitalizzazione, software, Intelligenza Artificiale, efficientamento energetico, sostenibilit&agrave;, internazionalizzazione o sviluppo produttivo, pu&ograve; essere utile parlarne <strong>prima</strong>.<br /><br />La videocall con Eugenia Piovano &egrave; gratuita e non comporta alcun impegno<br /><br />Serve semplicemente a capire se esistono temi sui quali vale la pena iniziare a lavorare e quali opportunit&agrave; potrebbero essere monitorate.<br /><br />Scarica gratuitamente la<strong> <a href="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/2609_servizi_hello_export_-_bandi___voucher.pdf">nostra breve presentazione</a></strong><a href="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/2609_servizi_hello_export_-_bandi___voucher.pdf">&nbsp;</a>che riassume il nostro approccio alla finanza agevolata e spiega perch&eacute; riteniamo importante partire dall'analisi degli investimenti aziendali prima ancora dell'apertura di un bando.<br /><br />Scarica la presentazione <a href="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/2609_servizi_hello_export_-_bandi___voucher.pdf"><strong>&ldquo;Quando esce un bando, spesso &egrave; gi&agrave; troppo tardi&rdquo;</strong></a><br /><br />Se invece preferisci parlarne direttamente con noi, puoi contattare <strong>Hello Export</strong> e richiedere una videocall gratuita con Eugenia Piovano.<br /><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128231; Scrivici a:</strong><span style="color:rgb(21, 21, 21)"> </span><a>info@helloexport.it</a><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128187; Oppure prenota una videocall gratuita <a href="https://calendar.app.google/RhLtRUa39xwh1UPR9" target="_blank">cliccando qui</a></strong><a href="https://calendar.app.google/RhLtRUa39xwh1UPR9" target="_blank"></a><br /><br />Scopri il nostro servizio <strong><a href="https://www.helloexport.it/bandi-per-linternazionalizzazione.html">Bandi per l&rsquo;Internazionalizzazione</a></strong> e verifica quali strumenti possono accompagnare la crescita della tua azienda sui mercati esteri.</div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[PPWR: cos’è, quando entra in vigore e quali obblighi introduce per gli imballaggi nel 2026]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/ppwr-cose-quando-entra-in-vigore-e-quali-obblighi-introduce-per-gli-imballaggi-nel-2026]]></link><comments><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/ppwr-cose-quando-entra-in-vigore-e-quali-obblighi-introduce-per-gli-imballaggi-nel-2026#comments]]></comments><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:03:01 GMT</pubDate><category><![CDATA[Importare da EXTRA CEE]]></category><category><![CDATA[Normative doganali]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.helloexport.it/blog/ppwr-cose-quando-entra-in-vigore-e-quali-obblighi-introduce-per-gli-imballaggi-nel-2026</guid><description><![CDATA[       Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, &egrave; il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.Il suo testo ufficiale &egrave; il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea il 22 gennaio 2025.Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/hello-export-ppwr-cos_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Il <strong>PPWR</strong>, acronimo di <em>Packaging and Packaging Waste Regulation</em>, &egrave; il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.<br /><br />Il suo testo ufficiale &egrave; il <strong>Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024</strong>, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea il 22 gennaio 2025.<br /><br />Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell&rsquo;Unione europea.<br /><br />La novit&agrave; non riguarda soltanto le aziende che producono scatole, bottiglie, flaconi o altri materiali da imballaggio, il regolamento interessa potenzialmente tutte le imprese che:<ul><li>producono imballaggi;</li><li>confezionano prodotti;</li><li>importano prodotti imballati nell&rsquo;Unione europea;</li><li>distribuiscono prodotti imballati;</li><li>vendono online a consumatori europei;</li><li>utilizzano imballaggi per il trasporto;</li><li>commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio;</li><li>immettono sul mercato europeo imballaggi vuoti o prodotti gi&agrave; confezionati.</li></ul> &#8203;<br />Il PPWR riguarda infatti tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro origine. Stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, alla riciclabilit&agrave;, al contenuto riciclato, all&rsquo;etichettatura, al riutilizzo e alla gestione dei rifiuti.<br />Per molte imprese il packaging non sar&agrave; quindi pi&ugrave; soltanto una scelta commerciale o logistica: diventer&agrave; un vero elemento di conformit&agrave; del prodotto destinato al mercato europeo.<br /><br /><strong>Che cos&rsquo;&egrave; il PPWR?</strong><br />Il PPWR &egrave; il nuovo quadro normativo europeo dedicato all&rsquo;intero ciclo di vita degli imballaggi.<br />La sigla significa:&nbsp;&nbsp;<strong>Packaging and Packaging Waste Regulation</strong>, ossia <strong>Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</strong>.<br />L&rsquo;obiettivo &egrave; ridurre la quantit&agrave; di imballaggi e di rifiuti prodotti nell&rsquo;Unione europea, migliorare la riciclabilit&agrave;, aumentare l&rsquo;impiego di materie riciclate, favorire il riutilizzo e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri.<br /><br />Il regolamento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti:<ul><li>sostanze contenute negli imballaggi;</li><li>riciclabilit&agrave;;</li><li>contenuto minimo di materiale riciclato;</li><li>compostabilit&agrave; di determinati imballaggi;</li><li>riduzione al minimo del peso e del volume;</li><li>limitazione degli imballaggi superflui;</li><li>etichettatura armonizzata;</li><li>imballaggi riutilizzabili;</li><li>sistemi di ricarica e riutilizzo;</li><li>responsabilit&agrave; estesa del produttore;</li><li>registrazione dei produttori;</li><li>raccolta e riciclaggio dei rifiuti;</li><li>obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;</li><li>documentazione tecnica;</li><li>valutazione e dichiarazione UE di conformit&agrave;.</li></ul><br />In altre parole, il PPWR non disciplina solamente il momento in cui l&rsquo;imballaggio diventa un rifiuto. Regola anche la sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione e gestione successiva.<br /><br /><strong>Qual &egrave; il testo del PPWR?</strong><br />Il testo ufficiale &egrave; il:<br /><strong>Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.</strong><br />Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la Direttiva (UE) 2019/904 relativa ad alcuni prodotti di plastica monouso. Inoltre, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.<br />Il fatto che si tratti di un <strong>regolamento</strong>, e non di una direttiva, &egrave; importante: una volta applicabile, il PPWR produce effetti direttamente negli Stati membri, senza dover essere integralmente recepito attraverso una legge nazionale.<br />Saranno comunque necessari numerosi atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea per definire metodologie, criteri tecnici, formati di etichettatura e altri aspetti operativi.<br /><br /><strong>Quando entra in vigore il PPWR?</strong><br />Su questo punto bisogna distinguere fra <strong>entrata in vigore</strong> e <strong>applicazione</strong>.<br />Il Regolamento (UE) 2025/40 &egrave; entrato in vigore l&rsquo;<strong>11 febbraio 2025</strong>, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea.<br />La maggior parte delle sue disposizioni si applica per&ograve; a decorrere dal <strong>12 agosto 2026</strong>.<br />Pertanto, alla domanda &ldquo;quando entra in vigore il PPWR?&rdquo; si pu&ograve; rispondere nel modo seguente:<ul><li><strong>entrata in vigore formale:</strong> 11 febbraio 2025;</li><li><strong>applicazione generale:</strong> 12 agosto 2026;</li><li><strong>applicazione di alcuni obblighi specifici:</strong> scadenze successive, tra cui il 2030, il 2035 e il 2040.</li></ul> Il testo dispone espressamente che il regolamento si applichi dal 12 agosto 2026 e sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.<br />Questo non significa, tuttavia, che le aziende possano attendere agosto 2026 per iniziare a occuparsene.<br />La verifica dei materiali, la raccolta delle informazioni dai fornitori, la revisione dei contratti, la preparazione della documentazione tecnica e l&rsquo;eventuale riprogettazione degli imballaggi possono richiedere diversi mesi.<br /><br /><strong>PPWR: cosa riguarda esattamente?</strong><br />Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio.<br />Rientrano nel regolamento, in linea generale:<ul><li>gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari;</li><li>gli imballaggi multipli o secondari;</li><li>gli imballaggi per il trasporto o terziari;</li><li>gli imballaggi per il commercio elettronico;</li><li>gli imballaggi di servizio;</li><li>gli imballaggi utilizzati nella produzione primaria;</li><li>gli imballaggi destinati ad applicazioni industriali e commerciali.</li></ul> Sono quindi coinvolti materiali come plastica, carta, cartone, vetro, acciaio, alluminio, legno e molti imballaggi multimateriale.<br />Il regolamento pu&ograve; interessare il contenitore immediatamente visibile al consumatore, ma anche scatole esterne, film protettivi, divisori, riempitivi e altri elementi utilizzati per raggruppare o trasportare i prodotti.<br /><br /><strong>Chi &egrave; il fabbricante per il PPWR?</strong><br />Il termine <strong>fabbricante</strong> non indica necessariamente l&rsquo;azienda che produce o vende il prodotto contenuto nell&rsquo;imballaggio.<br />Ai fini del PPWR, il fabbricante &egrave;, in sostanza, la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio.<br />Questo significa che bisogna esaminare concretamente la filiera.<br />Il fabbricante dell&rsquo;imballaggio potrebbe essere:<ul><li>l&rsquo;azienda che produce direttamente il contenitore;</li><li>l&rsquo;impresa che commissiona la produzione dell&rsquo;imballaggio a un terzista;</li><li>l&rsquo;azienda che commercializza l&rsquo;imballaggio o il prodotto imballato con il proprio marchio;</li><li>in determinate circostanze, il soggetto che modifica un imballaggio gi&agrave; esistente in modo tale da incidere sulla sua conformit&agrave;.</li></ul> Non bisogna confondere il <strong>fabbricante ai fini della conformit&agrave; dell&rsquo;imballaggio</strong> con il <strong>produttore ai fini della responsabilit&agrave; estesa del produttore</strong>, o EPR.<br />Il produttore EPR &egrave; il soggetto al quale vengono attribuiti gli obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dell&rsquo;imballaggio quando diventa rifiuto. A seconda della modalit&agrave; di vendita, dello Stato membro interessato e della struttura della filiera, fabbricante e produttore EPR possono coincidere oppure essere soggetti diversi.<br /><br /><strong>Quali sono gli obblighi del fabbricante?</strong><br />Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili previste dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.<br />Prima dell&rsquo;immissione sul mercato deve:<ol><li>effettuare o far effettuare la valutazione della conformit&agrave;;</li><li>predisporre la documentazione tecnica prevista dall&rsquo;Allegato VII;</li><li>compilare la dichiarazione UE di conformit&agrave;;</li><li>garantire la tracciabilit&agrave; dell&rsquo;imballaggio;</li><li>indicare le proprie informazioni identificative e di contatto;</li><li>predisporre procedure che assicurino la conformit&agrave; della produzione in serie;</li><li>intervenire quando ritiene che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme.</li></ol><br />La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformit&agrave; devono essere conservate:<ul><li>per <strong>cinque anni</strong> nel caso degli imballaggi monouso;</li><li>per <strong>dieci anni</strong> nel caso degli imballaggi riutilizzabili.</li></ul> Il fabbricante deve inoltre assicurare che sull&rsquo;imballaggio sia presente un elemento che ne consenta l&rsquo;identificazione, come un tipo, un lotto, un numero di serie o un riferimento equivalente.<br />Deve anche riportare il proprio nome o marchio e un indirizzo postale al quale possa essere contattato. In alcuni casi queste informazioni possono essere rese disponibili mediante codice QR, supporto dati digitale o documento di accompagnamento.<br /><br /><strong>Cos&rsquo;&egrave; la dichiarazione di conformit&agrave; PPWR?</strong><br />La <strong>dichiarazione UE di conformit&agrave; PPWR</strong> &egrave; il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilit&agrave;, che l&rsquo;imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili previste dal regolamento.<br />La dichiarazione viene predisposta dopo che la procedura di valutazione della conformit&agrave; ha dimostrato il rispetto dei requisiti pertinenti.<br />Ai sensi dell&rsquo;articolo 39, la dichiarazione:<ul><li>attesta la conformit&agrave; alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12;</li><li>segue la struttura prevista dall&rsquo;Allegato VIII;</li><li>deve essere continuamente aggiornata;</li><li>deve essere redatta o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l&rsquo;imballaggio viene commercializzato;</li><li>pu&ograve; essere integrata con altre dichiarazioni UE di conformit&agrave; applicabili al prodotto o all&rsquo;imballaggio.</li></ul> Con la firma della dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilit&agrave; della conformit&agrave; dell&rsquo;imballaggio.<br /><br /><strong>Cosa contiene la dichiarazione UE PPWR?</strong><br />Il modello riportato nell&rsquo;Allegato VIII prevede almeno:<ol><li>il numero identificativo della dichiarazione;</li><li>l&rsquo;identificazione univoca dell&rsquo;imballaggio;</li><li>il nome e l&rsquo;indirizzo del fabbricante;</li><li>l&rsquo;eventuale rappresentante autorizzato;</li><li>la descrizione dell&rsquo;imballaggio;</li><li>i riferimenti alla normativa europea applicabile;</li><li>i riferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche utilizzate;</li><li>gli eventuali riferimenti all&rsquo;intervento di un organismo notificato;</li><li>informazioni aggiuntive;</li><li>luogo, data, nome, funzione e firma del soggetto autorizzato.</li></ol> La dichiarazione deve consentire di collegare chiaramente il documento allo specifico imballaggio o alla famiglia di imballaggi interessata.<br /><br /><strong>La dichiarazione di conformit&agrave; PPWR &egrave; una dichiarazione CE?</strong><br />Non esattamente.<br />La dichiarazione prevista dal PPWR &egrave; formalmente una <strong>dichiarazione UE di conformit&agrave;</strong>, ma questo non significa automaticamente che sull&rsquo;imballaggio debba essere apposta la <strong>marcatura CE</strong>.<br />La marcatura CE &egrave; richiesta solamente quando uno specifico atto europeo di armonizzazione ne prevede l&rsquo;apposizione per una determinata categoria di prodotti.<br />Il PPWR prevede una procedura di valutazione della conformit&agrave; e una dichiarazione UE, ma non trasforma ogni imballaggio in un prodotto soggetto alla marcatura CE.<br />Occorre quindi evitare due errori frequenti:<ul><li>pensare che dichiarazione UE e marcatura CE siano sempre la stessa cosa;</li><li>apporre il simbolo CE senza che esista una base normativa che lo richieda.</li></ul> Se il prodotto contenuto nell&rsquo;imballaggio &egrave; gi&agrave; soggetto, per esempio, alla normativa su macchine, dispositivi elettrici, giocattoli o dispositivi medici, continueranno ad applicarsi anche gli obblighi specifici previsti per quel prodotto.<br />La dichiarazione relativa all&rsquo;imballaggio dovr&agrave; essere coordinata con le altre dichiarazioni eventualmente necessarie.<br /><br /><strong>In cosa consiste la valutazione della conformit&agrave;?</strong><br />La valutazione della conformit&agrave; degli imballaggi viene effettuata secondo la procedura prevista dall&rsquo;Allegato VII.<br />Il fabbricante deve analizzare l&rsquo;imballaggio e predisporre una documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti applicabili.<br />La documentazione tecnica dovrebbe permettere di identificare:<ul><li>l&rsquo;imballaggio oggetto della valutazione;</li><li>i materiali e i componenti utilizzati;</li><li>la progettazione e il processo produttivo;</li><li>le norme o specifiche tecniche applicate;</li><li>i metodi di prova o di calcolo utilizzati;</li><li>i risultati delle valutazioni;</li><li>gli elementi che dimostrano la conformit&agrave; ai requisiti pertinenti.</li></ul> Non sar&agrave; quindi sufficiente una generica dichiarazione del fornitore secondo cui l&rsquo;imballaggio &egrave; &ldquo;ecologico&rdquo;, &ldquo;riciclabile&rdquo; o &ldquo;conforme alle norme europee&rdquo;.<br />La conformit&agrave; dovr&agrave; essere sostenuta da dati, informazioni tecniche, prove, calcoli e documenti coerenti con la tipologia di imballaggio.<br /><br /><strong>Quali sono i requisiti del PPWR?</strong><br />I requisiti di sostenibilit&agrave; principali sono contenuti negli articoli da 5 a 11.<br />Riguardano:<ul><li>le sostanze contenute negli imballaggi;</li><li>la riciclabilit&agrave;;</li><li>il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;</li><li>le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;</li><li>gli imballaggi compostabili;</li><li>la riduzione al minimo degli imballaggi;</li><li>gli imballaggi riutilizzabili.</li></ul> A questi si aggiungono le regole sull&rsquo;etichettatura previste dall&rsquo;articolo 12.<br />Non tutti i requisiti diventano operativi nello stesso momento. Alcune prescrizioni si applicano gi&agrave; dal 12 agosto 2026, mentre altre dipendono da atti della Commissione o entreranno in vigore nel 2030, 2035 o negli anni successivi.<br />Per questo motivo la conformit&agrave; dovr&agrave; essere valutata considerando:<ul><li>il tipo di imballaggio;</li><li>il materiale;</li><li>l&rsquo;utilizzo previsto;</li><li>il prodotto contenuto;</li><li>la data di immissione sul mercato;</li><li>le eventuali esenzioni;</li><li>gli atti delegati e di esecuzione gi&agrave; pubblicati.</li></ul><br /><strong>Cosa stabilisce l&rsquo;articolo 5 del PPWR?</strong><br />L&rsquo;articolo 5 riguarda le <strong>sostanze contenute negli imballaggi</strong>.<br />Stabilisce, in primo luogo, che gli imballaggi devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione.<br />La valutazione riguarda non soltanto il materiale di imballaggio, ma anche:<ul><li>i suoi componenti;</li><li>le emissioni;</li><li>i risultati della gestione dei rifiuti;</li><li>le materie prime secondarie;</li><li>le ceneri;</li><li>gli altri materiali destinati allo smaltimento;</li><li>l&rsquo;impatto ambientale dovuto alle microplastiche.</li></ul> Rimane inoltre il limite complessivo di <strong>100 mg/kg</strong> per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, fatte salve le deroghe e le altre disposizioni applicabili.<br /><br />Una delle novit&agrave; pi&ugrave; rilevanti riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.<br /><br />Dal <strong>12 agosto 2026</strong>, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori stabiliti dal regolamento, salvo che l&rsquo;immissione sul mercato sia gi&agrave; vietata da un&rsquo;altra normativa europea.<br /><br />Le aziende alimentari, i produttori di packaging e gli importatori dovranno quindi verificare attentamente la composizione di rivestimenti, trattamenti superficiali, carte, cartoni e altri materiali destinati al contatto con alimenti.<br /><br /><strong>Quali sono gli obblighi PPWR per gli importatori?</strong><br />L&rsquo;importatore &egrave; il soggetto stabilito nell&rsquo;Unione europea che immette sul mercato europeo un imballaggio proveniente da un Paese terzo.<br /><br />Pu&ograve; trattarsi dell&rsquo;importatore di imballaggi vuoti oppure dell&rsquo;importatore di prodotti gi&agrave; imballati.<br />L&rsquo;importatore deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi.<br /><br />Prima dell&rsquo;immissione deve verificare che:<ul><li>il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformit&agrave;;</li><li>sia stata predisposta la documentazione tecnica;</li><li>l&rsquo;imballaggio sia correttamente etichettato;</li><li>siano disponibili i documenti richiesti;</li><li>il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di identificazione e tracciabilit&agrave;.</li></ul> L&rsquo;importatore non pu&ograve; quindi limitarsi a ricevere una fattura, una packing list e una generica scheda prodotto.<br /><br />Dovr&agrave; instaurare con il fabbricante extra-UE un flusso documentale che permetta di verificare la conformit&agrave; del packaging.<br /><br />Se ritiene o ha motivo di credere che l&rsquo;imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato fino a quando la non conformit&agrave; non sia stata risolta.<br /><br />L&rsquo;importatore deve inoltre:<ul><li>indicare il proprio nome e indirizzo sull&rsquo;imballaggio o nei documenti ammessi;</li><li>conservare una copia della dichiarazione UE;</li><li>assicurare che la documentazione tecnica sia disponibile per le autorit&agrave;;</li><li>collaborare in caso di controlli o azioni correttive;</li><li>intervenire in caso di non conformit&agrave;.</li></ul><br />La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.<br /><br />Quando un&rsquo;autorit&agrave; nazionale presenta una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione devono essere messe a disposizione entro dieci giorni.<br /><br /><strong>Quali sono gli obblighi PPWR per i distributori?</strong><br />Anche i distributori hanno precise responsabilit&agrave;.<br />Prima di mettere un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato, devono verificare:<ul><li>che il produttore soggetto alla responsabilit&agrave; estesa sia iscritto al registro previsto;</li><li>che l&rsquo;imballaggio sia correttamente etichettato;</li><li>che fabbricante e importatore abbiano rispettato gli obblighi identificativi applicabili.</li></ul><br />Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che l&rsquo;imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione fino a quando la situazione non sia stata regolarizzata.<br /><br />Deve inoltre garantire che le condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformit&agrave; dell&rsquo;imballaggio.<br /><br />Questi obblighi possono interessare grossisti, rivenditori, importatori-distributori, catene commerciali e altri operatori della filiera.<br /><br /><strong>Quali sono le nuove regole per gli imballaggi nel 2026?</strong><br />Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile la maggior parte del PPWR.<br /><br />Tra gli aspetti da considerare gi&agrave; nel 2026 rientrano:<ul><li>l&rsquo;obbligo generale di immettere sul mercato imballaggi conformi;</li><li>la valutazione della conformit&agrave;;</li><li>la documentazione tecnica;</li><li>la dichiarazione UE di conformit&agrave;;</li><li>gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;</li><li>la tracciabilit&agrave; dell&rsquo;imballaggio;</li><li>i dati identificativi degli operatori;</li><li>le prescrizioni sulle sostanze contenute negli imballaggi;</li><li>le limitazioni alle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;</li><li>gli adempimenti relativi alla responsabilit&agrave; estesa del produttore;</li><li>l&rsquo;avvio del nuovo sistema armonizzato, pur con numerose scadenze differite e disposizioni transitorie.</li></ul><br />Non tutte le nuove etichette europee dovranno necessariamente essere operative il 12 agosto 2026.<br /><br />In diversi casi, la Commissione europea deve prima adottare gli atti di esecuzione che definiranno il formato armonizzato. Le date effettive degli obblighi di etichettatura dovranno quindi essere controllate sulla base del regolamento e degli atti successivamente adottati.<br /><br /><strong>Riciclabilit&agrave; degli imballaggi: cosa cambier&agrave; dal 2030?</strong><br />Dal 2030 la riciclabilit&agrave; degli imballaggi sar&agrave; valutata attraverso classi di prestazione.<br />Le classi previste sono:<ul><li><strong>A</strong>;</li><li><strong>B</strong>;</li><li><strong>C</strong>.</li></ul> Un imballaggio con prestazione inferiore al 70% sar&agrave; considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sar&agrave; limitata.<br /><br />Dal 2035, alla valutazione basata sulla progettazione per il riciclaggio verr&agrave; aggiunto il criterio del riciclaggio effettivo su scala.<br /><br />Il sistema non si limiter&agrave; quindi a chiedere se un materiale sia teoricamente riciclabile.<br /><br />Dovr&agrave; essere valutato se l&rsquo;imballaggio:<ul><li>pu&ograve; essere raccolto separatamente;</li><li>pu&ograve; essere correttamente selezionato;</li><li>non compromette altri flussi di riciclaggio;</li><li>pu&ograve; essere riciclato utilizzando infrastrutture effettivamente disponibili;</li><li>permette di ottenere materie riciclate di qualit&agrave; adeguata.</li></ul><br /><strong>Contenuto riciclato negli imballaggi di plastica</strong><br />Il PPWR introduce percentuali minime di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.<br />Le percentuali varieranno in funzione:<ul><li>del tipo di imballaggio;</li><li>del formato;</li><li>del polimero predominante;</li><li>della sensibilit&agrave; al contatto;</li><li>dell&rsquo;utilizzo previsto.</li></ul> I primi obiettivi vincolanti saranno applicabili dal 2030, con livelli pi&ugrave; ambiziosi dal 2040.<br /><br />Sono previste esenzioni e disposizioni particolari, per esempio per determinati imballaggi farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose e situazioni in cui il contenuto riciclato potrebbe compromettere la sicurezza.<br /><br /><strong>Riduzione del peso e del volume degli imballaggi<br /></strong>Uno dei principi centrali del PPWR &egrave; la riduzione al minimo dell&rsquo;imballaggio.<br /><br />Il packaging dovr&agrave; essere progettato in modo che peso e volume siano limitati al minimo necessario per garantirne la funzionalit&agrave;.<br /><br />Dovranno essere considerate esigenze come:<ul><li>protezione del prodotto;</li><li>igiene;</li><li>sicurezza;</li><li>trasporto;</li><li>logistica;</li><li>conservazione;</li><li>informazioni obbligatorie;</li><li>utilizzo da parte del consumatore.</li><br /></ul> Il marketing o la percezione di maggiore pregio del prodotto non potranno, da soli, giustificare un imballaggio eccessivo.<br /><br />Questo principio interesser&agrave; in particolare confezioni con doppi fondi, pareti inutilmente spesse, spazi vuoti eccessivi o componenti puramente decorativi.<br /><br /><strong>Imballaggi per il commercio elettronico</strong><br />Il PPWR interviene anche sul commercio elettronico e sugli imballaggi utilizzati per le consegne.<br /><br />L&rsquo;obiettivo &egrave; ridurre lo spazio vuoto e impedire l&rsquo;impiego di scatole sproporzionate rispetto al prodotto spedito.<br /><br />Le aziende che vendono online dovranno rivedere:<ul><li>le dimensioni delle scatole;</li><li>i sistemi automatici di confezionamento;</li><li>i materiali di riempimento;</li><li>il rapporto tra volume del prodotto e volume dell&rsquo;imballaggio;</li><li>la disponibilit&agrave; di formati differenti;</li><li>le istruzioni fornite agli operatori logistici.</li></ul><br />Anche i fornitori di marketplace e alcuni servizi di logistica saranno coinvolti nella verifica degli obblighi EPR dei venditori.<br /><br /><strong>Produttori extra-UE e vendite online</strong><br />Un produttore stabilito fuori dall&rsquo;Unione europea che vende prodotti imballati direttamente a consumatori di uno Stato membro pu&ograve; essere soggetto agli obblighi europei in materia di responsabilit&agrave; estesa del produttore.<br /><br />Le piattaforme online dovranno acquisire e verificare determinate informazioni relative alla registrazione e alla conformit&agrave; EPR dei venditori prima di consentire loro di utilizzare i servizi della piattaforma.<br /><br />Per un&rsquo;impresa extra-UE, vendere in pi&ugrave; Stati membri potrebbe quindi richiedere:<ul><li>la verifica della qualifica di produttore in ogni Paese;</li><li>l&rsquo;iscrizione ai registri nazionali;</li><li>l&rsquo;adesione a sistemi collettivi;</li><li>la nomina di rappresentanti autorizzati EPR;</li><li>la presentazione di comunicazioni periodiche;</li><li>il pagamento dei contributi ambientali;</li><li>il coordinamento con marketplace, importatori e distributori.</li></ul><br />Il PPWR armonizza numerosi principi, ma una parte dell&rsquo;attuazione della responsabilit&agrave; estesa continuer&agrave; a dipendere dai sistemi nazionali.<br /><br /><strong>Il rappresentante autorizzato sostituisce il fabbricante?</strong><br />Il fabbricante pu&ograve; designare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell&rsquo;Unione europea per svolgere determinati compiti.<br />Tuttavia, il rappresentante non sostituisce integralmente il fabbricante.<br />In particolare, il mandato non pu&ograve; trasferire al rappresentante la responsabilit&agrave; di:<ul><li>garantire che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi conformi;</li><li>predisporre la documentazione tecnica richiesta.</li></ul><br />Esiste poi una figura distinta: il <strong>rappresentante autorizzato per la responsabilit&agrave; estesa del produttore</strong>, che pu&ograve; essere nominato per gestire determinati adempimenti EPR in uno Stato membro nel quale il produttore non &egrave; stabilito.<br /><br />Le due funzioni non devono essere confuse.<br /><br /><strong>PPWR e RENTRI sono la stessa cosa?No.</strong><br />Il <strong>PPWR</strong> &egrave; il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.<br /><br />Il <strong>RENTRI</strong> &egrave; invece il Registro elettronico nazionale italiano per la tracciabilit&agrave; dei rifiuti, disciplinato da una normativa diversa.<br /><br />Il RENTRI riguarda registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.<br /><br />Dal 13 febbraio 2026 sono inoltre diventate operative alcune importanti novit&agrave; relative al formulario digitale e al sistema di tracciabilit&agrave;.<br /><br />I soggetti obbligati al RENTRI comprendono, in base alla disciplina vigente:<ul><li>imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;</li><li>produttori di rifiuti pericolosi;</li><li>soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;</li><li>commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;</li><li>determinate imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con pi&ugrave; di dieci dipendenti;</li><li>soggetti professionali che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi, nei casi previsti.</li></ul><br />Il fatto che un&rsquo;impresa sia soggetta al PPWR non significa automaticamente che debba iscriversi al RENTRI, e viceversa.<br /><br />Le due normative possono per&ograve; applicarsi contemporaneamente alla stessa azienda.<br /><br /><strong>Come prepararsi al PPWR</strong><br />Per prepararsi correttamente, un&rsquo;impresa dovrebbe iniziare da una mappatura completa degli imballaggi utilizzati.<br /><br /><strong>1. Identificare tutti gli imballaggi</strong><br />Bisogna includere:<ul><li>imballaggi primari;</li><li>imballaggi secondari;</li><li>scatole per il trasporto;</li><li>film e pellicole;</li><li>pallet;</li><li>riempitivi;</li><li>etichette;</li><li>chiusure;</li><li>componenti separabili;</li><li>packaging utilizzato nell&rsquo;e-commerce.</li></ul><br /><strong>2. Individuare il ruolo dell&rsquo;azienda</strong><br />Per ogni flusso commerciale occorre stabilire se l&rsquo;impresa opera come:<ul><li>fabbricante;</li><li>importatore;</li><li>distributore;</li><li>produttore EPR;</li><li>distributore finale;</li><li>venditore a distanza;</li><li>utilizzatore finale professionale.</li></ul> La stessa azienda potrebbe ricoprire ruoli diversi a seconda del prodotto e del Paese di destinazione.<br /><br /><strong>3. Raccogliere informazioni dai fornitori</strong><br />&Egrave; opportuno richiedere:<ul><li>composizione dei materiali;</li><li>peso dei componenti;</li><li>presenza di sostanze soggette a restrizioni;</li><li>contenuto riciclato;</li><li>schede tecniche;</li><li>rapporti di prova;</li><li>informazioni sulla riciclabilit&agrave;;</li><li>indicazioni sulla catena di fornitura;</li><li>dati necessari per la tracciabilit&agrave;.</li></ul><br /><strong>4. Verificare la documentazione tecnica</strong><br />Una semplice dichiarazione commerciale del fornitore potrebbe non essere sufficiente.<br />Le informazioni devono essere verificabili e coerenti con la struttura dell&rsquo;imballaggio e con i requisiti applicabili.<br /><br /><strong>5. Rivedere contratti e responsabilit&agrave;</strong><br />I contratti con fornitori, produttori conto terzi, importatori e distributori dovrebbero chiarire:<ul><li>chi prepara la documentazione;</li><li>chi firma la dichiarazione UE;</li><li>chi conserva i documenti;</li><li>chi comunica eventuali modifiche;</li><li>chi sostiene i costi di prove e verifiche;</li><li>chi interviene in caso di non conformit&agrave;;</li><li>chi adempie agli obblighi EPR nei diversi Paesi.</li></ul><br /><strong>6. Controllare etichette e informazioni identificative</strong><br />Bisogna verificare:<ul><li>dati del fabbricante;</li><li>dati dell&rsquo;importatore;</li><li>lotto o codice identificativo;</li><li>istruzioni di smaltimento;</li><li>eventuali simboli ambientali;</li><li>etichette armonizzate future;</li><li>codici QR o supporti digitali.</li></ul><br /><strong>7. Verificare gli obblighi nei mercati di destinazione</strong><br />La responsabilit&agrave; estesa del produttore mantiene una componente nazionale.<br />Un&rsquo;azienda che vende in Italia, Francia, Germania, Spagna o Polonia potrebbe dover effettuare registrazioni e comunicazioni differenti in ciascun Paese.<br /><br /><strong>Perch&eacute; il PPWR riguarda anche chi esporta verso l&rsquo;Europa</strong><br />Un&rsquo;azienda straniera che vuole vendere nell&rsquo;Unione europea non pu&ograve; considerare il packaging una questione secondaria.<br /><br />Un prodotto tecnicamente conforme pu&ograve; incontrare problemi di accesso al mercato se il suo imballaggio:<ul><li>contiene sostanze vietate;</li><li>non &egrave; adeguatamente documentato;</li><li>non dispone della dichiarazione richiesta;</li><li>non riporta i dati degli operatori responsabili;</li><li>non rispetta gli obblighi di etichettatura;</li><li>&egrave; collegato a un produttore non registrato ai fini EPR;</li><li>non soddisfa i requisiti di riciclabilit&agrave; o riduzione previsti.</li><br /></ul> Per questo motivo il controllo del packaging dovrebbe entrare nella procedura di verifica preliminare di ogni progetto di esportazione verso l&rsquo;Unione europea.<br /><br /><strong>Conclusione</strong><br />Prepararsi in anticipo permette di ridurre il rischio di blocchi commerciali, richieste documentali urgenti, contestazioni da parte dei clienti, ritiri dal mercato e costose modifiche dell&rsquo;ultimo momento.<br /><br /><strong>Devi importare o vendere prodotti imballati nell&rsquo;Unione europea?</strong><br />Hello Export supporta aziende italiane ed estere nella verifica preliminare degli obblighi necessari per accedere ai mercati europei.<br />Possiamo aiutarti a:<ul><li>ricostruire i ruoli della filiera;</li><li>comunicare con fabbricanti e fornitori stranieri;</li><li>individuare la documentazione da richiedere;</li><li>verificare gli obblighi di importatori e distributori;</li><li>coordinare packaging, etichettatura e accesso al mercato;</li><li>individuare eventuali professionisti o partner tecnici specializzati.</li></ul><br />&#128231; Scrivici a <strong><a href="mailto:info@helloexport.it">info@helloexport.it</a></strong><br /><br /><strong><a href="mailto:info@helloexport.it">&#8203;</a>Fonte ufficiale</strong><br /><strong>Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</strong>, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE.<br />Il testo &egrave; stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea il <strong>22 gennaio 2025</strong> e si applica, in via generale, a decorrere dal <strong>12 agosto 2026</strong>.<br /><strong>Fonte consultata:</strong> testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex, portale giuridico dell&rsquo;Unione europea.<br /><br /><em>Il presente articolo ha finalit&agrave; esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, tecnica o ambientale. L&rsquo;applicazione del PPWR deve essere valutata sulla base dello specifico imballaggio, del prodotto, del ruolo ricoperto dall&rsquo;impresa, del mercato di destinazione e degli atti europei e nazionali applicabili.</em></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica 2026: un’opportunità concreta per le imprese che vogliono crescere sui mercati esteri]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/simest-transizione-digitale-ed-ecologica-2026-unopportunita-concreta-per-le-imprese-che-vogliono-crescere-sui-mercati-esteri]]></link><comments><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/simest-transizione-digitale-ed-ecologica-2026-unopportunita-concreta-per-le-imprese-che-vogliono-crescere-sui-mercati-esteri#comments]]></comments><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:50:30 GMT</pubDate><category><![CDATA[Bandi & Voucher Export]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.helloexport.it/blog/simest-transizione-digitale-ed-ecologica-2026-unopportunita-concreta-per-le-imprese-che-vogliono-crescere-sui-mercati-esteri</guid><description><![CDATA[       Nel 2026 torna al centro dell&rsquo;attenzione una misura che pu&ograve; interessare molte imprese italiane con vocazione internazionale: SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica.&#8203;Si tratta di uno strumento agevolativo pensato per sostenere investimenti finalizzati a rafforzare la competitivit&agrave; dell&rsquo;impresa sui mercati internazionali, finanziando non solo la trasformazione digitale e la transizione ecologica, ma anche una parte di rafforzamento patrimoniale. La finestra [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/hello-export-bando-export-simest_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Nel 2026 torna al centro dell&rsquo;attenzione una misura che pu&ograve; interessare molte imprese italiane con vocazione internazionale: <strong>SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica</strong>.<br />&#8203;<br />Si tratta di uno strumento agevolativo pensato per sostenere investimenti finalizzati a rafforzare la competitivit&agrave; dell&rsquo;impresa sui mercati internazionali, finanziando non solo la trasformazione digitale e la transizione ecologica, ma anche una parte di rafforzamento patrimoniale. La finestra indicata nella scheda va dal <strong>25 maggio 2026 al 31 dicembre 2026</strong>.<br /><br /><strong>Cos&rsquo;&egrave; la misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica</strong><br />La misura finanzia investimenti per:<ul><li>innovazione digitale</li><li>transizione ecologica</li><li>rafforzamento patrimoniale dell&rsquo;impresa</li></ul><br />L&rsquo;obiettivo dichiarato &egrave; migliorare la competitivit&agrave; sui mercati internazionali. La struttura della misura prevede che almeno il <strong>50% dell&rsquo;importo deliberato</strong> sia destinato a investimenti digitali e/o ecologici, mentre la parte restante, fino al <strong>50%</strong>, possa essere destinata a investimenti di rafforzamento patrimoniale.<br />Questo punto &egrave; particolarmente interessante perch&eacute; non si tratta di un bando limitato a un singolo tipo di spesa: l&rsquo;impresa pu&ograve; usarlo anche per migliorare la propria organizzazione interna, la struttura finanziaria e la capacit&agrave; di affrontare i mercati esteri con maggiore solidit&agrave;.<br /><br /><strong>A chi pu&ograve; interessare davvero</strong><br />Questa misura pu&ograve; essere molto utile per le aziende italiane che:<ul><li>hanno gi&agrave; una presenza export e vogliono rafforzarsi</li><li>stanno investendo in digitalizzazione dei processi</li><li>stanno lavorando su sostenibilit&agrave; ed efficientamento</li><li>vogliono crescere all&rsquo;estero con una struttura pi&ugrave; solida</li><li>hanno bisogno di accompagnare lo sviluppo internazionale con investimenti non solo commerciali, ma anche organizzativi e patrimoniali</li></ul><br />Tra i requisiti principali, la scheda indica la necessit&agrave; di avere sede legale e operativa in Italia, almeno due bilanci depositati relativi a due esercizi completi precedenti e una soglia minima di fatturato export. In via ordinaria &egrave; richiesto almeno il <strong>10%</strong> di fatturato export sull&rsquo;ultimo bilancio, oppure almeno il <strong>3%</strong> di fatturato export e almeno il <strong>10%</strong> del fatturato totale realizzato verso clienti esportatori. Per le imprese energivore e per quelle che hanno avviato un percorso di efficientamento energetico, il requisito si riduce al <strong>3%</strong> del fatturato export.<br /><br /><strong>Quali spese possono essere finanziate</strong><br />La misura include una gamma piuttosto ampia di spese ammissibili.<br /><br /><strong>1. Spese per la transizione digitale</strong><br />Sono comprese, tra le altre:<ul><li>integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali</li><li>ammodernamento organizzativo in ottica digitale</li><li>attrezzature tecnologiche, software e contenuti digitali</li><li>consulenze in ambito digitale</li><li>business continuity e disaster recovery</li><li>blockchain per la notarizzazione dei processi</li><li>investimenti e formazione collegati all&rsquo;industria 4.0</li></ul><br /><strong>2. Spese per la transizione ecologica</strong><br />Rientrano:<ul><li>investimenti per la sostenibilit&agrave; ambientale e sociale</li><li>efficientamento energetico e idrico</li><li>mitigazione degli impatti climatici</li><li>spese per l&rsquo;ottenimento e il mantenimento di certificazioni ambientali collegate agli investimenti finanziati</li></ul><br /><strong>3. Spese per il rafforzamento patrimoniale</strong><br />La misura consente anche di finanziare investimenti volti a rafforzare la solidit&agrave; patrimoniale dell&rsquo;impresa, che devono risultare nell&rsquo;attivo patrimoniale.<br /><br /><strong>4. Interventi su societ&agrave; controllate</strong><br />Tra gli aspetti pi&ugrave; interessanti c&rsquo;&egrave; la possibilit&agrave; di destinare parte del finanziamento a:<ul><li>aumenti di capitale sociale di societ&agrave; controllate</li><li>finanziamenti soci a favore di societ&agrave; controllate</li></ul> La scheda indica un limite ordinario di <strong>600.000 euro</strong>, elevabile in alcuni casi fino a <strong>1 milione</strong> o <strong>1,5 milioni di euro</strong>.<br />&#8203;<br /><strong>Le agevolazioni pi&ugrave; interessanti</strong><br />La misura prevede un <strong>finanziamento agevolato</strong> con eventuale <strong>contributo a fondo perduto</strong>, coprendo fino al <strong>100% delle spese ammissibili</strong>. La scheda riporta anche un importo minimo concedibile di <strong>10.000 euro</strong>.<br />Uno degli elementi pi&ugrave; attrattivi &egrave; proprio la combinazione tra finanziamento e quota a fondo perduto.<br /><br />La documentazione segnala:<ul><li>fondo perduto fino al <strong>10%</strong> nei casi ordinari previsti</li><li>nuova premialit&agrave; con fondo perduto fino al <strong>20%</strong></li><li>quota elevabile fino al <strong>30% per le PMI</strong> in alcuni casi rafforzati, come per imprese colpite dal conflitto nell&rsquo;area del Golfo Persico ed energivore entro i limiti indicati</li></ul><br />Inoltre:<ul><li>la durata ordinaria del finanziamento &egrave; di <strong>6 anni</strong></li><li>in alcuni casi pu&ograve; arrivare fino a <strong>8 anni</strong></li><li>l&rsquo;anticipo ordinario &egrave; del <strong>25%</strong></li><li>per le misure rafforzate l&rsquo;anticipo pu&ograve; arrivare fino al <strong>50%</strong></li></ul><br /><strong>Un aspetto importante: non finanzia le normali spese export</strong><br />Questa misura non va letta come un sostegno alle attivit&agrave; commerciali ordinarie legate alla vendita all&rsquo;estero.<br />La scheda esclude infatti spese come:<ul><li>spese direttamente connesse all&rsquo;attivit&agrave; di esportazione</li><li>commissioni sul venduto</li><li>reti di distribuzione</li><li>assistenza post-vendita</li><li>trasporto e stoccaggio merci</li><li>costi ordinari e correnti dell&rsquo;impresa</li><li>consulenze continuative o periodiche</li><li>pubblicit&agrave; ordinaria</li></ul><br />Questo significa che il bando &egrave; pi&ugrave; adatto a chi vuole fare un investimento strutturale sull&rsquo;impresa, non a chi cerca un contributo per coprire l&rsquo;operativit&agrave; commerciale quotidiana.<br /><br /><strong>Perch&eacute; pu&ograve; essere strategica per chi esporta</strong><br />Dal punto di vista di un&rsquo;impresa orientata ai mercati esteri, questa misura &egrave; interessante perch&eacute; interviene su un tema spesso sottovalutato: per crescere all&rsquo;estero non basta cercare clienti, serve anche avere processi, strumenti, organizzazione e struttura finanziaria adeguati.<br /><br />Molte PMI pensano all&rsquo;internazionalizzazione solo come attivit&agrave; commerciale. In realt&agrave;, per esportare bene servono anche:<ul><li>sistemi digitali pi&ugrave; efficienti</li><li>processi pi&ugrave; tracciabili</li><li>maggiore sostenibilit&agrave;</li><li>capacit&agrave; di gestire la crescita</li><li>solidit&agrave; patrimoniale</li></ul><br />&Egrave; proprio su questo che la misura SIMEST pu&ograve; diventare una leva concreta.<br /><br /><strong>Quando conviene valutarla</strong><br />Conviene approfondire questa opportunit&agrave; se la tua impresa:<ul><li>esporta gi&agrave; e vuole investire in digitalizzazione</li><li>sta lavorando su efficientamento energetico o sostenibilit&agrave;</li><li>vuole rafforzare la propria struttura per affrontare meglio i mercati esteri</li><li>ha una strategia internazionale e vuole sostenerla con investimenti pi&ugrave; ampi</li><li>rientra nei requisiti di accesso previsti dalla scheda</li></ul> Come sempre, il punto non &egrave; solo sapere che il bando esiste. Il punto &egrave; capire se &egrave; davvero coerente con gli obiettivi dell&rsquo;azienda.<br /><br /><strong>Conclusione</strong><br />La misura <strong>SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica 2026</strong> rappresenta un&rsquo;opportunit&agrave; interessante per le imprese italiane che vogliono rafforzare la propria competitivit&agrave; internazionale attraverso investimenti digitali, ecologici e patrimoniali. Le condizioni rafforzate per alcune categorie di imprese, l&rsquo;anticipo fino al 50% e la possibilit&agrave; di combinare finanziamento agevolato e fondo perduto la rendono uno strumento da valutare con attenzione.<br />Per molte PMI, per&ograve;, il vero nodo resta sempre lo stesso: collegare bene finanza agevolata, strategia aziendale e sviluppo export.<br /><br /><strong>Vuoi capire se questa misura pu&ograve; essere utile per la tua azienda e se si inserisce davvero nel tuo percorso di crescita internazionale?&nbsp;</strong><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128231; Scrivici a:</strong><span style="color:rgb(21, 21, 21)"> </span><a>info@helloexport.it</a><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128187; Oppure prenota una videocall gratuita <a href="https://calendar.app.google/RhLtRUa39xwh1UPR9" target="_blank">cliccando qui</a></strong><br /></div>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Cos’è un Temporary Export Manager e perché può fare la differenza per una PMI italiana]]></title><link><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/cose-un-temporary-export-manager-e-perche-puo-fare-la-differenza-per-una-pmi-italiana]]></link><comments><![CDATA[https://www.helloexport.it/blog/cose-un-temporary-export-manager-e-perche-puo-fare-la-differenza-per-una-pmi-italiana#comments]]></comments><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:03:09 GMT</pubDate><category><![CDATA[Bandi & Voucher Export]]></category><category><![CDATA[Digital Marketing]]></category><category><![CDATA[Esportare fuori Europa]]></category><category><![CDATA[Esportare il Made in Italy]]></category><category><![CDATA[Esportare Oltreoceano]]></category><guid isPermaLink="false">https://www.helloexport.it/blog/cose-un-temporary-export-manager-e-perche-puo-fare-la-differenza-per-una-pmi-italiana</guid><description><![CDATA[       Molte PMI italiane hanno un prodotto valido, competenze solide e un buon posizionamento sul mercato interno, quando per&ograve; arriva il momento di sviluppare nuovi mercati esteri, emerge quasi sempre lo stesso problema: manca una figura capace di guidare il progetto con continuit&agrave;, metodo e visione commerciale.&Egrave; proprio in questo spazio che entra in gioco il Temporary Export Manager.Capire cos&rsquo;&egrave; un Temporary Export Manager, quali sono il suo ruolo e le sue res [...] ]]></description><content:encoded><![CDATA[<div><div class="wsite-image wsite-image-border-none " style="padding-top:10px;padding-bottom:10px;margin-left:0;margin-right:0;text-align:center"> <a> <img src="https://www.helloexport.it/uploads/5/6/6/7/56678813/hello-export-tem-torino_orig.png" alt="Foto" style="width:auto;max-width:100%" /> </a> <div style="display:block;font-size:90%"></div> </div></div>  <div class="paragraph">Molte PMI italiane hanno un prodotto valido, competenze solide e un buon posizionamento sul mercato interno, quando per&ograve; arriva il momento di sviluppare nuovi mercati esteri, emerge quasi sempre lo stesso problema: manca una figura capace di guidare il progetto con continuit&agrave;, metodo e visione commerciale.<br />&Egrave; proprio in questo spazio che entra in gioco il Temporary Export Manager.<br />Capire cos&rsquo;&egrave; un Temporary Export Manager, quali sono il suo ruolo e le sue responsabilit&agrave;, e perch&eacute; pu&ograve; essere una scelta strategica per una PMI italiana, &egrave; fondamentale per chi vuole affrontare l&rsquo;internazionalizzazione in modo concreto.<br /><br /><strong>Cos&rsquo;&egrave; un Temporary Export Manager</strong><br />Il Temporary Export Manager, spesso indicato anche come TEM, &egrave; un professionista che affianca l&rsquo;azienda nello sviluppo commerciale dei mercati esteri per un periodo definito, con un obiettivo chiaro e con un approccio operativo.<br />Non &egrave; una figura puramente teorica e non &egrave; nemmeno un consulente che si limita a dare indicazioni generiche. Il suo compito &egrave; aiutare la PMI a strutturare e portare avanti un progetto export reale.<br />In pratica, il Temporary Export Manager lavora accanto all&rsquo;imprenditore e al team aziendale per:<ul><li>valutare il potenziale export dell&rsquo;impresa</li><li>individuare i mercati pi&ugrave; adatti</li><li>costruire una strategia commerciale internazionale</li><li>organizzare attivit&agrave;, priorit&agrave; e tempi</li><li>supportare la ricerca di clienti, distributori o partner</li><li>coordinare il progetto in modo concreto</li></ul> Per una PMI, significa avere una guida specializzata senza dover inserire subito una figura interna a tempo pieno.<br /><br /><strong>Ruolo e responsabilit&agrave; di un Temporary Export Manager</strong><br />Per capire davvero il valore di questa figura, bisogna entrare nel merito del suo ruolo.<br />Il Temporary Export Manager non si occupa solo di &ldquo;vendere all&rsquo;estero&rdquo;. Il suo lavoro &egrave; pi&ugrave; ampio e pi&ugrave; strategico.<br /><br /><strong>Analisi iniziale dell&rsquo;azienda</strong><br />Una delle prime responsabilit&agrave; del TEM &egrave; capire se l&rsquo;azienda &egrave; pronta per esportare e in che modo pu&ograve; farlo. Analizza prodotto, posizionamento, capacit&agrave; produttiva, struttura interna, risorse disponibili, margini e potenziale commerciale.<br />Questo passaggio evita errori comuni, come partire verso mercati poco adatti o attivare azioni commerciali senza basi solide.<br /><br /><strong>Definizione dei mercati target</strong><br />Il ruolo del Temporary Export Manager include la selezione dei mercati pi&ugrave; interessanti per l&rsquo;azienda. Non sulla base dell&rsquo;intuito, ma attraverso una valutazione pi&ugrave; ragionata delle opportunit&agrave;, della concorrenza, dei canali e della compatibilit&agrave; tra offerta e domanda.<br /><br /><strong>Costruzione della strategia export</strong><br />Una delle responsabilit&agrave; pi&ugrave; rilevanti &egrave; trasformare l&rsquo;idea di esportare in un percorso strutturato. Il TEM aiuta l&rsquo;azienda a definire priorit&agrave;, strumenti commerciali, approccio al mercato, interlocutori da raggiungere e modalit&agrave; operative.<br /><br /><strong>Sviluppo commerciale</strong><br />Il Temporary Export Manager pu&ograve; supportare la ricerca di clienti esteri, distributori o partner commerciali, gestendo o coordinando fasi come scouting, primo contatto, follow-up e sviluppo delle opportunit&agrave;.<br /><br /><strong>Coordinamento interno</strong><br />Un progetto export coinvolge spesso pi&ugrave; funzioni: direzione, commerciale, amministrazione, logistica, customer care. Il TEM aiuta a mettere ordine, coordinare le attivit&agrave; e far procedere il progetto con maggiore continuit&agrave;.<br />In sintesi, il ruolo del Temporary Export Manager &egrave; quello di dare metodo, velocit&agrave; e concretezza allo sviluppo internazionale della PMI.<br /><br /><strong>Vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI</strong><br />I vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI sono numerosi, soprattutto per quelle aziende che vogliono crescere all&rsquo;estero ma non hanno ancora una struttura interna dedicata.<br /><strong>1. Accesso a competenze specialistiche</strong><br />La PMI pu&ograve; contare su una figura con esperienza nei processi di internazionalizzazione, senza dover affrontare subito i costi e i vincoli di un&rsquo;assunzione stabile.<br /><strong>2. Maggiore flessibilit&agrave;</strong><br />Il TEM lavora su obiettivi e fasi progettuali. Questo consente all&rsquo;impresa di attivare un supporto concreto nei momenti in cui serve davvero, con una formula pi&ugrave; agile rispetto a un inserimento interno tradizionale.<br /><strong>3. Pi&ugrave; metodo, meno improvvisazione</strong><br />Molte aziende si muovono verso l&rsquo;estero in modo frammentato. Il Temporary Export Manager porta una logica pi&ugrave; ordinata, che aiuta a evitare dispersione di tempo, tentativi casuali e scelte poco efficaci.<br /><strong>4. Ottimizzazione del tempo dell&rsquo;imprenditore</strong><br />Nelle PMI il titolare &egrave; spesso coinvolto in tutto. Avere un TEM significa alleggerire la gestione diretta dell&rsquo;export, pur mantenendo il controllo strategico.<br /><strong>5. Riduzione del rischio di errori</strong><br />Mercati sbagliati, approcci commerciali poco efficaci, tempi gestiti male, mancanza di follow-up: sono tutti problemi frequenti. Un TEM aiuta a ridurre questi rischi e a costruire un percorso pi&ugrave; solido.<br /><strong>6. Sviluppo pi&ugrave; rapido del progetto</strong><br />Con una guida esperta, l&rsquo;azienda riesce spesso a passare pi&ugrave; velocemente dall&rsquo;intenzione all&rsquo;azione, evitando lunghi periodi di incertezza.<br />Per molte PMI, quindi, il vantaggio pi&ugrave; grande non &egrave; solo avere una competenza in pi&ugrave;, ma avere una direzione chiara.<br /><br /><strong>Come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane</strong><br />Quando ci si chiede come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane, in realt&agrave; la domanda corretta &egrave; spesso un&rsquo;altra: come scegliere il partner giusto per accompagnare l&rsquo;azienda nello sviluppo export.<br />Non si tratta solo di trovare un professionista con esperienza internazionale. Serve trovare una realt&agrave; capace di comprendere la struttura della PMI, il suo settore, i suoi obiettivi e il livello reale di prontezza verso i mercati esteri.<br /><br />Ecco alcuni criteri utili.<br /><br /><strong>Valutare l&rsquo;approccio</strong><br />Un buon TEM non propone soluzioni standard uguali per tutti. Parte dall&rsquo;analisi dell&rsquo;azienda, ascolta le esigenze reali e costruisce un percorso coerente con il contesto imprenditoriale.<br /><strong>Verificare la capacit&agrave; operativa</strong><br />Non basta la teoria. &Egrave; importante scegliere un supporto che sappia trasformare la strategia in azioni concrete: sviluppo commerciale, organizzazione del lavoro, gestione priorit&agrave;, supporto al team.<br /><strong>Considerare la compatibilit&agrave; con la PMI</strong><br />Le piccole e medie imprese italiane hanno tempi, risorse e dinamiche diverse rispetto alle grandi aziende. Per questo &egrave; utile affidarsi a professionisti o aziende specializzate in Temporary Export Management che conoscano bene il mondo PMI.<br /><strong>Scegliere una realt&agrave; vicina e accessibile</strong><br />Per molte imprese, lavorare con una struttura territoriale vicina &egrave; un vantaggio. Facilita confronto, relazione e continuit&agrave; operativa.<br /><br /><strong>Temporary Export Manager: migliori agenzie in Italia?</strong><br />Molti imprenditori cercano online frasi come &ldquo;Temporary Export Manager migliori agenzie in Italia&rdquo; oppure &ldquo;aziende specializzate in Temporary Export Management&rdquo;.<br />&Egrave; una ricerca comprensibile, ma va affrontata con attenzione.<br />Pi&ugrave; che cercare una classifica generica, una PMI dovrebbe cercare una realt&agrave; specializzata, affidabile e realmente adatta al proprio progetto. La scelta non dipende solo dalla notoriet&agrave;, ma dalla capacit&agrave; di affiancare l&rsquo;azienda in modo concreto.<br />In questo contesto, Hello Export si propone come realt&agrave; specializzata nel supporto alle PMI italiane che vogliono sviluppare l&rsquo;export con un approccio pratico, flessibile e orientato ai risultati.<br />Aziende specializzate in Temporary Export Management: il valore della specializzazioneLe aziende specializzate in Temporary Export Management non offrono semplicemente consulenza commerciale. Offrono una struttura di supporto che pu&ograve; aiutare la PMI a leggere il proprio potenziale, impostare il progetto e accompagnarne lo sviluppo.<br />Questo aspetto &egrave; decisivo perch&eacute; molte imprese non hanno bisogno solo di idee, ma di esecuzione.<br />Hello Export nasce proprio con questa logica: aiutare le aziende italiane a costruire un percorso di internazionalizzazione pi&ugrave; ordinato, sostenibile e concreto, attraverso servizi TEM e D-TEM pensati per le esigenze reali delle PMI.<br />Hello Export: supporto TEM e D-TEM a Torino per PMI italianePer le imprese che cercano un riferimento sul territorio, &egrave; importante anche sapere con chi lavorano e dove.<br />Hello Export &egrave; a Torino e si rivolge alle PMI italiane che vogliono affrontare i mercati esteri con maggiore metodo, struttura e continuit&agrave;. L&rsquo;obiettivo non &egrave; proporre formule standard, ma costruire percorsi export su misura, in linea con il livello di maturit&agrave; dell&rsquo;azienda e con le sue reali possibilit&agrave; di crescita internazionale.<br />Per una PMI, questo significa poter contare su un interlocutore specializzato, vicino e focalizzato su esigenze concrete:<ul><li>capire se &egrave; pronta per esportare</li><li>scegliere i mercati giusti</li><li>organizzare un piano commerciale</li><li>sviluppare opportunit&agrave; reali</li><li>evitare errori tipici dell&rsquo;export improvvisato</li></ul><br /><strong>Conclusione</strong><br />Capire cos&rsquo;&egrave; un Temporary Export Manager significa capire una cosa molto semplice: crescere all&rsquo;estero richiede guida, metodo e continuit&agrave;.<br />Per una PMI italiana, il TEM pu&ograve; rappresentare una soluzione concreta per affrontare l&rsquo;internazionalizzazione senza dover creare subito una struttura interna complessa. I vantaggi sono chiari: pi&ugrave; competenza, pi&ugrave; organizzazione, meno improvvisazione e una maggiore capacit&agrave; di trasformare il potenziale in sviluppo reale.<br />Il punto non &egrave; solo trovare qualcuno che conosca l&rsquo;export. Il punto &egrave; scegliere una realt&agrave; capace di accompagnare davvero l&rsquo;azienda nel percorso.<br /><br /><span>Vuoi capire se un servizio TEM o D-TEM &egrave; la soluzione giusta per la tua azienda?<br />Scopri il nostro <strong><a href="https://www.helloexport.it/progetto-export.html">progetto export</a>&nbsp;</strong></span><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128231; Scrivici a:</strong><span style="color:rgb(21, 21, 21)"> </span><a>info@helloexport.it</a><br /><strong style="color:rgb(21, 21, 21)">&#128187; Oppure prenota una videocall gratuita <a href="https://calendar.app.google/RhLtRUa39xwh1UPR9" target="_blank">cliccando qui</a></strong><br /></div>]]></content:encoded></item></channel></rss>