Carnet ATA - Convenzione di InstabulCredit photo: ICC Quatar La Convenzione sull'ammissione temporanea firmata a Istanbul il 26 giugno 1990 ha fornito un mezzo per riunire e semplificare i vari strumenti che disciplinano l'ammissione temporanea già esistenti a quel tempo. La Convenzione prevede la libera circolazione delle merci attraverso le frontiere e la loro ammissione temporanea in un territorio doganale con esenzione da dazi e tasse. Richiede inoltre alle parti contraenti di accettare il carnet ATA, detto anche Passaporto delle merci, un documento doganale internazionale che assicura, attraverso un sistema di garanzia internazionale, il pagamento di dazi e tasse in caso di vendita. Per cui, le merci che devono essere introdotte in un paese per determinati motivi specifici (un'esposizione, una dimostrazione commerciale, una missione umanitaria, ecc.) sono esenti da dazi doganali a condizione espressa che vengano riesportate entro 12 mesi. Questa è la cosiddetta procedura di ammissione temporanea. Con questo sistema la comunità imprenditoriale internazionale gode di una notevole semplificazione delle formalità doganali in quanto il carnet ATA funge anche da dichiarazione di merci in esportazione, transito e importazione. Il carnet ATA è oggi il documento più utilizzato dalla comunità imprenditoriale per le operazioni internazionali che prevedono l'ammissione temporanea di merci. Attualmente questa convenzione è stata sottoscritta da 71 stati, evidenziati in blu nell'immagine sovrastante Gli strumenti più importanti coperti dalla Convenzione di Istanbul oltre al carnet ATA (per le merci), prevede il carnet CPD (per i veicoli), anch'esso un documento standardizzato utilizzato dai servizi doganali per controllare le ammissioni temporanee. CURIOSITA': L'acronimo ATA è l'unione dei termini francesi e inglesi Admission Temporaire e Temporary Admission. FONTE: ADM -Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
FONTE: WCO - World Customs Organization FONTE: EURO LEX - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 797 (capitolo 2) Importazione è una parola che spesso fa storcere il naso, affiancato a triangolazione, la diffidenza aumenta.
In realtà non c'è nulla né da temere, né particolari manuali da studiare. Triangolazione, come anticipa il nome, coinvolge tre soggetti. Importazione, è semplicemente il punto di vista dell'azienda; per un'azienda che importa, ce ne è almeno un'altra che esporta. Riguardo le tre aziende coinvolte abbiamo: a)Un'Azienda Promotrice, ossia l'azienda che ha venduto il prodotto all'Azienda finale (spesso può essere un'azienda solo commerciale o di brokeraggio o di trading, cioè che ci occupa solo di vendite) b)Un'Azienda Cedente, ossia l'azienda che detiene fisicamente il prodotto (spesso è anche la produttrice o assemblatrice) c)Un'Azienda/Cliente finale, ossia colei che ha comprato il prodotto dell'azienda cedente tramite l'azienda promotrice. Quando parliamo di Importazioni Triangolari Extra UE significa che delle tre aziende coinvolte, le prime due fanno parte dell'Unione Europea, (possono far parte dello stesso paese come possono far parte di due paesi diversi ma sempre UE) mentre il destinatario finale è un paese non appartenente all'Unione Europea, ad esempio Cina, India, Stati Uniti. Le importazioni (o esportazioni) Triangolari possono avere anche come soggetti tutti membri appartenenti all'Unione Europea. Allora perché il destinatario finale non compra direttamente dall'azienda cedente? I motivi possono essere molteplici:
Perché i prodotti vengono spediti direttamente dall'azienda cedente? Il trasporto delle merci ha sempre un costo, oltre al costo del trasporto avremmo i costi di un eventuale deposito per il tempo necessario alla nuova riorganizzazione del ritiro, i costi del personale addetto al carico/scarico, il rischio di eventuali danni da trasporto. Le merci vengono spedite direttamente al cliente finale per ragioni economiche e pratiche. FONTE DATI: Camera di Commercio di Torino "Operazioni di triangolazione" FONTE DATI: Lex -Direttiva 2006/112/CE "La carta vale più della vita di un cristiano" - proverbio popolareTra i documenti che vengono richiesti durante il processo di sdoganamento troviamo la dichiarazione di libera importazione. Deve essere redatta a cura della ditta importatrice e ha un aspetto come sotto indicato. Trattasi di un'autocertificazione dove si dichiara che la merce importata non è illegale e/o proviene da un paese soggetto a controlli restrittivi delle esportazioni di prodotti e tecnologie. Secondo il linguaggio doganale la lettera "Y" indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la dichiarazione o il regime descritto. Attualmente ci sono 999 articoli massimi per le dichiarazioni (contro 40 singoli in passato) Ad esempio la voce Y923 indica il bene importato non rientra nella categoria dei rifiuti e agenti inquinanti, mentre la voce Y935 indica che la merce non è proveniente dalla Siria.
FONTE: ADM Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Gli scambi commerciali tra i paesi facenti parte dell'Unione Europea sono esenti dal passaggio delle merci attraverso le dogane e esenti dazi, mentre l'iva deve essere versata nel paese di destinazione finale. Gli scambi commerciali tra paesi non facenti parte dell'Unione Europea devono obbligatoriamente attraversare la dogana del paese esportatore e la dogana del paese importatore, i dazi dipendono dagli accordi commerciali tra i due paesi. Al passaggio della dogana, il doganiere produce la bolla doganale che ha sempre lo stesso aspetto dell'immagine sotto riportata (può essere in multilingua, ma i punti sono sempre uguali). All'interno della bolla doganale vengono indicati tutti i dati relativi alla merce, ossia i dati del mittente, del destinatario, del paese dell'origine della merce, la descrizione e i dettagli tecnici (peso, dimensioni) In fondo alla bolletta doganale viene indicato un codice di svincolo che attesta che l'iva è stata versata in dogana. Esistono dogane europee dove è possibile far transitare le merci e versare l'iva in un secondo momento. L'iva in ogni caso deve sempre essere versata per rendere valida la merce. Può capitare che in fase di sdoganamento ci siano dei controlli più approfonditi da parte della guardia di finanza, questa operazione rallenta lo sdoganamento di qualche ora e ha un costo aggiuntivo. Questi controlli sono necessari per contrastare le attività illecite, quali il commercio di prodotti nocivi o pericolosi per la salute e l'ambiente, i commerci illegali di animali, la lotta contro la criminalità organizzata. Un bravo e onesto esportatore non ha nulla da temere. FONTE: MEF Dipartimento delle Finanze
FONTE: Documentazione Economica e Finanziaria FONTE: ADM Agenzia delle dogane e dei Monopoli FONTE: Sito ufficiale dell'Unione Europea |
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Maggio 2024
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