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I segreti dell'Export

PPWR: cos’è, quando entra in vigore e quali obblighi introduce per gli imballaggi nel 2026

23/7/2026

 
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Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il suo testo ufficiale è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025.

Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

La novità non riguarda soltanto le aziende che producono scatole, bottiglie, flaconi o altri materiali da imballaggio, il regolamento interessa potenzialmente tutte le imprese che:
  • producono imballaggi;
  • confezionano prodotti;
  • importano prodotti imballati nell’Unione europea;
  • distribuiscono prodotti imballati;
  • vendono online a consumatori europei;
  • utilizzano imballaggi per il trasporto;
  • commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio;
  • immettono sul mercato europeo imballaggi vuoti o prodotti già confezionati.
​
Il PPWR riguarda infatti tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro origine. Stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, all’etichettatura, al riutilizzo e alla gestione dei rifiuti.
Per molte imprese il packaging non sarà quindi più soltanto una scelta commerciale o logistica: diventerà un vero elemento di conformità del prodotto destinato al mercato europeo.

Che cos’è il PPWR?
Il PPWR è il nuovo quadro normativo europeo dedicato all’intero ciclo di vita degli imballaggi.
La sigla significa:  Packaging and Packaging Waste Regulation, ossia Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’obiettivo è ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti nell’Unione europea, migliorare la riciclabilità, aumentare l’impiego di materie riciclate, favorire il riutilizzo e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri.

Il regolamento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
  • sostanze contenute negli imballaggi;
  • riciclabilità;
  • contenuto minimo di materiale riciclato;
  • compostabilità di determinati imballaggi;
  • riduzione al minimo del peso e del volume;
  • limitazione degli imballaggi superflui;
  • etichettatura armonizzata;
  • imballaggi riutilizzabili;
  • sistemi di ricarica e riutilizzo;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • registrazione dei produttori;
  • raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
  • obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • documentazione tecnica;
  • valutazione e dichiarazione UE di conformità.

In altre parole, il PPWR non disciplina solamente il momento in cui l’imballaggio diventa un rifiuto. Regola anche la sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione e gestione successiva.

Qual è il testo del PPWR?
Il testo ufficiale è il:
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la Direttiva (UE) 2019/904 relativa ad alcuni prodotti di plastica monouso. Inoltre, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il fatto che si tratti di un regolamento, e non di una direttiva, è importante: una volta applicabile, il PPWR produce effetti direttamente negli Stati membri, senza dover essere integralmente recepito attraverso una legge nazionale.
Saranno comunque necessari numerosi atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea per definire metodologie, criteri tecnici, formati di etichettatura e altri aspetti operativi.

Quando entra in vigore il PPWR?
Su questo punto bisogna distinguere fra entrata in vigore e applicazione.
Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La maggior parte delle sue disposizioni si applica però a decorrere dal 12 agosto 2026.
Pertanto, alla domanda “quando entra in vigore il PPWR?” si può rispondere nel modo seguente:
  • entrata in vigore formale: 11 febbraio 2025;
  • applicazione generale: 12 agosto 2026;
  • applicazione di alcuni obblighi specifici: scadenze successive, tra cui il 2030, il 2035 e il 2040.
Il testo dispone espressamente che il regolamento si applichi dal 12 agosto 2026 e sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Questo non significa, tuttavia, che le aziende possano attendere agosto 2026 per iniziare a occuparsene.
La verifica dei materiali, la raccolta delle informazioni dai fornitori, la revisione dei contratti, la preparazione della documentazione tecnica e l’eventuale riprogettazione degli imballaggi possono richiedere diversi mesi.

PPWR: cosa riguarda esattamente?
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio.
Rientrano nel regolamento, in linea generale:
  • gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari;
  • gli imballaggi multipli o secondari;
  • gli imballaggi per il trasporto o terziari;
  • gli imballaggi per il commercio elettronico;
  • gli imballaggi di servizio;
  • gli imballaggi utilizzati nella produzione primaria;
  • gli imballaggi destinati ad applicazioni industriali e commerciali.
Sono quindi coinvolti materiali come plastica, carta, cartone, vetro, acciaio, alluminio, legno e molti imballaggi multimateriale.
Il regolamento può interessare il contenitore immediatamente visibile al consumatore, ma anche scatole esterne, film protettivi, divisori, riempitivi e altri elementi utilizzati per raggruppare o trasportare i prodotti.

Chi è il fabbricante per il PPWR?
Il termine fabbricante non indica necessariamente l’azienda che produce o vende il prodotto contenuto nell’imballaggio.
Ai fini del PPWR, il fabbricante è, in sostanza, la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio.
Questo significa che bisogna esaminare concretamente la filiera.
Il fabbricante dell’imballaggio potrebbe essere:
  • l’azienda che produce direttamente il contenitore;
  • l’impresa che commissiona la produzione dell’imballaggio a un terzista;
  • l’azienda che commercializza l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio marchio;
  • in determinate circostanze, il soggetto che modifica un imballaggio già esistente in modo tale da incidere sulla sua conformità.
Non bisogna confondere il fabbricante ai fini della conformità dell’imballaggio con il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, o EPR.
Il produttore EPR è il soggetto al quale vengono attribuiti gli obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto. A seconda della modalità di vendita, dello Stato membro interessato e della struttura della filiera, fabbricante e produttore EPR possono coincidere oppure essere soggetti diversi.

Quali sono gli obblighi del fabbricante?
Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili previste dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione sul mercato deve:
  1. effettuare o far effettuare la valutazione della conformità;
  2. predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
  3. compilare la dichiarazione UE di conformità;
  4. garantire la tracciabilità dell’imballaggio;
  5. indicare le proprie informazioni identificative e di contatto;
  6. predisporre procedure che assicurino la conformità della produzione in serie;
  7. intervenire quando ritiene che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate:
  • per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Il fabbricante deve inoltre assicurare che sull’imballaggio sia presente un elemento che ne consenta l’identificazione, come un tipo, un lotto, un numero di serie o un riferimento equivalente.
Deve anche riportare il proprio nome o marchio e un indirizzo postale al quale possa essere contattato. In alcuni casi queste informazioni possono essere rese disponibili mediante codice QR, supporto dati digitale o documento di accompagnamento.

Cos’è la dichiarazione di conformità PPWR?
La dichiarazione UE di conformità PPWR è il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili previste dal regolamento.
La dichiarazione viene predisposta dopo che la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato il rispetto dei requisiti pertinenti.
Ai sensi dell’articolo 39, la dichiarazione:
  • attesta la conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12;
  • segue la struttura prevista dall’Allegato VIII;
  • deve essere continuamente aggiornata;
  • deve essere redatta o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’imballaggio viene commercializzato;
  • può essere integrata con altre dichiarazioni UE di conformità applicabili al prodotto o all’imballaggio.
Con la firma della dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio.

Cosa contiene la dichiarazione UE PPWR?
Il modello riportato nell’Allegato VIII prevede almeno:
  1. il numero identificativo della dichiarazione;
  2. l’identificazione univoca dell’imballaggio;
  3. il nome e l’indirizzo del fabbricante;
  4. l’eventuale rappresentante autorizzato;
  5. la descrizione dell’imballaggio;
  6. i riferimenti alla normativa europea applicabile;
  7. i riferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche utilizzate;
  8. gli eventuali riferimenti all’intervento di un organismo notificato;
  9. informazioni aggiuntive;
  10. luogo, data, nome, funzione e firma del soggetto autorizzato.
La dichiarazione deve consentire di collegare chiaramente il documento allo specifico imballaggio o alla famiglia di imballaggi interessata.

La dichiarazione di conformità PPWR è una dichiarazione CE?
Non esattamente.
La dichiarazione prevista dal PPWR è formalmente una dichiarazione UE di conformità, ma questo non significa automaticamente che sull’imballaggio debba essere apposta la marcatura CE.
La marcatura CE è richiesta solamente quando uno specifico atto europeo di armonizzazione ne prevede l’apposizione per una determinata categoria di prodotti.
Il PPWR prevede una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione UE, ma non trasforma ogni imballaggio in un prodotto soggetto alla marcatura CE.
Occorre quindi evitare due errori frequenti:
  • pensare che dichiarazione UE e marcatura CE siano sempre la stessa cosa;
  • apporre il simbolo CE senza che esista una base normativa che lo richieda.
Se il prodotto contenuto nell’imballaggio è già soggetto, per esempio, alla normativa su macchine, dispositivi elettrici, giocattoli o dispositivi medici, continueranno ad applicarsi anche gli obblighi specifici previsti per quel prodotto.
La dichiarazione relativa all’imballaggio dovrà essere coordinata con le altre dichiarazioni eventualmente necessarie.

In cosa consiste la valutazione della conformità?
La valutazione della conformità degli imballaggi viene effettuata secondo la procedura prevista dall’Allegato VII.
Il fabbricante deve analizzare l’imballaggio e predisporre una documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti applicabili.
La documentazione tecnica dovrebbe permettere di identificare:
  • l’imballaggio oggetto della valutazione;
  • i materiali e i componenti utilizzati;
  • la progettazione e il processo produttivo;
  • le norme o specifiche tecniche applicate;
  • i metodi di prova o di calcolo utilizzati;
  • i risultati delle valutazioni;
  • gli elementi che dimostrano la conformità ai requisiti pertinenti.
Non sarà quindi sufficiente una generica dichiarazione del fornitore secondo cui l’imballaggio è “ecologico”, “riciclabile” o “conforme alle norme europee”.
La conformità dovrà essere sostenuta da dati, informazioni tecniche, prove, calcoli e documenti coerenti con la tipologia di imballaggio.

Quali sono i requisiti del PPWR?
I requisiti di sostenibilità principali sono contenuti negli articoli da 5 a 11.
Riguardano:
  • le sostanze contenute negli imballaggi;
  • la riciclabilità;
  • il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;
  • le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
  • gli imballaggi compostabili;
  • la riduzione al minimo degli imballaggi;
  • gli imballaggi riutilizzabili.
A questi si aggiungono le regole sull’etichettatura previste dall’articolo 12.
Non tutti i requisiti diventano operativi nello stesso momento. Alcune prescrizioni si applicano già dal 12 agosto 2026, mentre altre dipendono da atti della Commissione o entreranno in vigore nel 2030, 2035 o negli anni successivi.
Per questo motivo la conformità dovrà essere valutata considerando:
  • il tipo di imballaggio;
  • il materiale;
  • l’utilizzo previsto;
  • il prodotto contenuto;
  • la data di immissione sul mercato;
  • le eventuali esenzioni;
  • gli atti delegati e di esecuzione già pubblicati.

Cosa stabilisce l’articolo 5 del PPWR?
L’articolo 5 riguarda le sostanze contenute negli imballaggi.
Stabilisce, in primo luogo, che gli imballaggi devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione.
La valutazione riguarda non soltanto il materiale di imballaggio, ma anche:
  • i suoi componenti;
  • le emissioni;
  • i risultati della gestione dei rifiuti;
  • le materie prime secondarie;
  • le ceneri;
  • gli altri materiali destinati allo smaltimento;
  • l’impatto ambientale dovuto alle microplastiche.
Rimane inoltre il limite complessivo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, fatte salve le deroghe e le altre disposizioni applicabili.

Una delle novità più rilevanti riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori stabiliti dal regolamento, salvo che l’immissione sul mercato sia già vietata da un’altra normativa europea.

Le aziende alimentari, i produttori di packaging e gli importatori dovranno quindi verificare attentamente la composizione di rivestimenti, trattamenti superficiali, carte, cartoni e altri materiali destinati al contatto con alimenti.

Quali sono gli obblighi PPWR per gli importatori?
L’importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato europeo un imballaggio proveniente da un Paese terzo.

Può trattarsi dell’importatore di imballaggi vuoti oppure dell’importatore di prodotti già imballati.
L’importatore deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi.

Prima dell’immissione deve verificare che:
  • il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità;
  • sia stata predisposta la documentazione tecnica;
  • l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • siano disponibili i documenti richiesti;
  • il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di identificazione e tracciabilità.
L’importatore non può quindi limitarsi a ricevere una fattura, una packing list e una generica scheda prodotto.

Dovrà instaurare con il fabbricante extra-UE un flusso documentale che permetta di verificare la conformità del packaging.

Se ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato fino a quando la non conformità non sia stata risolta.

L’importatore deve inoltre:
  • indicare il proprio nome e indirizzo sull’imballaggio o nei documenti ammessi;
  • conservare una copia della dichiarazione UE;
  • assicurare che la documentazione tecnica sia disponibile per le autorità;
  • collaborare in caso di controlli o azioni correttive;
  • intervenire in caso di non conformità.

La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

Quando un’autorità nazionale presenta una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione devono essere messe a disposizione entro dieci giorni.

Quali sono gli obblighi PPWR per i distributori?
Anche i distributori hanno precise responsabilità.
Prima di mettere un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato, devono verificare:
  • che il produttore soggetto alla responsabilità estesa sia iscritto al registro previsto;
  • che l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • che fabbricante e importatore abbiano rispettato gli obblighi identificativi applicabili.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione fino a quando la situazione non sia stata regolarizzata.

Deve inoltre garantire che le condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità dell’imballaggio.

Questi obblighi possono interessare grossisti, rivenditori, importatori-distributori, catene commerciali e altri operatori della filiera.

Quali sono le nuove regole per gli imballaggi nel 2026?
Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile la maggior parte del PPWR.

Tra gli aspetti da considerare già nel 2026 rientrano:
  • l’obbligo generale di immettere sul mercato imballaggi conformi;
  • la valutazione della conformità;
  • la documentazione tecnica;
  • la dichiarazione UE di conformità;
  • gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • la tracciabilità dell’imballaggio;
  • i dati identificativi degli operatori;
  • le prescrizioni sulle sostanze contenute negli imballaggi;
  • le limitazioni alle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
  • gli adempimenti relativi alla responsabilità estesa del produttore;
  • l’avvio del nuovo sistema armonizzato, pur con numerose scadenze differite e disposizioni transitorie.

Non tutte le nuove etichette europee dovranno necessariamente essere operative il 12 agosto 2026.

In diversi casi, la Commissione europea deve prima adottare gli atti di esecuzione che definiranno il formato armonizzato. Le date effettive degli obblighi di etichettatura dovranno quindi essere controllate sulla base del regolamento e degli atti successivamente adottati.

Riciclabilità degli imballaggi: cosa cambierà dal 2030?
Dal 2030 la riciclabilità degli imballaggi sarà valutata attraverso classi di prestazione.
Le classi previste sono:
  • A;
  • B;
  • C.
Un imballaggio con prestazione inferiore al 70% sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà limitata.

Dal 2035, alla valutazione basata sulla progettazione per il riciclaggio verrà aggiunto il criterio del riciclaggio effettivo su scala.

Il sistema non si limiterà quindi a chiedere se un materiale sia teoricamente riciclabile.

Dovrà essere valutato se l’imballaggio:
  • può essere raccolto separatamente;
  • può essere correttamente selezionato;
  • non compromette altri flussi di riciclaggio;
  • può essere riciclato utilizzando infrastrutture effettivamente disponibili;
  • permette di ottenere materie riciclate di qualità adeguata.

Contenuto riciclato negli imballaggi di plastica
Il PPWR introduce percentuali minime di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.
Le percentuali varieranno in funzione:
  • del tipo di imballaggio;
  • del formato;
  • del polimero predominante;
  • della sensibilità al contatto;
  • dell’utilizzo previsto.
I primi obiettivi vincolanti saranno applicabili dal 2030, con livelli più ambiziosi dal 2040.

Sono previste esenzioni e disposizioni particolari, per esempio per determinati imballaggi farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose e situazioni in cui il contenuto riciclato potrebbe compromettere la sicurezza.

Riduzione del peso e del volume degli imballaggi
Uno dei principi centrali del PPWR è la riduzione al minimo dell’imballaggio.

Il packaging dovrà essere progettato in modo che peso e volume siano limitati al minimo necessario per garantirne la funzionalità.

Dovranno essere considerate esigenze come:
  • protezione del prodotto;
  • igiene;
  • sicurezza;
  • trasporto;
  • logistica;
  • conservazione;
  • informazioni obbligatorie;
  • utilizzo da parte del consumatore.

Il marketing o la percezione di maggiore pregio del prodotto non potranno, da soli, giustificare un imballaggio eccessivo.

Questo principio interesserà in particolare confezioni con doppi fondi, pareti inutilmente spesse, spazi vuoti eccessivi o componenti puramente decorativi.

Imballaggi per il commercio elettronico
Il PPWR interviene anche sul commercio elettronico e sugli imballaggi utilizzati per le consegne.

L’obiettivo è ridurre lo spazio vuoto e impedire l’impiego di scatole sproporzionate rispetto al prodotto spedito.

Le aziende che vendono online dovranno rivedere:
  • le dimensioni delle scatole;
  • i sistemi automatici di confezionamento;
  • i materiali di riempimento;
  • il rapporto tra volume del prodotto e volume dell’imballaggio;
  • la disponibilità di formati differenti;
  • le istruzioni fornite agli operatori logistici.

Anche i fornitori di marketplace e alcuni servizi di logistica saranno coinvolti nella verifica degli obblighi EPR dei venditori.

Produttori extra-UE e vendite online
Un produttore stabilito fuori dall’Unione europea che vende prodotti imballati direttamente a consumatori di uno Stato membro può essere soggetto agli obblighi europei in materia di responsabilità estesa del produttore.

Le piattaforme online dovranno acquisire e verificare determinate informazioni relative alla registrazione e alla conformità EPR dei venditori prima di consentire loro di utilizzare i servizi della piattaforma.

Per un’impresa extra-UE, vendere in più Stati membri potrebbe quindi richiedere:
  • la verifica della qualifica di produttore in ogni Paese;
  • l’iscrizione ai registri nazionali;
  • l’adesione a sistemi collettivi;
  • la nomina di rappresentanti autorizzati EPR;
  • la presentazione di comunicazioni periodiche;
  • il pagamento dei contributi ambientali;
  • il coordinamento con marketplace, importatori e distributori.

Il PPWR armonizza numerosi principi, ma una parte dell’attuazione della responsabilità estesa continuerà a dipendere dai sistemi nazionali.

Il rappresentante autorizzato sostituisce il fabbricante?
Il fabbricante può designare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea per svolgere determinati compiti.
Tuttavia, il rappresentante non sostituisce integralmente il fabbricante.
In particolare, il mandato non può trasferire al rappresentante la responsabilità di:
  • garantire che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi conformi;
  • predisporre la documentazione tecnica richiesta.

Esiste poi una figura distinta: il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, che può essere nominato per gestire determinati adempimenti EPR in uno Stato membro nel quale il produttore non è stabilito.

Le due funzioni non devono essere confuse.

PPWR e RENTRI sono la stessa cosa?No.
Il PPWR è il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il RENTRI è invece il Registro elettronico nazionale italiano per la tracciabilità dei rifiuti, disciplinato da una normativa diversa.

Il RENTRI riguarda registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2026 sono inoltre diventate operative alcune importanti novità relative al formulario digitale e al sistema di tracciabilità.

I soggetti obbligati al RENTRI comprendono, in base alla disciplina vigente:
  • imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • determinate imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • soggetti professionali che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi, nei casi previsti.

Il fatto che un’impresa sia soggetta al PPWR non significa automaticamente che debba iscriversi al RENTRI, e viceversa.

Le due normative possono però applicarsi contemporaneamente alla stessa azienda.

Come prepararsi al PPWR
Per prepararsi correttamente, un’impresa dovrebbe iniziare da una mappatura completa degli imballaggi utilizzati.

1. Identificare tutti gli imballaggi
Bisogna includere:
  • imballaggi primari;
  • imballaggi secondari;
  • scatole per il trasporto;
  • film e pellicole;
  • pallet;
  • riempitivi;
  • etichette;
  • chiusure;
  • componenti separabili;
  • packaging utilizzato nell’e-commerce.

2. Individuare il ruolo dell’azienda
Per ogni flusso commerciale occorre stabilire se l’impresa opera come:
  • fabbricante;
  • importatore;
  • distributore;
  • produttore EPR;
  • distributore finale;
  • venditore a distanza;
  • utilizzatore finale professionale.
La stessa azienda potrebbe ricoprire ruoli diversi a seconda del prodotto e del Paese di destinazione.

3. Raccogliere informazioni dai fornitori
È opportuno richiedere:
  • composizione dei materiali;
  • peso dei componenti;
  • presenza di sostanze soggette a restrizioni;
  • contenuto riciclato;
  • schede tecniche;
  • rapporti di prova;
  • informazioni sulla riciclabilità;
  • indicazioni sulla catena di fornitura;
  • dati necessari per la tracciabilità.

4. Verificare la documentazione tecnica
Una semplice dichiarazione commerciale del fornitore potrebbe non essere sufficiente.
Le informazioni devono essere verificabili e coerenti con la struttura dell’imballaggio e con i requisiti applicabili.

5. Rivedere contratti e responsabilità
I contratti con fornitori, produttori conto terzi, importatori e distributori dovrebbero chiarire:
  • chi prepara la documentazione;
  • chi firma la dichiarazione UE;
  • chi conserva i documenti;
  • chi comunica eventuali modifiche;
  • chi sostiene i costi di prove e verifiche;
  • chi interviene in caso di non conformità;
  • chi adempie agli obblighi EPR nei diversi Paesi.

6. Controllare etichette e informazioni identificative
Bisogna verificare:
  • dati del fabbricante;
  • dati dell’importatore;
  • lotto o codice identificativo;
  • istruzioni di smaltimento;
  • eventuali simboli ambientali;
  • etichette armonizzate future;
  • codici QR o supporti digitali.

7. Verificare gli obblighi nei mercati di destinazione
La responsabilità estesa del produttore mantiene una componente nazionale.
Un’azienda che vende in Italia, Francia, Germania, Spagna o Polonia potrebbe dover effettuare registrazioni e comunicazioni differenti in ciascun Paese.

Perché il PPWR riguarda anche chi esporta verso l’Europa
Un’azienda straniera che vuole vendere nell’Unione europea non può considerare il packaging una questione secondaria.

Un prodotto tecnicamente conforme può incontrare problemi di accesso al mercato se il suo imballaggio:
  • contiene sostanze vietate;
  • non è adeguatamente documentato;
  • non dispone della dichiarazione richiesta;
  • non riporta i dati degli operatori responsabili;
  • non rispetta gli obblighi di etichettatura;
  • è collegato a un produttore non registrato ai fini EPR;
  • non soddisfa i requisiti di riciclabilità o riduzione previsti.

Per questo motivo il controllo del packaging dovrebbe entrare nella procedura di verifica preliminare di ogni progetto di esportazione verso l’Unione europea.

Conclusione
Prepararsi in anticipo permette di ridurre il rischio di blocchi commerciali, richieste documentali urgenti, contestazioni da parte dei clienti, ritiri dal mercato e costose modifiche dell’ultimo momento.

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​Fonte ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 e si applica, in via generale, a decorrere dal 12 agosto 2026.
Fonte consultata: testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex, portale giuridico dell’Unione europea.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, tecnica o ambientale. L’applicazione del PPWR deve essere valutata sulla base dello specifico imballaggio, del prodotto, del ruolo ricoperto dall’impresa, del mercato di destinazione e degli atti europei e nazionali applicabili.

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11/6/2026

 
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Questa misura può essere molto utile per le aziende italiane che:
  • hanno già una presenza export e vogliono rafforzarsi
  • stanno investendo in digitalizzazione dei processi
  • stanno lavorando su sostenibilità ed efficientamento
  • vogliono crescere all’estero con una struttura più solida
  • hanno bisogno di accompagnare lo sviluppo internazionale con investimenti non solo commerciali, ma anche organizzativi e patrimoniali

Tra i requisiti principali, la scheda indica la necessità di avere sede legale e operativa in Italia, almeno due bilanci depositati relativi a due esercizi completi precedenti e una soglia minima di fatturato export. In via ordinaria è richiesto almeno il 10% di fatturato export sull’ultimo bilancio, oppure almeno il 3% di fatturato export e almeno il 10% del fatturato totale realizzato verso clienti esportatori. Per le imprese energivore e per quelle che hanno avviato un percorso di efficientamento energetico, il requisito si riduce al 3% del fatturato export.

Quali spese possono essere finanziate
La misura include una gamma piuttosto ampia di spese ammissibili.

1. Spese per la transizione digitale
Sono comprese, tra le altre:
  • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
  • ammodernamento organizzativo in ottica digitale
  • attrezzature tecnologiche, software e contenuti digitali
  • consulenze in ambito digitale
  • business continuity e disaster recovery
  • blockchain per la notarizzazione dei processi
  • investimenti e formazione collegati all’industria 4.0

2. Spese per la transizione ecologica
Rientrano:
  • investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale
  • efficientamento energetico e idrico
  • mitigazione degli impatti climatici
  • spese per l’ottenimento e il mantenimento di certificazioni ambientali collegate agli investimenti finanziati

3. Spese per il rafforzamento patrimoniale
La misura consente anche di finanziare investimenti volti a rafforzare la solidità patrimoniale dell’impresa, che devono risultare nell’attivo patrimoniale.

4. Interventi su società controllate
Tra gli aspetti più interessanti c’è la possibilità di destinare parte del finanziamento a:
  • aumenti di capitale sociale di società controllate
  • finanziamenti soci a favore di società controllate
La scheda indica un limite ordinario di 600.000 euro, elevabile in alcuni casi fino a 1 milione o 1,5 milioni di euro.
​
Le agevolazioni più interessanti
La misura prevede un finanziamento agevolato con eventuale contributo a fondo perduto, coprendo fino al 100% delle spese ammissibili. La scheda riporta anche un importo minimo concedibile di 10.000 euro.
Uno degli elementi più attrattivi è proprio la combinazione tra finanziamento e quota a fondo perduto.

La documentazione segnala:
  • fondo perduto fino al 10% nei casi ordinari previsti
  • nuova premialità con fondo perduto fino al 20%
  • quota elevabile fino al 30% per le PMI in alcuni casi rafforzati, come per imprese colpite dal conflitto nell’area del Golfo Persico ed energivore entro i limiti indicati

Inoltre:
  • la durata ordinaria del finanziamento è di 6 anni
  • in alcuni casi può arrivare fino a 8 anni
  • l’anticipo ordinario è del 25%
  • per le misure rafforzate l’anticipo può arrivare fino al 50%

Un aspetto importante: non finanzia le normali spese export
Questa misura non va letta come un sostegno alle attività commerciali ordinarie legate alla vendita all’estero.
La scheda esclude infatti spese come:
  • spese direttamente connesse all’attività di esportazione
  • commissioni sul venduto
  • reti di distribuzione
  • assistenza post-vendita
  • trasporto e stoccaggio merci
  • costi ordinari e correnti dell’impresa
  • consulenze continuative o periodiche
  • pubblicità ordinaria

Questo significa che il bando è più adatto a chi vuole fare un investimento strutturale sull’impresa, non a chi cerca un contributo per coprire l’operatività commerciale quotidiana.

Perché può essere strategica per chi esporta
Dal punto di vista di un’impresa orientata ai mercati esteri, questa misura è interessante perché interviene su un tema spesso sottovalutato: per crescere all’estero non basta cercare clienti, serve anche avere processi, strumenti, organizzazione e struttura finanziaria adeguati.

Molte PMI pensano all’internazionalizzazione solo come attività commerciale. In realtà, per esportare bene servono anche:
  • sistemi digitali più efficienti
  • processi più tracciabili
  • maggiore sostenibilità
  • capacità di gestire la crescita
  • solidità patrimoniale

È proprio su questo che la misura SIMEST può diventare una leva concreta.

Quando conviene valutarla
Conviene approfondire questa opportunità se la tua impresa:
  • esporta già e vuole investire in digitalizzazione
  • sta lavorando su efficientamento energetico o sostenibilità
  • vuole rafforzare la propria struttura per affrontare meglio i mercati esteri
  • ha una strategia internazionale e vuole sostenerla con investimenti più ampi
  • rientra nei requisiti di accesso previsti dalla scheda
Come sempre, il punto non è solo sapere che il bando esiste. Il punto è capire se è davvero coerente con gli obiettivi dell’azienda.

Conclusione
La misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica 2026 rappresenta un’opportunità interessante per le imprese italiane che vogliono rafforzare la propria competitività internazionale attraverso investimenti digitali, ecologici e patrimoniali. Le condizioni rafforzate per alcune categorie di imprese, l’anticipo fino al 50% e la possibilità di combinare finanziamento agevolato e fondo perduto la rendono uno strumento da valutare con attenzione.
Per molte PMI, però, il vero nodo resta sempre lo stesso: collegare bene finanza agevolata, strategia aziendale e sviluppo export.

Vuoi capire se questa misura può essere utile per la tua azienda e se si inserisce davvero nel tuo percorso di crescita internazionale? 
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Cos’è un Temporary Export Manager e perché può fare la differenza per una PMI italiana

20/4/2026

 
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Molte PMI italiane hanno un prodotto valido, competenze solide e un buon posizionamento sul mercato interno, quando però arriva il momento di sviluppare nuovi mercati esteri, emerge quasi sempre lo stesso problema: manca una figura capace di guidare il progetto con continuità, metodo e visione commerciale.
È proprio in questo spazio che entra in gioco il Temporary Export Manager.
Capire cos’è un Temporary Export Manager, quali sono il suo ruolo e le sue responsabilità, e perché può essere una scelta strategica per una PMI italiana, è fondamentale per chi vuole affrontare l’internazionalizzazione in modo concreto.

Cos’è un Temporary Export Manager
Il Temporary Export Manager, spesso indicato anche come TEM, è un professionista che affianca l’azienda nello sviluppo commerciale dei mercati esteri per un periodo definito, con un obiettivo chiaro e con un approccio operativo.
Non è una figura puramente teorica e non è nemmeno un consulente che si limita a dare indicazioni generiche. Il suo compito è aiutare la PMI a strutturare e portare avanti un progetto export reale.
In pratica, il Temporary Export Manager lavora accanto all’imprenditore e al team aziendale per:
  • valutare il potenziale export dell’impresa
  • individuare i mercati più adatti
  • costruire una strategia commerciale internazionale
  • organizzare attività, priorità e tempi
  • supportare la ricerca di clienti, distributori o partner
  • coordinare il progetto in modo concreto
Per una PMI, significa avere una guida specializzata senza dover inserire subito una figura interna a tempo pieno.

Ruolo e responsabilità di un Temporary Export Manager
Per capire davvero il valore di questa figura, bisogna entrare nel merito del suo ruolo.
Il Temporary Export Manager non si occupa solo di “vendere all’estero”. Il suo lavoro è più ampio e più strategico.

Analisi iniziale dell’azienda
Una delle prime responsabilità del TEM è capire se l’azienda è pronta per esportare e in che modo può farlo. Analizza prodotto, posizionamento, capacità produttiva, struttura interna, risorse disponibili, margini e potenziale commerciale.
Questo passaggio evita errori comuni, come partire verso mercati poco adatti o attivare azioni commerciali senza basi solide.

Definizione dei mercati target
Il ruolo del Temporary Export Manager include la selezione dei mercati più interessanti per l’azienda. Non sulla base dell’intuito, ma attraverso una valutazione più ragionata delle opportunità, della concorrenza, dei canali e della compatibilità tra offerta e domanda.

Costruzione della strategia export
Una delle responsabilità più rilevanti è trasformare l’idea di esportare in un percorso strutturato. Il TEM aiuta l’azienda a definire priorità, strumenti commerciali, approccio al mercato, interlocutori da raggiungere e modalità operative.

Sviluppo commerciale
Il Temporary Export Manager può supportare la ricerca di clienti esteri, distributori o partner commerciali, gestendo o coordinando fasi come scouting, primo contatto, follow-up e sviluppo delle opportunità.

Coordinamento interno
Un progetto export coinvolge spesso più funzioni: direzione, commerciale, amministrazione, logistica, customer care. Il TEM aiuta a mettere ordine, coordinare le attività e far procedere il progetto con maggiore continuità.
In sintesi, il ruolo del Temporary Export Manager è quello di dare metodo, velocità e concretezza allo sviluppo internazionale della PMI.

Vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI
I vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI sono numerosi, soprattutto per quelle aziende che vogliono crescere all’estero ma non hanno ancora una struttura interna dedicata.
1. Accesso a competenze specialistiche
La PMI può contare su una figura con esperienza nei processi di internazionalizzazione, senza dover affrontare subito i costi e i vincoli di un’assunzione stabile.
2. Maggiore flessibilità
Il TEM lavora su obiettivi e fasi progettuali. Questo consente all’impresa di attivare un supporto concreto nei momenti in cui serve davvero, con una formula più agile rispetto a un inserimento interno tradizionale.
3. Più metodo, meno improvvisazione
Molte aziende si muovono verso l’estero in modo frammentato. Il Temporary Export Manager porta una logica più ordinata, che aiuta a evitare dispersione di tempo, tentativi casuali e scelte poco efficaci.
4. Ottimizzazione del tempo dell’imprenditore
Nelle PMI il titolare è spesso coinvolto in tutto. Avere un TEM significa alleggerire la gestione diretta dell’export, pur mantenendo il controllo strategico.
5. Riduzione del rischio di errori
Mercati sbagliati, approcci commerciali poco efficaci, tempi gestiti male, mancanza di follow-up: sono tutti problemi frequenti. Un TEM aiuta a ridurre questi rischi e a costruire un percorso più solido.
6. Sviluppo più rapido del progetto
Con una guida esperta, l’azienda riesce spesso a passare più velocemente dall’intenzione all’azione, evitando lunghi periodi di incertezza.
Per molte PMI, quindi, il vantaggio più grande non è solo avere una competenza in più, ma avere una direzione chiara.

Come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane
Quando ci si chiede come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane, in realtà la domanda corretta è spesso un’altra: come scegliere il partner giusto per accompagnare l’azienda nello sviluppo export.
Non si tratta solo di trovare un professionista con esperienza internazionale. Serve trovare una realtà capace di comprendere la struttura della PMI, il suo settore, i suoi obiettivi e il livello reale di prontezza verso i mercati esteri.

Ecco alcuni criteri utili.

Valutare l’approccio
Un buon TEM non propone soluzioni standard uguali per tutti. Parte dall’analisi dell’azienda, ascolta le esigenze reali e costruisce un percorso coerente con il contesto imprenditoriale.
Verificare la capacità operativa
Non basta la teoria. È importante scegliere un supporto che sappia trasformare la strategia in azioni concrete: sviluppo commerciale, organizzazione del lavoro, gestione priorità, supporto al team.
Considerare la compatibilità con la PMI
Le piccole e medie imprese italiane hanno tempi, risorse e dinamiche diverse rispetto alle grandi aziende. Per questo è utile affidarsi a professionisti o aziende specializzate in Temporary Export Management che conoscano bene il mondo PMI.
Scegliere una realtà vicina e accessibile
Per molte imprese, lavorare con una struttura territoriale vicina è un vantaggio. Facilita confronto, relazione e continuità operativa.

Temporary Export Manager: migliori agenzie in Italia?
Molti imprenditori cercano online frasi come “Temporary Export Manager migliori agenzie in Italia” oppure “aziende specializzate in Temporary Export Management”.
È una ricerca comprensibile, ma va affrontata con attenzione.
Più che cercare una classifica generica, una PMI dovrebbe cercare una realtà specializzata, affidabile e realmente adatta al proprio progetto. La scelta non dipende solo dalla notorietà, ma dalla capacità di affiancare l’azienda in modo concreto.
In questo contesto, Hello Export si propone come realtà specializzata nel supporto alle PMI italiane che vogliono sviluppare l’export con un approccio pratico, flessibile e orientato ai risultati.
Aziende specializzate in Temporary Export Management: il valore della specializzazioneLe aziende specializzate in Temporary Export Management non offrono semplicemente consulenza commerciale. Offrono una struttura di supporto che può aiutare la PMI a leggere il proprio potenziale, impostare il progetto e accompagnarne lo sviluppo.
Questo aspetto è decisivo perché molte imprese non hanno bisogno solo di idee, ma di esecuzione.
Hello Export nasce proprio con questa logica: aiutare le aziende italiane a costruire un percorso di internazionalizzazione più ordinato, sostenibile e concreto, attraverso servizi TEM e D-TEM pensati per le esigenze reali delle PMI.
Hello Export: supporto TEM e D-TEM a Torino per PMI italianePer le imprese che cercano un riferimento sul territorio, è importante anche sapere con chi lavorano e dove.
Hello Export è a Torino e si rivolge alle PMI italiane che vogliono affrontare i mercati esteri con maggiore metodo, struttura e continuità. L’obiettivo non è proporre formule standard, ma costruire percorsi export su misura, in linea con il livello di maturità dell’azienda e con le sue reali possibilità di crescita internazionale.
Per una PMI, questo significa poter contare su un interlocutore specializzato, vicino e focalizzato su esigenze concrete:
  • capire se è pronta per esportare
  • scegliere i mercati giusti
  • organizzare un piano commerciale
  • sviluppare opportunità reali
  • evitare errori tipici dell’export improvvisato

Conclusione
Capire cos’è un Temporary Export Manager significa capire una cosa molto semplice: crescere all’estero richiede guida, metodo e continuità.
Per una PMI italiana, il TEM può rappresentare una soluzione concreta per affrontare l’internazionalizzazione senza dover creare subito una struttura interna complessa. I vantaggi sono chiari: più competenza, più organizzazione, meno improvvisazione e una maggiore capacità di trasformare il potenziale in sviluppo reale.
Il punto non è solo trovare qualcuno che conosca l’export. Il punto è scegliere una realtà capace di accompagnare davvero l’azienda nel percorso.

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Come importare dalla Cina in Italia: guida completa tra dazi, dogana, fornitori affidabili e spedizioni

20/4/2026

 
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Importare dalla Cina continua a essere una leva concreta per molte imprese italiane. Il motivo è semplice: ampiezza dell’offerta, capacità produttiva, competitività dei prezzi e una filiera logistica che collega in modo stabile la Cina all’Europa. Ma tra “comprare in Cina” e “importare bene in Italia” c’è una differenza enorme. In mezzo ci sono fornitore, documenti, dazi, IVA, conformità prodotto, spedizione, sdoganamento e responsabilità dell’importatore.

Molte aziende cercano online frasi come import-export dalla Cina, dazi import Cina, import via treno dalla Cina, come si sdogana, come faccio a sapere quanto pago di dogana. Il punto è che non esiste una risposta unica valida per tutti: il costo e il rischio dell’importazione dipendono dal tipo di prodotto, dal codice doganale, dal valore dichiarato, dal tipo di trasporto e dalle regole UE applicabili a quella specifica merce.

In questa guida vediamo come importare prodotti dalla Cina in Italia in modo più sicuro, legale e strutturato.

Import-export dalla Cina: perché conviene ancora alle imprese italiane
Per molte PMI italiane la Cina resta un mercato di sourcing molto interessante, soprattutto per componenti, elettronica, accessori, semilavorati, packaging, articoli per la casa, ricambi, meccanica leggera e prodotti private label. Allo stesso tempo, importare dalla Cina non va più affrontato come una semplice operazione di acquisto: oggi servono attenzione a conformità, sicurezza prodotto, tracciabilità documentale e corretto inquadramento doganale.
Chi importa in Italia da un Paese extra-UE deve infatti gestire almeno questi aspetti: numero EORI, classificazione TARIC, dichiarazione doganale, pagamento di dazi e IVA all’importazione, eventuali requisiti CE o altre norme di prodotto, e controllo della documentazione commerciale e logistica. La Commissione europea lo riassume chiaramente nelle sue guide ufficiali per gli importatori UE.

Come importare prodotti dalla Cina in Italia in modo sicuro e legale
Importare in modo sicuro e legale significa prima di tutto evitare l’errore più comune: concentrarsi solo sul prezzo del fornitore, il prezzo di fabbrica è solo una parte del costo reale. Bisogna verificare se il prodotto può essere immesso legalmente nel mercato UE, se richiede marcatura CE o altre conformità, se il fornitore è davvero affidabile, se il valore in fattura è corretto e se la merce viene dichiarata con il codice giusto.
Dal lato doganale, come importatore UE devi avere un codice EORI, valido in tutta l’Unione, e la merce deve essere dichiarata alle autorità doganali con la documentazione corretta, normalmente tramite dichiarazione di importazione e documenti commerciali di supporto.
Dal lato prodotto, per molte categorie non basta che il fornitore dica “è conforme all’Europa”. La Commissione europea ricorda che la marcatura CE si applica solo ai prodotti coperti da specifiche regole UE, e che chi vende con il proprio marchio o fa produrre un articolo per sé può assumere responsabilità da fabbricante. Per elettronica, apparecchi elettrici, macchinari e molte altre categorie, la verifica documentale va fatta seriamente.

Come scegliere fornitori affidabili cinesi per importare prodotti in Italia
Qui va detta una cosa chiara: non esiste la piattaforma magica che elimina il rischio, esistono invece buone pratiche di selezione.
Le piattaforme più usate per trovare fornitori cinesi B2B restano Alibaba, Global Sources e Made-in-China.com. Alibaba mette a disposizione il sistema Trade Assurance, pensato per proteggere gli ordini in caso di problemi legati a spedizione o qualità contrattuale, Global Sources si presenta come marketplace di fornitori verificati, Made-in-China.com distingue gli Audited Suppliers, cioè fornitori verificati anche tramite controlli di terze parti.
Detto questo, il badge da solo non basta, per scegliere un fornitore affidabile conviene sempre:
  • verificare ragione sociale e licenza aziendale;
  • chiedere catalogo tecnico e referenze reali;
  • confrontare più fornitori sullo stesso prodotto;
  • richiedere campioni pre-produzione;
  • controllare certificazioni e test report quando rilevanti;
  • definire in anticipo specifiche, tolleranze, packaging e Incoterms;
  • evitare pagamenti improvvisati fuori da procedure contrattuali chiare.
Questa è una deduzione operativa coerente con il funzionamento delle piattaforme e con le responsabilità dell’importatore nell’UE.

Migliori piattaforme per trovare fornitori cinesi affidabili
Se cerchi una risposta semplice, le tre piattaforme più utili da presidiare sono queste:
Alibaba è spesso il punto di partenza per chi cerca ampiezza di offerta e strumenti transazionali, inclusa la Trade Assurance.
Global Sources è molto usata per sourcing più strutturato e per categorie come elettronica, accessori e prodotti per retail, con focus su supplier verification.
Made-in-China.com è utile soprattutto quando vuoi filtrare fornitori con stato di Audited Supplier e maggiore dettaglio industriale su alcune categorie manifatturiere.
La scelta migliore non è “una sola piattaforma”, ma un metodo: trovare il fornitore online, qualificarlo offline e validarlo con documenti, campione e controllo qualità.

Quali aziende offrono soluzioni complete per importazioni dalla Cina in Italia
Molte aziende cercano non solo un fornitore, ma un supporto completo per gestire l’operazione in modo corretto, sul mercato esistono società di consulenza import/export, spedizionieri internazionali, broker doganali e operatori specializzati nel sourcing. Noi di Hello Export, offriamo servizi operativi di export/import, consulenza doganale e supporto alle imprese italiane e internazionali per esportare o importare prodotti in Italia, accompagnamo su progetti di importazione dalla Cina, soprattutto nella fase di impostazione commerciale e documentale.
Per la parte di trasporto internazionale e sdoganamento, lavorariamo con partner logistici e doganali specializzati in base alla merce, al volume e alla resa Incoterms, in pratica, una buona importazione dalla Cina è quasi sempre il risultato di una filiera coordinata: consulenza commerciale, fornitore qualificato, spedizioniere affidabile e gestione doganale corretta, questa è un’inferenza operativa basata sulle procedure ufficiali di importazione UE.

Quali sono i migliori servizi di spedizione per importare dalla Cina all’Italia
La risposta dipende dal tipo di prodotto e dall’urgenza.
Via mare conviene in genere per volumi più grandi, costi più bassi per unità e merci non urgenti.
Via aereo conviene quando contano velocità e continuità di stock, ma i costi salgono molto.
Via treno è spesso una soluzione intermedia interessante tra tempi e costo, soprattutto per alcune categorie di merce dirette in Europa, la crescita dei servizi China-Europe Rail continua anche nel 2026, segno che il corridoio ferroviario resta una modalità concreta per chi cerca un compromesso tra nave e aereo.
Quindi, quando si parla di “migliori servizi di spedizione”, il criterio giusto non è solo il prezzo del nolo, ma il mix tra:
  • urgenza della consegna;
  • valore della merce;
  • peso/volume;
  • rischio di danneggiamento;
  • necessità di tracciabilità;
  • complessità dello sdoganamento.
Per molte PMI la scelta migliore nasce dal confronto tra più soluzioni logistiche costruite con partner specializzati, non da una tariffa vista online.

Import via treno dalla Cina: quando conviene davvero
L’import via treno dalla Cina interessa sempre di più le aziende che vogliono tempi più rapidi del mare ma costi più sostenibili dell’aereo. Non è la soluzione perfetta per tutto, ma può essere molto utile per componentistica, elettronica non urgente, accessori industriali, ricambi e merci di valore medio-alto con esigenza di lead time più breve. I dati 2026 sul corridoio ferroviario Cina-Europa mostrano una crescita significativa dei volumi, segnale di una rotta ormai consolidata.
In termini pratici, il treno può avere senso quando:
  • il mare è troppo lento;
  • l’aereo incide troppo sul margine;
  • la merce ha valore sufficiente da giustificare un costo logistico intermedio;
  • serve una soluzione più stabile per riassortimenti regolari.
Non va però idealizzato: disponibilità, rotte, terminal, trasferimenti finali e pratiche doganali vanno pianificati con attenzione.

Dazi import Cina: cosa sono e come funzionano davvero
I dazi import Cina non sono una percentuale fissa uguale per tutti. Dipendono dal codice TARIC/HS della merce, dal suo valore doganale, dall’origine e da eventuali misure aggiuntive applicabili. L’unico modo corretto per sapere quale dazio si applica è classificare il prodotto e consultare gli strumenti ufficiali, in particolare Access2Markets della Commissione europea e la TARIC dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Commissione europea lo spiega in modo molto chiaro: per sapere quale dazio paghi, devi usare il tool “My Trade Assistant”, inserendo paese di origine, paese di destinazione e codice prodotto.
Quindi, se ti chiedi “come faccio a sapere quanto pago di dogana?”, la risposta corretta è:
  1. identificare il prodotto con il codice giusto;
  2. verificare il dazio applicabile in TARIC/Access2Markets;
  3. aggiungere IVA all’importazione;
  4. considerare eventuali spese di sdoganamento, diritti accessori, controlli e costi del corriere/spedizioniere.
Come faccio a sapere quanto pago di dogana
La formula pratica, in termini generali, è questa:
costo merce + trasporto + assicurazione fino al punto doganale = base per il dazio
base + dazio = base imponibile per l’IVA import
su quella base si applica l’IVA italiana, normalmente al 22%, salvo aliquote diverse per specifiche categorie. L’ADM ricorda in generale che, per merci provenienti da Paesi extra-UE come la Cina, oltre al prezzo possono essere dovuti dazi e IVA.
A questo si aggiungono spesso:
  • oneri di presentazione in dogana;
  • spese di pratica dello spedizioniere o del corriere;
  • eventuali costi per controlli documentali o fisici;
  • eventuali dazi antidumping o altre misure commerciali, se applicabili a quella specifica merce in TARIC.

Costi doganali per importare elettronica dalla Cina in Italia
Questa è una delle ricerche più frequenti, ma anche una delle più delicate. Per l’elettronica, il costo doganale non dipende solo dal dazio e dall’IVA: dipende anche dal corretto inquadramento normativo del prodotto. Molti articoli elettronici immessi sul mercato UE devono rispettare regole di sicurezza, compatibilità elettromagnetica, restrizioni di sostanze e altri requisiti applicabili; quando il prodotto rientra nella normativa armonizzata, può essere richiesta la marcatura CE.
Quindi, importare elettronica dalla Cina in Italia in modo corretto significa verificare almeno:
  • codice TARIC corretto;
  • dazio applicabile;
  • IVA all’importazione;
  • documentazione tecnica;
  • marcatura CE, quando richiesta;
  • dichiarazione UE di conformità e test report pertinenti, se applicabili.
Il rischio più grande, in elettronica, non è solo pagare più dazio del previsto. È importare un prodotto che poi non puoi commercializzare correttamente perché manca la conformità documentale o tecnica.

Come si sdogana una merce dalla Cina
Molti chiedono: come si sdogana una merce proveniente dalla Cina?
In termini semplici, la merce viene presentata in dogana con una dichiarazione di importazione e con i documenti di supporto, tra cui normalmente fattura commerciale, packing list, documento di trasporto e, quando rilevanti, certificati o documentazione di origine e conformità. La Commissione europea spiega che tutte le merci importate nell’UE devono essere dichiarate alle autorità doganali dello Stato membro competente.
Lo sdoganamento può essere gestito direttamente dall’importatore oppure, più spesso, tramite spedizioniere o rappresentante doganale. Una volta verificata la dichiarazione, vengono liquidati dazi e IVA e la merce può essere immessa in libera pratica, salvo controlli o anomalie.
L’errore più frequente è pensare che “se se ne occupa il corriere, allora è tutto a posto”. In realtà la responsabilità sostanziale sui dati, sul valore dichiarato e sulla regolarità dell’operazione resta un tema molto serio per l’importatore.

Cosa cambia in base al prodotto:

Importare elettronica dalla Cina
Qui contano soprattutto conformità, CE quando applicabile, documentazione tecnica, sicurezza del prodotto e corretta classificazione doganale. È il settore in cui il rischio di blocco o contestazione cresce molto se il prodotto è venduto con il tuo marchio o viene importato senza documentazione adeguata.

Importare macchinari e attrezzature
Per macchinari, impianti e attrezzature industriali il prezzo competitivo cinese può essere interessante, ma il vero nodo è la conformità al quadro UE applicabile e la qualità della documentazione. Noi di Hello Export abbiamo anche un manuale sia in formato digitale che cartaceo dedicato proprio all’importazione di macchinari dalla Cina, segno che il tema richiede una gestione più strutturata rispetto a un semplice acquisto B2B.

Importare tessile, accessori e prodotti retail
In questi settori il sourcing è spesso più semplice dal lato produttivo, ma attenzione a classificazione doganale, etichettatura, sicurezza del prodotto e possibili differenze tra campione e produzione massiva. Il vantaggio prezzo esiste, ma si gioca tutto sulla costanza qualitativa del fornitore.

Importare ricambi, componenti e semilavorati
Qui il focus è su continuità di fornitura, tolleranze tecniche, controllo qualità in produzione e logistica regolare. In molti casi il treno può essere una modalità interessante quando serve un compromesso tra tempo e costo.

Importare prodotti per e-commerce e private label
Questo segmento è cresciuto molto, ma è anche quello più esposto a errori di conformità, contestazioni doganali e problemi di prodotto, quando importi con il tuo brand, le responsabilità aumentano e non puoi limitarti a fidarti della scheda prodotto del marketplace.

Gli errori da evitare quando si importa dalla Cina
Il primo errore è scegliere il fornitore solo sul prezzo.
Il secondo è non sapere il codice doganale prima di comprare.
Il terzo è sottovalutare IVA, dazi e spese di sdoganamento.
Il quarto è non verificare la conformità del prodotto al mercato UE.
Il quinto è accettare documenti incompleti o valori dichiarati in modo scorretto.
Tutti questi errori possono trasformare un acquisto apparentemente conveniente in un costo molto più alto del previsto. Le fonti ufficiali UE e ADM confermano che classificazione, dichiarazione e conformità sono i punti chiave dell’importazione corretta.

Conclusione
Importare dalla Cina in Italia può essere un’ottima opportunità, ma solo se l’operazione viene gestita con metodo, trovare il prodotto è la parte più facile, la parte davvero importante è capire quanto paghi di dogana, come si sdogana correttamente, quali documenti servono, se il fornitore è affidabile e se il prodotto può essere commercializzato legalmente in Italia e nell’UE.
In pratica, importare bene dalla Cina significa fare meno errori prima dell’ordine, non rincorrerli dopo che la merce è partita.

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Hello Export supporta le imprese nella gestione di progetti di importazione dalla Cina: ricerca fornitori, verifica documentale, valutazione di dazi e codici HS, trasporto internazionale, dogana e conformità dei prodotti destinati al mercato italiano.
Che si tratti di macchinari industriali, elettronica, componenti, packaging o altri prodotti, ti aiutiamo a impostare l’importazione con metodo, evitando errori e costi imprevisti.
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Fonti
Commissione europea, Guide for import of goods
Commissione europea, Customs clearance documents and procedures
Commissione europea, How can I find the import duty that applies to my product?
Access2Markets, My Trade Assistant
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Tariffa doganale TARIC e Tariffa doganale d’uso integrata. 
ADM, Acquisti su internet
Commissione europea / Your Europe, CE marking
Commissione europea, EU product requirements e CE marking portal
Alibaba, Trade Assurance
Global Sources, Verified Suppliers
Made-in-China.com, Audited Suppliers
Hello Export, sito ufficiale e contenuti sul tema Cina/import
Dato sul corridoio ferroviario Cina-Europa 2026

Regolamento Macchine 2027: cosa cambia davvero per costruttori, importatori e aziende

17/4/2026

 
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​Per molte imprese si continua a parlare di “nuova Direttiva Macchine”, ma la realtà è diversa. Dal 14 gennaio 2027 entra in applicazione il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e aggiorna il quadro normativo europeo alla luce delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e di una maggiore integrazione tra componenti fisiche e software.
Per le aziende non si tratta di un semplice cambio di nome. Il passaggio da direttiva a regolamento rende il quadro più uniforme in tutta l’Unione europea e impatta in modo concreto su progettazione, documentazione tecnica, istruzioni, conformità, modifiche sostanziali e gestione dei componenti di sicurezza digitali.
In altre parole: chi produce, integra, modifica, importa o distribuisce macchine e prodotti correlati dovrà arrivare al 2027 preparato.

Cos’è il nuovo Regolamento Macchine
Il Regolamento (UE) 2023/1230 stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, con l’obiettivo di consentirne l’immissione sul mercato o la messa in servizio garantendo un elevato livello di protezione per persone, beni, animali domestici e, se del caso, ambiente. Il regolamento abroga formalmente la Direttiva 2006/42/CE.
La Commissione europea chiarisce inoltre che tutte le macchine immesse sul mercato dell’UE prima del 20 gennaio 2027 devono rispettare la Direttiva Macchine attuale, mentre il nuovo regolamento diventa il riferimento operativo dal gennaio 2027.

Perché il cambio è importante per le imprese
La logica del nuovo testo è chiara: la disciplina del 2006 non era più sufficiente da sola a coprire in modo pieno l’evoluzione del settore, soprattutto per macchine connesse, componenti di sicurezza software, aggiornamenti digitali, documentazione elettronica e nuovi rischi legati ai sistemi di controllo. La Commissione inquadra infatti il Regolamento Macchine come il nuovo riferimento per il settore nel quadro del New Legislative Framework europeo.
Per un’impresa questo significa che la conformità non potrà più essere letta solo in chiave meccanica o elettromeccanica. Diventano sempre più centrali anche software, tracciabilità documentale, responsabilità degli operatori economici e gestione del ciclo di vita del prodotto. Questa è un’inferenza pratica coerente con le definizioni e gli obblighi introdotti dal regolamento, in particolare per i componenti di sicurezza digitali e le modifiche sostanziali.

Le novità più rilevanti del Regolamento Macchine 2027
1. Non cambia solo la norma: cambia l’approccio
Il primo elemento da capire è che un regolamento europeo, a differenza di una direttiva, si applica in modo diretto negli Stati membri. Questo tende a ridurre differenze interpretative nazionali e a rendere più uniforme il quadro per chi opera in più Paesi UE.
Per molte aziende manifatturiere questo è positivo, ma comporta anche una responsabilità maggiore: non basta attendere recepimenti nazionali o prassi locali, perché il riferimento principale diventa il testo europeo stesso.

2. Entrano in gioco anche i componenti di sicurezza digitali e il software
Una delle novità più importanti è nella definizione di safety component. Il regolamento riconosce espressamente che un componente di sicurezza può essere fisico o digitale, inclusi i software immessi autonomamente sul mercato e destinati a svolgere una funzione di sicurezza.
Questo punto è molto rilevante per chi sviluppa o integra:
  • software safety-related;
  • sistemi di controllo;
  • sensori intelligenti;
  • funzioni di arresto, monitoraggio o protezione basate su logiche digitali.
In pratica, il confine tra “macchina” e “funzione software di sicurezza” diventa molto più centrale nella valutazione di conformità.

3. Le istruzioni possono essere fornite in formato digitale
Il regolamento prevede che le istruzioni per l’uso e le informazioni richieste dall’allegato III possano essere fornite in formato digitale. La possibilità è espressamente prevista nel testo del regolamento.
Per molte imprese questa è una semplificazione importante, soprattutto per linee complesse, macchine esportate in più Paesi e aggiornamenti documentali. Tuttavia, in presenza di esigenze di sicurezza e tutela degli utilizzatori, il legislatore europeo ha anche chiarito, in una proposta collegata del 2025, l’esigenza di mantenere disponibili in formato cartaceo le informazioni di sicurezza essenziali quando necessario.
Tradotto in termini operativi: la digitalizzazione delle istruzioni è una grande opportunità, ma va gestita con metodo, non come un semplice taglio dei costi di stampa.

4. La modifica sostanziale diventa un tema ancora più delicato
Il regolamento stabilisce che chi effettua una substantial modification di una macchina o di un prodotto correlato può essere considerato, a tutti gli effetti, fabbricante per quella modifica, con i relativi obblighi di conformità.
Questo è un punto decisivo per:
  • revamping di impianti;
  • retrofit;
  • integrazione di nuove logiche software;
  • aggiornamenti importanti su linee automatiche;
  • modifiche di sicurezza o prestazione.
Molte aziende commettono l’errore di considerare certe modifiche come semplici interventi tecnici, dal punto di vista normativo, invece, alcune modifiche possono spostare responsabilità molto rilevanti su chi interviene sul macchinario.

5. Più attenzione ai sistemi di controllo, cybersicurezza e comportamenti evolutivi
Il regolamento rafforza l’attenzione verso l’affidabilità e la protezione dei sistemi di controllo. Inoltre, il programma di standardizzazione UE per il 2026 collega espressamente il Regolamento Macchine ai lavori su cybersafety e self-evolving behaviour (AI), segnalando che l’implementazione tecnica futura dovrà tenere conto anche di questi profili.
Qui serve una distinzione importante: il regolamento già oggi crea la cornice giuridica, mentre molti dettagli applicativi passeranno anche attraverso norme armonizzate e coordinamento con altri atti UE, come il Cyber Resilience Act per i prodotti con elementi digitali.

Chi deve prestare più attenzione
Il Regolamento Macchine 2027 riguarda in modo particolare:
  • costruttori di macchine;
  • integratori di linee e impianti;
  • produttori di componenti di sicurezza;
  • sviluppatori di software safety-related;
  • importatori e distributori;
  • aziende che fanno retrofit o modifiche sostanziali;
  • utilizzatori industriali che intervengono in modo significativo su macchine esistenti.
Inoltre, la Commissione ricorda che il settore macchine in Europa è composto in larga parte da PMI, e proprio per questo il tema dell’adeguamento non può essere rimandato agli ultimi mesi prima del 2027.

Cosa dovrebbe fare adesso un’azienda
Aspettare il 2027 senza preparazione è l’errore peggiore, un’azienda che produce o gestisce macchine dovrebbe già iniziare a lavorare su almeno cinque punti.
1. Mappare i prodotti coinvolti
Bisogna capire quali prodotti rientrano nel campo di applicazione del regolamento: macchine, prodotti correlati, quasi-macchine, componenti di sicurezza, software con funzione di sicurezza.
2. Rivedere la documentazione tecnica
Manuali, dichiarazioni, fascicoli tecnici, istruzioni e tracciabilità documentale devono essere verificati in ottica 2027, soprattutto se si vuole usare il formato digitale in modo corretto.
3. Valutare software e sistemi di controllo
Dove ci sono logiche safety-related, aggiornamenti software o sistemi con elementi digitali, è opportuno verificare l’impatto sia sul Regolamento Macchine sia sulle normative UE collegate.
4. Gestire con attenzione retrofit e revamping
Qualsiasi modifica importante deve essere analizzata anche dal punto di vista della “modifica sostanziale”, perché può far nascere nuovi obblighi da fabbricante.
5. Monitorare gli standard armonizzati
La conformità pratica passerà in larga misura anche attraverso l’evoluzione degli standard europei armonizzati, che saranno decisivi per la presunzione di conformità, la Commissione continua a pubblicare e aggiornare i riferimenti degli standard armonizzati per il settore machinery.

Gli errori da evitare
Ci sono alcuni errori che nel 2026 e nel 2027 potrebbero costare molto cari alle imprese.
Il primo è pensare che cambi poco perché “la macchina è sempre la stessa”, in realtà, il nuovo quadro normativo dà più peso a software, documentazione, operatori economici e modifiche sostanziali.
Il secondo è credere che il regolamento riguardi solo i costruttori, non è così: anche chi importa, distribuisce o modifica in modo significativo può assumere responsabilità rilevanti.
Il terzo è rimandare tutto a ridosso del 2027, la parte più delicata non sarà leggere il titolo della norma, ma adeguare processi interni, valutazioni del rischio, istruzioni, fascicoli tecnici e gestione delle modifiche. Questa è un’inferenza operativa fortemente supportata dalla struttura del regolamento e dal passaggio al nuovo quadro di conformità.

Conclusione
Il passaggio dalla vecchia Direttiva Macchine al nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 non è una formalità, è un cambiamento che tocca progettazione, documentazione, software, sicurezza funzionale, responsabilità di chi modifica le macchine e modalità con cui i prodotti vengono immessi sul mercato europeo.
Per molte imprese il 2027 sembra ancora lontano, in realtà, chi lavora nel settore machinery dovrebbe utilizzare il 2026 per prepararsi sul serio, evitare errori di conformità e trasformare l’adeguamento normativo in un vantaggio competitivo.

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Fonti
Regolamento (UE) 2023/1230 
Commissione europea – Machinery sector page
EUR-Lex summary – Machinery safety,
Commissione europea – elenco standard armonizzati Machinery
Programma annuale UE di standardizzazione 2026
Proposta UE 2025 sulla digitalizzazione delle informazioni di prodotto
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