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Per anni, quando si parlava di export verso l’India, la risposta di molte aziende italiane era più o meno questa:
“Mercato interessante, però è complicato” Vero Dazi elevati, burocrazia, procedure doganali, requisiti locali, documentazione e una distanza culturale e commerciale che non si risolve traducendo il catalogo in inglese. Il problema è che mentre molti imprenditori europei continuavano a considerare l’India un mercato da affrontare “prima o poi”, l’India continuava a crescere,e adesso è arrivato un elemento che potrebbe cambiare parecchio le carte in tavola. Il 27 gennaio 2026 Unione Europea e India hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, l’EU-India Free Trade Agreement. Attenzione però a una cosa importante: l’accordo non è ancora entrato in vigore. Secondo il calendario illustrato dalla Commissione Europea, dopo la finalizzazione tecnica del testo sono previsti l’adozione da parte del Consiglio, la firma, il consenso del Parlamento Europeo e successivamente l’entrata in vigore, indicata auspicabilmente per il secondo trimestre del 2027. Quindi no: non significa che da domani puoi spedire in India senza dazi. Significa qualcosa di commercialmente molto più interessante. Hai tempo per prepararti prima che lo facciano tutti gli altri. Perché improvvisamente tutti dovrebbero guardare all’India Partiamo dai numeri L’India conta circa 1,45 miliardi di abitanti, viene indicata come la quarta economia mondiale nelle previsioni 2026 ed è già il nono partner commerciale dell’Unione Europea, nel 2024 le esportazioni europee verso l’India hanno raggiunto circa 75 miliardi di euro tra beni e servizi. Ma il dato che dovrebbe interessare soprattutto chi vende prodotti industriali è un altro. Nel 2024 l’UE ha esportato in India circa 48,8 miliardi di euro di merci e la prima categoria era quella dei macchinari, comprese le apparecchiature elettriche, con 16,3 miliardi di euro. Seguivano, tra gli altri, aerospazio, strumenti ottici e medicali, chimica, plastica, automotive, ferro e acciaio e farmaceutica. In altre parole: non stiamo parlando soltanto di vendere prosecco, moda e prodotti italiani belli da fotografare. Stiamo parlando anche di meccanica, componentistica, tecnologia, apparecchiature, prodotti chimici, medicale e beni industriali. Esattamente quei settori nei quali moltissime PMI italiane hanno qualcosa da dire. A condizione, naturalmente, che qualcuno in India sappia che esistono. Il vero punto dell’accordo UE-India sono i dazi Qui iniziano le cose interessanti Secondo i dati presentati sull’accordo, il 96,6% delle esportazioni europee dovrebbe beneficiare di una riduzione o eliminazione dei dazi, con un risparmio stimato per le imprese europee fino a 4 miliardi di euro all’anno. E alcuni dei livelli tariffari di partenza spiegano perfettamente perché questo accordo sia così importante. Per esempio, il quadro presentato dalla Commissione Europea indica:
Questo non significa che tutte queste riduzioni scatteranno necessariamente nello stesso momento: per conoscere il trattamento di un singolo prodotto bisognerà verificare codice doganale, calendario di abbattimento tariffario e regole di origine applicabili quando il testo definitivo sarà operativo. Ed è proprio qui che casca l’asino. “Fantastico, allora venderemo tutti in India” No Ed è probabilmente il più grande equivoco che nascerà intorno a questo accordo. Un dazio più basso non crea automaticamente un cliente. Puoi avere il prodotto migliore del mondo, un dazio ridotto a zero e un mercato da oltre un miliardo di persone. Se non hai:
Hai semplicemente un mercato enorme nel quale nessuno sa chi sei E c’è un secondo errore: pensare che “libero scambio” significhi “liberi tutti” Questo è particolarmente importante L’accordo non cancella magicamente gli adempimenti doganali e regolamentari Oggi un'operazione commerciale verso l’India richiede comunque attenzione alla documentazione Tra gli elementi evidenziati per le spedizioni figurano fattura commerciale, packing list, dati corretti di esportatore e importatore e requisiti identificativi dell’importatore indiano. Per le imprese indiane vengono indicati, tra gli altri, IEC, GSTIN e AD Code, oltre alle procedure KYC e alla procura per lo sdoganamento. Anche la fattura commerciale deve essere costruita bene. Descrizione della merce, quantità, materiale, utilizzo, codice HS, origine, Incoterm e valore non sono dettagli da compilare cinque minuti prima che parta il camion, ma sono informazioni che possono determinare come la merce verrà trattata in dogana. E con l’accordo di libero scambio diventerà ancora più importante un concetto che molte aziende scoprono soltanto quando qualcosa va storto: ---->>> origine preferenziale Per beneficiare di un dazio preferenziale non basta che la fattura parta dall’Italia. Bisogna verificare che il prodotto soddisfi le regole di origine previste dall’accordo e che l’origine possa essere dimostrata secondo le procedure previste. “Made in Italy”, origine doganale e provenienza della spedizione non sono sinonimi. Il momento migliore per entrare in India non è quando tutti parleranno dell’India È prima Questa è forse la parte più importante dell’intero discorso Quando un mercato diventa improvvisamente più accessibile, le aziende tendono a comportarsi tutte nello stesso modo.
Poi bisogna iniziare a parlare con il mercato. E tutto questo richiede tempo. Vuoi esportare in India? Prima fai i compiti Qui mi permetto una piccola marchetta. Proprio perché l’India è uno di quei mercati nei quali improvvisare può diventare molto costoso, ho dedicato un libro all’import l’India, pensato per le aziende italiane che vogliono capire il mercato prima di iniziare a mandare email a caso dall’altra parte del mondo. Perché “l’India ha 1,45 miliardi di abitanti” è un dato interessante Ma non è una strategia commerciale Il punto non è vendere a un miliardo e mezzo di persone Il punto è capire quali aziende indiane potrebbero comprare proprio il tuo prodotto e perché dovrebbero comprarlo da te invece che da un concorrente tedesco, francese, cinese o locale. Ed è esattamente il tipo di ragionamento che bisogna fare prima di iniziare un progetto export. L’accordo UE-India potrebbe essere un'opportunità enorme. Ma non per tutti. L’accordo punta non soltanto alla riduzione dei dazi, ma anche alla facilitazione degli scambi, alle regole di origine, alle barriere tecniche, ai servizi, al commercio digitale, alla proprietà intellettuale e alle PMI. Quindi sì: per molte imprese europee l’India potrebbe diventare commercialmente più accessibile. Ma l’opportunità non sarà uguale per tutti.
Per questo la domanda da fare oggi non è: “Quando entrerà in vigore l’accordo?” La domanda utile è: “Quando entrerà in vigore, noi saremo già pronti?” Perché se la risposta è no, il rischio è il solito Aspettare che il mercato diventi interessante Aspettare che l’accordo entri in vigore Aspettare che qualcun altro dimostri che funziona E infine arrivare quando i partner migliori hanno già iniziato a lavorare con qualcun altro Fonti: EU-India Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement and Geographical Indications Agreement EU-India: Text of the agreements Factsheet - EU-India Free Trade Agreement: Main benefits Vuoi capire se l’India può essere un mercato per la tua azienda? Hello Export supporta le PMI italiane nello sviluppo commerciale internazionale: analisi del mercato, ricerca e contatto di potenziali clienti e distributori, sviluppo export e supporto nelle problematiche operative legate alle vendite internazionali. E se vuoi iniziare prima ancora di affidarti a un consulente, puoi partire dal mio libro dedicato all’India, nato proprio per aiutare le aziende italiane a capire questo mercato con un approccio pratico e commerciale. L’India non è un mercato da “provare” È un mercato da studiare, preparare e attaccare con metodo Scopri il nostro progetto Export 📧 Scrivici a: [email protected] 💻 Oppure prenota una videocall gratuita cliccando qui Molte aziende iniziano a interessarsi alla finanza agevolata quando vedono comparire una notizia del tipo:
“Nuovo bando: contributi a fondo perduto per digitalizzazione, investimenti o transizione ecologica.” A quel punto parte la corsa Si cerca di capire se l'azienda può partecipare, si raccolgono documenti, si chiedono preventivi, si prova a definire il progetto e si verifica quali investimenti possano effettivamente rientrare nell'agevolazione. Il problema è che, molto spesso, il tempo a disposizione è poco. E una buona opportunità rischia di essere persa non perché l'impresa non avesse i requisiti, ma semplicemente perché non era pronta. Il momento giusto per parlare di un bando non è quando il bando apre Questo è il punto che molte aziende sottovalutano. La finanza agevolata non dovrebbe essere affrontata come una lotteria nella quale aspettare che esca il bando giusto. È molto più efficace partire dall'azienda. Quali investimenti sono previsti nei prossimi mesi? È necessario acquistare nuovi macchinari? L'azienda sta pensando di introdurre nuovi software? Sono previsti investimenti in digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, efficientamento energetico o sostenibilità? Ci sono programmi di ampliamento, internazionalizzazione o rafforzamento della struttura aziendale? Una volta definite queste esigenze, diventa molto più semplice monitorare le agevolazioni potenzialmente coerenti con il progetto. In altre parole: prima si costruisce il progetto aziendale, poi si cerca il bando adatto. Non il contrario. Le opportunità esistono, ma bisogna saperle intercettare In questo periodo, ad esempio, sono presenti o vengono annunciate diverse misure rivolte alle imprese. Tra queste troviamo strumenti dedicati alla digitalizzazione delle PMI, interventi SIMEST per la transizione digitale ed ecologica e misure specifiche per settori strategici come l'automotive. Un esempio particolarmente interessante riguarda proprio la filiera automotive, per la quale sono stati annunciati 300 milioni di euro destinati alla transizione verde e tecnologica, attraverso strumenti rivolti a programmi di investimento e riconversione industriale. Parallelamente continuano a esserci opportunità legate a:
Questo non significa che ogni azienda possa accedere automaticamente a qualsiasi agevolazione. Significa però che conoscere in anticipo gli investimenti programmati permette di capire quali opportunità vale la pena monitorare. Perché Hello Export collabora con Profima Per aiutare i nostri clienti anche su questo fronte, Hello Export ha avviato una collaborazione con Profima, società specializzata in finanza agevolata. L'obiettivo non è inviare periodicamente una lista infinita di bandi. Il nostro approccio è esattamente l'opposto. Vogliamo prima capire l'azienda. Per questo abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti la possibilità di effettuare una prima videocall gratuita e senza impegno con Eugenia Piovano, nostra partner per la finanza agevolata. Durante questo primo confronto è possibile iniziare a valutare: quali investimenti l'azienda sta programmando, quali tipologie di agevolazioni potrebbero essere interessanti, quali informazioni e documenti sarebbe utile iniziare a predisporre e quali misure monitorare nei mesi successivi. Non si tratta quindi di presentare una domanda di finanziamento durante la call. Si tratta di fare qualcosa che, secondo noi, è ancora più importante: arrivare preparati quando si presenterà l'opportunità giusta. Prepararsi prima può fare la differenza Immaginiamo due aziende: La prima scopre un bando il giorno della pubblicazione e solo allora inizia a chiedersi quale investimento presentare. La seconda ha già definito il proprio programma di investimenti, conosce le principali caratteristiche del progetto e ha già effettuato una prima analisi delle possibili agevolazioni. Quando viene pubblicata la misura adatta, le due aziende partono dallo stesso punto? Evidentemente no. La seconda ha già fatto buona parte del lavoro strategico. Ed è proprio questo il principio alla base della collaborazione tra Hello Export e Profima. Non aspettare necessariamente il prossimo bando Se nei prossimi mesi la tua azienda sta pensando di investire in macchinari, digitalizzazione, software, Intelligenza Artificiale, efficientamento energetico, sostenibilità, internazionalizzazione o sviluppo produttivo, può essere utile parlarne prima. La videocall con Eugenia Piovano è gratuita e non comporta alcun impegno Serve semplicemente a capire se esistono temi sui quali vale la pena iniziare a lavorare e quali opportunità potrebbero essere monitorate. Scarica gratuitamente la nostra breve presentazione che riassume il nostro approccio alla finanza agevolata e spiega perché riteniamo importante partire dall'analisi degli investimenti aziendali prima ancora dell'apertura di un bando. Scarica la presentazione “Quando esce un bando, spesso è già troppo tardi” Se invece preferisci parlarne direttamente con noi, puoi contattare Hello Export e richiedere una videocall gratuita con Eugenia Piovano. 📧 Scrivici a: [email protected] 💻 Oppure prenota una videocall gratuita cliccando qui Scopri il nostro servizio Bandi per l’Internazionalizzazione e verifica quali strumenti possono accompagnare la crescita della tua azienda sui mercati esteri. PPWR: cos’è, quando entra in vigore e quali obblighi introduce per gli imballaggi nel 202623/7/2026
Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Il suo testo ufficiale è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025. Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. La novità non riguarda soltanto le aziende che producono scatole, bottiglie, flaconi o altri materiali da imballaggio, il regolamento interessa potenzialmente tutte le imprese che:
Il PPWR riguarda infatti tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro origine. Stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, all’etichettatura, al riutilizzo e alla gestione dei rifiuti. Per molte imprese il packaging non sarà quindi più soltanto una scelta commerciale o logistica: diventerà un vero elemento di conformità del prodotto destinato al mercato europeo. Che cos’è il PPWR? Il PPWR è il nuovo quadro normativo europeo dedicato all’intero ciclo di vita degli imballaggi. La sigla significa: Packaging and Packaging Waste Regulation, ossia Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti nell’Unione europea, migliorare la riciclabilità, aumentare l’impiego di materie riciclate, favorire il riutilizzo e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri. Il regolamento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
In altre parole, il PPWR non disciplina solamente il momento in cui l’imballaggio diventa un rifiuto. Regola anche la sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione e gestione successiva. Qual è il testo del PPWR? Il testo ufficiale è il: Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la Direttiva (UE) 2019/904 relativa ad alcuni prodotti di plastica monouso. Inoltre, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il fatto che si tratti di un regolamento, e non di una direttiva, è importante: una volta applicabile, il PPWR produce effetti direttamente negli Stati membri, senza dover essere integralmente recepito attraverso una legge nazionale. Saranno comunque necessari numerosi atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea per definire metodologie, criteri tecnici, formati di etichettatura e altri aspetti operativi. Quando entra in vigore il PPWR? Su questo punto bisogna distinguere fra entrata in vigore e applicazione. Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La maggior parte delle sue disposizioni si applica però a decorrere dal 12 agosto 2026. Pertanto, alla domanda “quando entra in vigore il PPWR?” si può rispondere nel modo seguente:
Questo non significa, tuttavia, che le aziende possano attendere agosto 2026 per iniziare a occuparsene. La verifica dei materiali, la raccolta delle informazioni dai fornitori, la revisione dei contratti, la preparazione della documentazione tecnica e l’eventuale riprogettazione degli imballaggi possono richiedere diversi mesi. PPWR: cosa riguarda esattamente? Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio. Rientrano nel regolamento, in linea generale:
Il regolamento può interessare il contenitore immediatamente visibile al consumatore, ma anche scatole esterne, film protettivi, divisori, riempitivi e altri elementi utilizzati per raggruppare o trasportare i prodotti. Chi è il fabbricante per il PPWR? Il termine fabbricante non indica necessariamente l’azienda che produce o vende il prodotto contenuto nell’imballaggio. Ai fini del PPWR, il fabbricante è, in sostanza, la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio. Questo significa che bisogna esaminare concretamente la filiera. Il fabbricante dell’imballaggio potrebbe essere:
Il produttore EPR è il soggetto al quale vengono attribuiti gli obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto. A seconda della modalità di vendita, dello Stato membro interessato e della struttura della filiera, fabbricante e produttore EPR possono coincidere oppure essere soggetti diversi. Quali sono gli obblighi del fabbricante? Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili previste dagli articoli da 5 a 12 del PPWR. Prima dell’immissione sul mercato deve:
La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate:
Deve anche riportare il proprio nome o marchio e un indirizzo postale al quale possa essere contattato. In alcuni casi queste informazioni possono essere rese disponibili mediante codice QR, supporto dati digitale o documento di accompagnamento. Cos’è la dichiarazione di conformità PPWR? La dichiarazione UE di conformità PPWR è il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili previste dal regolamento. La dichiarazione viene predisposta dopo che la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato il rispetto dei requisiti pertinenti. Ai sensi dell’articolo 39, la dichiarazione:
Cosa contiene la dichiarazione UE PPWR? Il modello riportato nell’Allegato VIII prevede almeno:
La dichiarazione di conformità PPWR è una dichiarazione CE? Non esattamente. La dichiarazione prevista dal PPWR è formalmente una dichiarazione UE di conformità, ma questo non significa automaticamente che sull’imballaggio debba essere apposta la marcatura CE. La marcatura CE è richiesta solamente quando uno specifico atto europeo di armonizzazione ne prevede l’apposizione per una determinata categoria di prodotti. Il PPWR prevede una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione UE, ma non trasforma ogni imballaggio in un prodotto soggetto alla marcatura CE. Occorre quindi evitare due errori frequenti:
La dichiarazione relativa all’imballaggio dovrà essere coordinata con le altre dichiarazioni eventualmente necessarie. In cosa consiste la valutazione della conformità? La valutazione della conformità degli imballaggi viene effettuata secondo la procedura prevista dall’Allegato VII. Il fabbricante deve analizzare l’imballaggio e predisporre una documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti applicabili. La documentazione tecnica dovrebbe permettere di identificare:
La conformità dovrà essere sostenuta da dati, informazioni tecniche, prove, calcoli e documenti coerenti con la tipologia di imballaggio. Quali sono i requisiti del PPWR? I requisiti di sostenibilità principali sono contenuti negli articoli da 5 a 11. Riguardano:
Non tutti i requisiti diventano operativi nello stesso momento. Alcune prescrizioni si applicano già dal 12 agosto 2026, mentre altre dipendono da atti della Commissione o entreranno in vigore nel 2030, 2035 o negli anni successivi. Per questo motivo la conformità dovrà essere valutata considerando:
Cosa stabilisce l’articolo 5 del PPWR? L’articolo 5 riguarda le sostanze contenute negli imballaggi. Stabilisce, in primo luogo, che gli imballaggi devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione. La valutazione riguarda non soltanto il materiale di imballaggio, ma anche:
Una delle novità più rilevanti riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori stabiliti dal regolamento, salvo che l’immissione sul mercato sia già vietata da un’altra normativa europea. Le aziende alimentari, i produttori di packaging e gli importatori dovranno quindi verificare attentamente la composizione di rivestimenti, trattamenti superficiali, carte, cartoni e altri materiali destinati al contatto con alimenti. Quali sono gli obblighi PPWR per gli importatori? L’importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato europeo un imballaggio proveniente da un Paese terzo. Può trattarsi dell’importatore di imballaggi vuoti oppure dell’importatore di prodotti già imballati. L’importatore deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi. Prima dell’immissione deve verificare che:
Dovrà instaurare con il fabbricante extra-UE un flusso documentale che permetta di verificare la conformità del packaging. Se ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato fino a quando la non conformità non sia stata risolta. L’importatore deve inoltre:
La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. Quando un’autorità nazionale presenta una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione devono essere messe a disposizione entro dieci giorni. Quali sono gli obblighi PPWR per i distributori? Anche i distributori hanno precise responsabilità. Prima di mettere un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato, devono verificare:
Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione fino a quando la situazione non sia stata regolarizzata. Deve inoltre garantire che le condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità dell’imballaggio. Questi obblighi possono interessare grossisti, rivenditori, importatori-distributori, catene commerciali e altri operatori della filiera. Quali sono le nuove regole per gli imballaggi nel 2026? Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile la maggior parte del PPWR. Tra gli aspetti da considerare già nel 2026 rientrano:
Non tutte le nuove etichette europee dovranno necessariamente essere operative il 12 agosto 2026. In diversi casi, la Commissione europea deve prima adottare gli atti di esecuzione che definiranno il formato armonizzato. Le date effettive degli obblighi di etichettatura dovranno quindi essere controllate sulla base del regolamento e degli atti successivamente adottati. Riciclabilità degli imballaggi: cosa cambierà dal 2030? Dal 2030 la riciclabilità degli imballaggi sarà valutata attraverso classi di prestazione. Le classi previste sono:
Dal 2035, alla valutazione basata sulla progettazione per il riciclaggio verrà aggiunto il criterio del riciclaggio effettivo su scala. Il sistema non si limiterà quindi a chiedere se un materiale sia teoricamente riciclabile. Dovrà essere valutato se l’imballaggio:
Contenuto riciclato negli imballaggi di plastica Il PPWR introduce percentuali minime di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Le percentuali varieranno in funzione:
Sono previste esenzioni e disposizioni particolari, per esempio per determinati imballaggi farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose e situazioni in cui il contenuto riciclato potrebbe compromettere la sicurezza. Riduzione del peso e del volume degli imballaggi Uno dei principi centrali del PPWR è la riduzione al minimo dell’imballaggio. Il packaging dovrà essere progettato in modo che peso e volume siano limitati al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Dovranno essere considerate esigenze come:
Questo principio interesserà in particolare confezioni con doppi fondi, pareti inutilmente spesse, spazi vuoti eccessivi o componenti puramente decorativi. Imballaggi per il commercio elettronico Il PPWR interviene anche sul commercio elettronico e sugli imballaggi utilizzati per le consegne. L’obiettivo è ridurre lo spazio vuoto e impedire l’impiego di scatole sproporzionate rispetto al prodotto spedito. Le aziende che vendono online dovranno rivedere:
Anche i fornitori di marketplace e alcuni servizi di logistica saranno coinvolti nella verifica degli obblighi EPR dei venditori. Produttori extra-UE e vendite online Un produttore stabilito fuori dall’Unione europea che vende prodotti imballati direttamente a consumatori di uno Stato membro può essere soggetto agli obblighi europei in materia di responsabilità estesa del produttore. Le piattaforme online dovranno acquisire e verificare determinate informazioni relative alla registrazione e alla conformità EPR dei venditori prima di consentire loro di utilizzare i servizi della piattaforma. Per un’impresa extra-UE, vendere in più Stati membri potrebbe quindi richiedere:
Il PPWR armonizza numerosi principi, ma una parte dell’attuazione della responsabilità estesa continuerà a dipendere dai sistemi nazionali. Il rappresentante autorizzato sostituisce il fabbricante? Il fabbricante può designare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea per svolgere determinati compiti. Tuttavia, il rappresentante non sostituisce integralmente il fabbricante. In particolare, il mandato non può trasferire al rappresentante la responsabilità di:
Esiste poi una figura distinta: il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, che può essere nominato per gestire determinati adempimenti EPR in uno Stato membro nel quale il produttore non è stabilito. Le due funzioni non devono essere confuse. PPWR e RENTRI sono la stessa cosa?No. Il PPWR è il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il RENTRI è invece il Registro elettronico nazionale italiano per la tracciabilità dei rifiuti, disciplinato da una normativa diversa. Il RENTRI riguarda registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti. Dal 13 febbraio 2026 sono inoltre diventate operative alcune importanti novità relative al formulario digitale e al sistema di tracciabilità. I soggetti obbligati al RENTRI comprendono, in base alla disciplina vigente:
Il fatto che un’impresa sia soggetta al PPWR non significa automaticamente che debba iscriversi al RENTRI, e viceversa. Le due normative possono però applicarsi contemporaneamente alla stessa azienda. Come prepararsi al PPWR Per prepararsi correttamente, un’impresa dovrebbe iniziare da una mappatura completa degli imballaggi utilizzati. 1. Identificare tutti gli imballaggi Bisogna includere:
2. Individuare il ruolo dell’azienda Per ogni flusso commerciale occorre stabilire se l’impresa opera come:
3. Raccogliere informazioni dai fornitori È opportuno richiedere:
4. Verificare la documentazione tecnica Una semplice dichiarazione commerciale del fornitore potrebbe non essere sufficiente. Le informazioni devono essere verificabili e coerenti con la struttura dell’imballaggio e con i requisiti applicabili. 5. Rivedere contratti e responsabilità I contratti con fornitori, produttori conto terzi, importatori e distributori dovrebbero chiarire:
6. Controllare etichette e informazioni identificative Bisogna verificare:
7. Verificare gli obblighi nei mercati di destinazione La responsabilità estesa del produttore mantiene una componente nazionale. Un’azienda che vende in Italia, Francia, Germania, Spagna o Polonia potrebbe dover effettuare registrazioni e comunicazioni differenti in ciascun Paese. Perché il PPWR riguarda anche chi esporta verso l’Europa Un’azienda straniera che vuole vendere nell’Unione europea non può considerare il packaging una questione secondaria. Un prodotto tecnicamente conforme può incontrare problemi di accesso al mercato se il suo imballaggio:
Conclusione Prepararsi in anticipo permette di ridurre il rischio di blocchi commerciali, richieste documentali urgenti, contestazioni da parte dei clienti, ritiri dal mercato e costose modifiche dell’ultimo momento. Devi importare o vendere prodotti imballati nell’Unione europea? Hello Export supporta aziende italiane ed estere nella verifica preliminare degli obblighi necessari per accedere ai mercati europei. Possiamo aiutarti a:
📧 Scrivici a [email protected] Fonte ufficiale Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 e si applica, in via generale, a decorrere dal 12 agosto 2026. Fonte consultata: testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex, portale giuridico dell’Unione europea. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, tecnica o ambientale. L’applicazione del PPWR deve essere valutata sulla base dello specifico imballaggio, del prodotto, del ruolo ricoperto dall’impresa, del mercato di destinazione e degli atti europei e nazionali applicabili. Nel 2026 torna al centro dell’attenzione una misura che può interessare molte imprese italiane con vocazione internazionale: SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica.
Si tratta di uno strumento agevolativo pensato per sostenere investimenti finalizzati a rafforzare la competitività dell’impresa sui mercati internazionali, finanziando non solo la trasformazione digitale e la transizione ecologica, ma anche una parte di rafforzamento patrimoniale. La finestra indicata nella scheda va dal 25 maggio 2026 al 31 dicembre 2026. Cos’è la misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica La misura finanzia investimenti per:
L’obiettivo dichiarato è migliorare la competitività sui mercati internazionali. La struttura della misura prevede che almeno il 50% dell’importo deliberato sia destinato a investimenti digitali e/o ecologici, mentre la parte restante, fino al 50%, possa essere destinata a investimenti di rafforzamento patrimoniale. Questo punto è particolarmente interessante perché non si tratta di un bando limitato a un singolo tipo di spesa: l’impresa può usarlo anche per migliorare la propria organizzazione interna, la struttura finanziaria e la capacità di affrontare i mercati esteri con maggiore solidità. A chi può interessare davvero Questa misura può essere molto utile per le aziende italiane che:
Tra i requisiti principali, la scheda indica la necessità di avere sede legale e operativa in Italia, almeno due bilanci depositati relativi a due esercizi completi precedenti e una soglia minima di fatturato export. In via ordinaria è richiesto almeno il 10% di fatturato export sull’ultimo bilancio, oppure almeno il 3% di fatturato export e almeno il 10% del fatturato totale realizzato verso clienti esportatori. Per le imprese energivore e per quelle che hanno avviato un percorso di efficientamento energetico, il requisito si riduce al 3% del fatturato export. Quali spese possono essere finanziate La misura include una gamma piuttosto ampia di spese ammissibili. 1. Spese per la transizione digitale Sono comprese, tra le altre:
2. Spese per la transizione ecologica Rientrano:
3. Spese per il rafforzamento patrimoniale La misura consente anche di finanziare investimenti volti a rafforzare la solidità patrimoniale dell’impresa, che devono risultare nell’attivo patrimoniale. 4. Interventi su società controllate Tra gli aspetti più interessanti c’è la possibilità di destinare parte del finanziamento a:
Le agevolazioni più interessanti La misura prevede un finanziamento agevolato con eventuale contributo a fondo perduto, coprendo fino al 100% delle spese ammissibili. La scheda riporta anche un importo minimo concedibile di 10.000 euro. Uno degli elementi più attrattivi è proprio la combinazione tra finanziamento e quota a fondo perduto. La documentazione segnala:
Inoltre:
Un aspetto importante: non finanzia le normali spese export Questa misura non va letta come un sostegno alle attività commerciali ordinarie legate alla vendita all’estero. La scheda esclude infatti spese come:
Questo significa che il bando è più adatto a chi vuole fare un investimento strutturale sull’impresa, non a chi cerca un contributo per coprire l’operatività commerciale quotidiana. Perché può essere strategica per chi esporta Dal punto di vista di un’impresa orientata ai mercati esteri, questa misura è interessante perché interviene su un tema spesso sottovalutato: per crescere all’estero non basta cercare clienti, serve anche avere processi, strumenti, organizzazione e struttura finanziaria adeguati. Molte PMI pensano all’internazionalizzazione solo come attività commerciale. In realtà, per esportare bene servono anche:
È proprio su questo che la misura SIMEST può diventare una leva concreta. Quando conviene valutarla Conviene approfondire questa opportunità se la tua impresa:
Conclusione La misura SIMEST Transizione Digitale ed Ecologica 2026 rappresenta un’opportunità interessante per le imprese italiane che vogliono rafforzare la propria competitività internazionale attraverso investimenti digitali, ecologici e patrimoniali. Le condizioni rafforzate per alcune categorie di imprese, l’anticipo fino al 50% e la possibilità di combinare finanziamento agevolato e fondo perduto la rendono uno strumento da valutare con attenzione. Per molte PMI, però, il vero nodo resta sempre lo stesso: collegare bene finanza agevolata, strategia aziendale e sviluppo export. Vuoi capire se questa misura può essere utile per la tua azienda e se si inserisce davvero nel tuo percorso di crescita internazionale? 📧 Scrivici a: [email protected] 💻 Oppure prenota una videocall gratuita cliccando qui Molte PMI italiane hanno un prodotto valido, competenze solide e un buon posizionamento sul mercato interno, quando però arriva il momento di sviluppare nuovi mercati esteri, emerge quasi sempre lo stesso problema: manca una figura capace di guidare il progetto con continuità, metodo e visione commerciale.
È proprio in questo spazio che entra in gioco il Temporary Export Manager. Capire cos’è un Temporary Export Manager, quali sono il suo ruolo e le sue responsabilità, e perché può essere una scelta strategica per una PMI italiana, è fondamentale per chi vuole affrontare l’internazionalizzazione in modo concreto. Cos’è un Temporary Export Manager Il Temporary Export Manager, spesso indicato anche come TEM, è un professionista che affianca l’azienda nello sviluppo commerciale dei mercati esteri per un periodo definito, con un obiettivo chiaro e con un approccio operativo. Non è una figura puramente teorica e non è nemmeno un consulente che si limita a dare indicazioni generiche. Il suo compito è aiutare la PMI a strutturare e portare avanti un progetto export reale. In pratica, il Temporary Export Manager lavora accanto all’imprenditore e al team aziendale per:
Ruolo e responsabilità di un Temporary Export Manager Per capire davvero il valore di questa figura, bisogna entrare nel merito del suo ruolo. Il Temporary Export Manager non si occupa solo di “vendere all’estero”. Il suo lavoro è più ampio e più strategico. Analisi iniziale dell’azienda Una delle prime responsabilità del TEM è capire se l’azienda è pronta per esportare e in che modo può farlo. Analizza prodotto, posizionamento, capacità produttiva, struttura interna, risorse disponibili, margini e potenziale commerciale. Questo passaggio evita errori comuni, come partire verso mercati poco adatti o attivare azioni commerciali senza basi solide. Definizione dei mercati target Il ruolo del Temporary Export Manager include la selezione dei mercati più interessanti per l’azienda. Non sulla base dell’intuito, ma attraverso una valutazione più ragionata delle opportunità, della concorrenza, dei canali e della compatibilità tra offerta e domanda. Costruzione della strategia export Una delle responsabilità più rilevanti è trasformare l’idea di esportare in un percorso strutturato. Il TEM aiuta l’azienda a definire priorità, strumenti commerciali, approccio al mercato, interlocutori da raggiungere e modalità operative. Sviluppo commerciale Il Temporary Export Manager può supportare la ricerca di clienti esteri, distributori o partner commerciali, gestendo o coordinando fasi come scouting, primo contatto, follow-up e sviluppo delle opportunità. Coordinamento interno Un progetto export coinvolge spesso più funzioni: direzione, commerciale, amministrazione, logistica, customer care. Il TEM aiuta a mettere ordine, coordinare le attività e far procedere il progetto con maggiore continuità. In sintesi, il ruolo del Temporary Export Manager è quello di dare metodo, velocità e concretezza allo sviluppo internazionale della PMI. Vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI I vantaggi di un Temporary Export Manager per PMI sono numerosi, soprattutto per quelle aziende che vogliono crescere all’estero ma non hanno ancora una struttura interna dedicata. 1. Accesso a competenze specialistiche La PMI può contare su una figura con esperienza nei processi di internazionalizzazione, senza dover affrontare subito i costi e i vincoli di un’assunzione stabile. 2. Maggiore flessibilità Il TEM lavora su obiettivi e fasi progettuali. Questo consente all’impresa di attivare un supporto concreto nei momenti in cui serve davvero, con una formula più agile rispetto a un inserimento interno tradizionale. 3. Più metodo, meno improvvisazione Molte aziende si muovono verso l’estero in modo frammentato. Il Temporary Export Manager porta una logica più ordinata, che aiuta a evitare dispersione di tempo, tentativi casuali e scelte poco efficaci. 4. Ottimizzazione del tempo dell’imprenditore Nelle PMI il titolare è spesso coinvolto in tutto. Avere un TEM significa alleggerire la gestione diretta dell’export, pur mantenendo il controllo strategico. 5. Riduzione del rischio di errori Mercati sbagliati, approcci commerciali poco efficaci, tempi gestiti male, mancanza di follow-up: sono tutti problemi frequenti. Un TEM aiuta a ridurre questi rischi e a costruire un percorso più solido. 6. Sviluppo più rapido del progetto Con una guida esperta, l’azienda riesce spesso a passare più velocemente dall’intenzione all’azione, evitando lunghi periodi di incertezza. Per molte PMI, quindi, il vantaggio più grande non è solo avere una competenza in più, ma avere una direzione chiara. Come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane Quando ci si chiede come assumere un Temporary Export Manager per PMI italiane, in realtà la domanda corretta è spesso un’altra: come scegliere il partner giusto per accompagnare l’azienda nello sviluppo export. Non si tratta solo di trovare un professionista con esperienza internazionale. Serve trovare una realtà capace di comprendere la struttura della PMI, il suo settore, i suoi obiettivi e il livello reale di prontezza verso i mercati esteri. Ecco alcuni criteri utili. Valutare l’approccio Un buon TEM non propone soluzioni standard uguali per tutti. Parte dall’analisi dell’azienda, ascolta le esigenze reali e costruisce un percorso coerente con il contesto imprenditoriale. Verificare la capacità operativa Non basta la teoria. È importante scegliere un supporto che sappia trasformare la strategia in azioni concrete: sviluppo commerciale, organizzazione del lavoro, gestione priorità, supporto al team. Considerare la compatibilità con la PMI Le piccole e medie imprese italiane hanno tempi, risorse e dinamiche diverse rispetto alle grandi aziende. Per questo è utile affidarsi a professionisti o aziende specializzate in Temporary Export Management che conoscano bene il mondo PMI. Scegliere una realtà vicina e accessibile Per molte imprese, lavorare con una struttura territoriale vicina è un vantaggio. Facilita confronto, relazione e continuità operativa. Temporary Export Manager: migliori agenzie in Italia? Molti imprenditori cercano online frasi come “Temporary Export Manager migliori agenzie in Italia” oppure “aziende specializzate in Temporary Export Management”. È una ricerca comprensibile, ma va affrontata con attenzione. Più che cercare una classifica generica, una PMI dovrebbe cercare una realtà specializzata, affidabile e realmente adatta al proprio progetto. La scelta non dipende solo dalla notorietà, ma dalla capacità di affiancare l’azienda in modo concreto. In questo contesto, Hello Export si propone come realtà specializzata nel supporto alle PMI italiane che vogliono sviluppare l’export con un approccio pratico, flessibile e orientato ai risultati. Aziende specializzate in Temporary Export Management: il valore della specializzazioneLe aziende specializzate in Temporary Export Management non offrono semplicemente consulenza commerciale. Offrono una struttura di supporto che può aiutare la PMI a leggere il proprio potenziale, impostare il progetto e accompagnarne lo sviluppo. Questo aspetto è decisivo perché molte imprese non hanno bisogno solo di idee, ma di esecuzione. Hello Export nasce proprio con questa logica: aiutare le aziende italiane a costruire un percorso di internazionalizzazione più ordinato, sostenibile e concreto, attraverso servizi TEM e D-TEM pensati per le esigenze reali delle PMI. Hello Export: supporto TEM e D-TEM a Torino per PMI italianePer le imprese che cercano un riferimento sul territorio, è importante anche sapere con chi lavorano e dove. Hello Export è a Torino e si rivolge alle PMI italiane che vogliono affrontare i mercati esteri con maggiore metodo, struttura e continuità. L’obiettivo non è proporre formule standard, ma costruire percorsi export su misura, in linea con il livello di maturità dell’azienda e con le sue reali possibilità di crescita internazionale. Per una PMI, questo significa poter contare su un interlocutore specializzato, vicino e focalizzato su esigenze concrete:
Conclusione Capire cos’è un Temporary Export Manager significa capire una cosa molto semplice: crescere all’estero richiede guida, metodo e continuità. Per una PMI italiana, il TEM può rappresentare una soluzione concreta per affrontare l’internazionalizzazione senza dover creare subito una struttura interna complessa. I vantaggi sono chiari: più competenza, più organizzazione, meno improvvisazione e una maggiore capacità di trasformare il potenziale in sviluppo reale. Il punto non è solo trovare qualcuno che conosca l’export. Il punto è scegliere una realtà capace di accompagnare davvero l’azienda nel percorso. Vuoi capire se un servizio TEM o D-TEM è la soluzione giusta per la tua azienda? Scopri il nostro progetto export 📧 Scrivici a: [email protected] 💻 Oppure prenota una videocall gratuita cliccando qui |
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