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I segreti dell'Export

PPWR: cos’è, quando entra in vigore e quali obblighi introduce per gli imballaggi nel 2026

23/7/2026

 
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Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il suo testo ufficiale è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025.

Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

La novità non riguarda soltanto le aziende che producono scatole, bottiglie, flaconi o altri materiali da imballaggio, il regolamento interessa potenzialmente tutte le imprese che:
  • producono imballaggi;
  • confezionano prodotti;
  • importano prodotti imballati nell’Unione europea;
  • distribuiscono prodotti imballati;
  • vendono online a consumatori europei;
  • utilizzano imballaggi per il trasporto;
  • commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio;
  • immettono sul mercato europeo imballaggi vuoti o prodotti già confezionati.
​
Il PPWR riguarda infatti tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro origine. Stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, all’etichettatura, al riutilizzo e alla gestione dei rifiuti.
Per molte imprese il packaging non sarà quindi più soltanto una scelta commerciale o logistica: diventerà un vero elemento di conformità del prodotto destinato al mercato europeo.

Che cos’è il PPWR?
Il PPWR è il nuovo quadro normativo europeo dedicato all’intero ciclo di vita degli imballaggi.
La sigla significa:  Packaging and Packaging Waste Regulation, ossia Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’obiettivo è ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti nell’Unione europea, migliorare la riciclabilità, aumentare l’impiego di materie riciclate, favorire il riutilizzo e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri.

Il regolamento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
  • sostanze contenute negli imballaggi;
  • riciclabilità;
  • contenuto minimo di materiale riciclato;
  • compostabilità di determinati imballaggi;
  • riduzione al minimo del peso e del volume;
  • limitazione degli imballaggi superflui;
  • etichettatura armonizzata;
  • imballaggi riutilizzabili;
  • sistemi di ricarica e riutilizzo;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • registrazione dei produttori;
  • raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
  • obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • documentazione tecnica;
  • valutazione e dichiarazione UE di conformità.

In altre parole, il PPWR non disciplina solamente il momento in cui l’imballaggio diventa un rifiuto. Regola anche la sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione e gestione successiva.

Qual è il testo del PPWR?
Il testo ufficiale è il:
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la Direttiva (UE) 2019/904 relativa ad alcuni prodotti di plastica monouso. Inoltre, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il fatto che si tratti di un regolamento, e non di una direttiva, è importante: una volta applicabile, il PPWR produce effetti direttamente negli Stati membri, senza dover essere integralmente recepito attraverso una legge nazionale.
Saranno comunque necessari numerosi atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea per definire metodologie, criteri tecnici, formati di etichettatura e altri aspetti operativi.

Quando entra in vigore il PPWR?
Su questo punto bisogna distinguere fra entrata in vigore e applicazione.
Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La maggior parte delle sue disposizioni si applica però a decorrere dal 12 agosto 2026.
Pertanto, alla domanda “quando entra in vigore il PPWR?” si può rispondere nel modo seguente:
  • entrata in vigore formale: 11 febbraio 2025;
  • applicazione generale: 12 agosto 2026;
  • applicazione di alcuni obblighi specifici: scadenze successive, tra cui il 2030, il 2035 e il 2040.
Il testo dispone espressamente che il regolamento si applichi dal 12 agosto 2026 e sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Questo non significa, tuttavia, che le aziende possano attendere agosto 2026 per iniziare a occuparsene.
La verifica dei materiali, la raccolta delle informazioni dai fornitori, la revisione dei contratti, la preparazione della documentazione tecnica e l’eventuale riprogettazione degli imballaggi possono richiedere diversi mesi.

PPWR: cosa riguarda esattamente?
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio.
Rientrano nel regolamento, in linea generale:
  • gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari;
  • gli imballaggi multipli o secondari;
  • gli imballaggi per il trasporto o terziari;
  • gli imballaggi per il commercio elettronico;
  • gli imballaggi di servizio;
  • gli imballaggi utilizzati nella produzione primaria;
  • gli imballaggi destinati ad applicazioni industriali e commerciali.
Sono quindi coinvolti materiali come plastica, carta, cartone, vetro, acciaio, alluminio, legno e molti imballaggi multimateriale.
Il regolamento può interessare il contenitore immediatamente visibile al consumatore, ma anche scatole esterne, film protettivi, divisori, riempitivi e altri elementi utilizzati per raggruppare o trasportare i prodotti.

Chi è il fabbricante per il PPWR?
Il termine fabbricante non indica necessariamente l’azienda che produce o vende il prodotto contenuto nell’imballaggio.
Ai fini del PPWR, il fabbricante è, in sostanza, la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio.
Questo significa che bisogna esaminare concretamente la filiera.
Il fabbricante dell’imballaggio potrebbe essere:
  • l’azienda che produce direttamente il contenitore;
  • l’impresa che commissiona la produzione dell’imballaggio a un terzista;
  • l’azienda che commercializza l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio marchio;
  • in determinate circostanze, il soggetto che modifica un imballaggio già esistente in modo tale da incidere sulla sua conformità.
Non bisogna confondere il fabbricante ai fini della conformità dell’imballaggio con il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, o EPR.
Il produttore EPR è il soggetto al quale vengono attribuiti gli obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto. A seconda della modalità di vendita, dello Stato membro interessato e della struttura della filiera, fabbricante e produttore EPR possono coincidere oppure essere soggetti diversi.

Quali sono gli obblighi del fabbricante?
Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili previste dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione sul mercato deve:
  1. effettuare o far effettuare la valutazione della conformità;
  2. predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
  3. compilare la dichiarazione UE di conformità;
  4. garantire la tracciabilità dell’imballaggio;
  5. indicare le proprie informazioni identificative e di contatto;
  6. predisporre procedure che assicurino la conformità della produzione in serie;
  7. intervenire quando ritiene che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate:
  • per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Il fabbricante deve inoltre assicurare che sull’imballaggio sia presente un elemento che ne consenta l’identificazione, come un tipo, un lotto, un numero di serie o un riferimento equivalente.
Deve anche riportare il proprio nome o marchio e un indirizzo postale al quale possa essere contattato. In alcuni casi queste informazioni possono essere rese disponibili mediante codice QR, supporto dati digitale o documento di accompagnamento.

Cos’è la dichiarazione di conformità PPWR?
La dichiarazione UE di conformità PPWR è il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili previste dal regolamento.
La dichiarazione viene predisposta dopo che la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato il rispetto dei requisiti pertinenti.
Ai sensi dell’articolo 39, la dichiarazione:
  • attesta la conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12;
  • segue la struttura prevista dall’Allegato VIII;
  • deve essere continuamente aggiornata;
  • deve essere redatta o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’imballaggio viene commercializzato;
  • può essere integrata con altre dichiarazioni UE di conformità applicabili al prodotto o all’imballaggio.
Con la firma della dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio.

Cosa contiene la dichiarazione UE PPWR?
Il modello riportato nell’Allegato VIII prevede almeno:
  1. il numero identificativo della dichiarazione;
  2. l’identificazione univoca dell’imballaggio;
  3. il nome e l’indirizzo del fabbricante;
  4. l’eventuale rappresentante autorizzato;
  5. la descrizione dell’imballaggio;
  6. i riferimenti alla normativa europea applicabile;
  7. i riferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche utilizzate;
  8. gli eventuali riferimenti all’intervento di un organismo notificato;
  9. informazioni aggiuntive;
  10. luogo, data, nome, funzione e firma del soggetto autorizzato.
La dichiarazione deve consentire di collegare chiaramente il documento allo specifico imballaggio o alla famiglia di imballaggi interessata.

La dichiarazione di conformità PPWR è una dichiarazione CE?
Non esattamente.
La dichiarazione prevista dal PPWR è formalmente una dichiarazione UE di conformità, ma questo non significa automaticamente che sull’imballaggio debba essere apposta la marcatura CE.
La marcatura CE è richiesta solamente quando uno specifico atto europeo di armonizzazione ne prevede l’apposizione per una determinata categoria di prodotti.
Il PPWR prevede una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione UE, ma non trasforma ogni imballaggio in un prodotto soggetto alla marcatura CE.
Occorre quindi evitare due errori frequenti:
  • pensare che dichiarazione UE e marcatura CE siano sempre la stessa cosa;
  • apporre il simbolo CE senza che esista una base normativa che lo richieda.
Se il prodotto contenuto nell’imballaggio è già soggetto, per esempio, alla normativa su macchine, dispositivi elettrici, giocattoli o dispositivi medici, continueranno ad applicarsi anche gli obblighi specifici previsti per quel prodotto.
La dichiarazione relativa all’imballaggio dovrà essere coordinata con le altre dichiarazioni eventualmente necessarie.

In cosa consiste la valutazione della conformità?
La valutazione della conformità degli imballaggi viene effettuata secondo la procedura prevista dall’Allegato VII.
Il fabbricante deve analizzare l’imballaggio e predisporre una documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti applicabili.
La documentazione tecnica dovrebbe permettere di identificare:
  • l’imballaggio oggetto della valutazione;
  • i materiali e i componenti utilizzati;
  • la progettazione e il processo produttivo;
  • le norme o specifiche tecniche applicate;
  • i metodi di prova o di calcolo utilizzati;
  • i risultati delle valutazioni;
  • gli elementi che dimostrano la conformità ai requisiti pertinenti.
Non sarà quindi sufficiente una generica dichiarazione del fornitore secondo cui l’imballaggio è “ecologico”, “riciclabile” o “conforme alle norme europee”.
La conformità dovrà essere sostenuta da dati, informazioni tecniche, prove, calcoli e documenti coerenti con la tipologia di imballaggio.

Quali sono i requisiti del PPWR?
I requisiti di sostenibilità principali sono contenuti negli articoli da 5 a 11.
Riguardano:
  • le sostanze contenute negli imballaggi;
  • la riciclabilità;
  • il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;
  • le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
  • gli imballaggi compostabili;
  • la riduzione al minimo degli imballaggi;
  • gli imballaggi riutilizzabili.
A questi si aggiungono le regole sull’etichettatura previste dall’articolo 12.
Non tutti i requisiti diventano operativi nello stesso momento. Alcune prescrizioni si applicano già dal 12 agosto 2026, mentre altre dipendono da atti della Commissione o entreranno in vigore nel 2030, 2035 o negli anni successivi.
Per questo motivo la conformità dovrà essere valutata considerando:
  • il tipo di imballaggio;
  • il materiale;
  • l’utilizzo previsto;
  • il prodotto contenuto;
  • la data di immissione sul mercato;
  • le eventuali esenzioni;
  • gli atti delegati e di esecuzione già pubblicati.

Cosa stabilisce l’articolo 5 del PPWR?
L’articolo 5 riguarda le sostanze contenute negli imballaggi.
Stabilisce, in primo luogo, che gli imballaggi devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione.
La valutazione riguarda non soltanto il materiale di imballaggio, ma anche:
  • i suoi componenti;
  • le emissioni;
  • i risultati della gestione dei rifiuti;
  • le materie prime secondarie;
  • le ceneri;
  • gli altri materiali destinati allo smaltimento;
  • l’impatto ambientale dovuto alle microplastiche.
Rimane inoltre il limite complessivo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, fatte salve le deroghe e le altre disposizioni applicabili.

Una delle novità più rilevanti riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori stabiliti dal regolamento, salvo che l’immissione sul mercato sia già vietata da un’altra normativa europea.

Le aziende alimentari, i produttori di packaging e gli importatori dovranno quindi verificare attentamente la composizione di rivestimenti, trattamenti superficiali, carte, cartoni e altri materiali destinati al contatto con alimenti.

Quali sono gli obblighi PPWR per gli importatori?
L’importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato europeo un imballaggio proveniente da un Paese terzo.

Può trattarsi dell’importatore di imballaggi vuoti oppure dell’importatore di prodotti già imballati.
L’importatore deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi.

Prima dell’immissione deve verificare che:
  • il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità;
  • sia stata predisposta la documentazione tecnica;
  • l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • siano disponibili i documenti richiesti;
  • il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di identificazione e tracciabilità.
L’importatore non può quindi limitarsi a ricevere una fattura, una packing list e una generica scheda prodotto.

Dovrà instaurare con il fabbricante extra-UE un flusso documentale che permetta di verificare la conformità del packaging.

Se ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato fino a quando la non conformità non sia stata risolta.

L’importatore deve inoltre:
  • indicare il proprio nome e indirizzo sull’imballaggio o nei documenti ammessi;
  • conservare una copia della dichiarazione UE;
  • assicurare che la documentazione tecnica sia disponibile per le autorità;
  • collaborare in caso di controlli o azioni correttive;
  • intervenire in caso di non conformità.

La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

Quando un’autorità nazionale presenta una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione devono essere messe a disposizione entro dieci giorni.

Quali sono gli obblighi PPWR per i distributori?
Anche i distributori hanno precise responsabilità.
Prima di mettere un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato, devono verificare:
  • che il produttore soggetto alla responsabilità estesa sia iscritto al registro previsto;
  • che l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • che fabbricante e importatore abbiano rispettato gli obblighi identificativi applicabili.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione fino a quando la situazione non sia stata regolarizzata.

Deve inoltre garantire che le condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità dell’imballaggio.

Questi obblighi possono interessare grossisti, rivenditori, importatori-distributori, catene commerciali e altri operatori della filiera.

Quali sono le nuove regole per gli imballaggi nel 2026?
Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile la maggior parte del PPWR.

Tra gli aspetti da considerare già nel 2026 rientrano:
  • l’obbligo generale di immettere sul mercato imballaggi conformi;
  • la valutazione della conformità;
  • la documentazione tecnica;
  • la dichiarazione UE di conformità;
  • gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • la tracciabilità dell’imballaggio;
  • i dati identificativi degli operatori;
  • le prescrizioni sulle sostanze contenute negli imballaggi;
  • le limitazioni alle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
  • gli adempimenti relativi alla responsabilità estesa del produttore;
  • l’avvio del nuovo sistema armonizzato, pur con numerose scadenze differite e disposizioni transitorie.

Non tutte le nuove etichette europee dovranno necessariamente essere operative il 12 agosto 2026.

In diversi casi, la Commissione europea deve prima adottare gli atti di esecuzione che definiranno il formato armonizzato. Le date effettive degli obblighi di etichettatura dovranno quindi essere controllate sulla base del regolamento e degli atti successivamente adottati.

Riciclabilità degli imballaggi: cosa cambierà dal 2030?
Dal 2030 la riciclabilità degli imballaggi sarà valutata attraverso classi di prestazione.
Le classi previste sono:
  • A;
  • B;
  • C.
Un imballaggio con prestazione inferiore al 70% sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà limitata.

Dal 2035, alla valutazione basata sulla progettazione per il riciclaggio verrà aggiunto il criterio del riciclaggio effettivo su scala.

Il sistema non si limiterà quindi a chiedere se un materiale sia teoricamente riciclabile.

Dovrà essere valutato se l’imballaggio:
  • può essere raccolto separatamente;
  • può essere correttamente selezionato;
  • non compromette altri flussi di riciclaggio;
  • può essere riciclato utilizzando infrastrutture effettivamente disponibili;
  • permette di ottenere materie riciclate di qualità adeguata.

Contenuto riciclato negli imballaggi di plastica
Il PPWR introduce percentuali minime di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.
Le percentuali varieranno in funzione:
  • del tipo di imballaggio;
  • del formato;
  • del polimero predominante;
  • della sensibilità al contatto;
  • dell’utilizzo previsto.
I primi obiettivi vincolanti saranno applicabili dal 2030, con livelli più ambiziosi dal 2040.

Sono previste esenzioni e disposizioni particolari, per esempio per determinati imballaggi farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose e situazioni in cui il contenuto riciclato potrebbe compromettere la sicurezza.

Riduzione del peso e del volume degli imballaggi
Uno dei principi centrali del PPWR è la riduzione al minimo dell’imballaggio.

Il packaging dovrà essere progettato in modo che peso e volume siano limitati al minimo necessario per garantirne la funzionalità.

Dovranno essere considerate esigenze come:
  • protezione del prodotto;
  • igiene;
  • sicurezza;
  • trasporto;
  • logistica;
  • conservazione;
  • informazioni obbligatorie;
  • utilizzo da parte del consumatore.

Il marketing o la percezione di maggiore pregio del prodotto non potranno, da soli, giustificare un imballaggio eccessivo.

Questo principio interesserà in particolare confezioni con doppi fondi, pareti inutilmente spesse, spazi vuoti eccessivi o componenti puramente decorativi.

Imballaggi per il commercio elettronico
Il PPWR interviene anche sul commercio elettronico e sugli imballaggi utilizzati per le consegne.

L’obiettivo è ridurre lo spazio vuoto e impedire l’impiego di scatole sproporzionate rispetto al prodotto spedito.

Le aziende che vendono online dovranno rivedere:
  • le dimensioni delle scatole;
  • i sistemi automatici di confezionamento;
  • i materiali di riempimento;
  • il rapporto tra volume del prodotto e volume dell’imballaggio;
  • la disponibilità di formati differenti;
  • le istruzioni fornite agli operatori logistici.

Anche i fornitori di marketplace e alcuni servizi di logistica saranno coinvolti nella verifica degli obblighi EPR dei venditori.

Produttori extra-UE e vendite online
Un produttore stabilito fuori dall’Unione europea che vende prodotti imballati direttamente a consumatori di uno Stato membro può essere soggetto agli obblighi europei in materia di responsabilità estesa del produttore.

Le piattaforme online dovranno acquisire e verificare determinate informazioni relative alla registrazione e alla conformità EPR dei venditori prima di consentire loro di utilizzare i servizi della piattaforma.

Per un’impresa extra-UE, vendere in più Stati membri potrebbe quindi richiedere:
  • la verifica della qualifica di produttore in ogni Paese;
  • l’iscrizione ai registri nazionali;
  • l’adesione a sistemi collettivi;
  • la nomina di rappresentanti autorizzati EPR;
  • la presentazione di comunicazioni periodiche;
  • il pagamento dei contributi ambientali;
  • il coordinamento con marketplace, importatori e distributori.

Il PPWR armonizza numerosi principi, ma una parte dell’attuazione della responsabilità estesa continuerà a dipendere dai sistemi nazionali.

Il rappresentante autorizzato sostituisce il fabbricante?
Il fabbricante può designare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea per svolgere determinati compiti.
Tuttavia, il rappresentante non sostituisce integralmente il fabbricante.
In particolare, il mandato non può trasferire al rappresentante la responsabilità di:
  • garantire che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi conformi;
  • predisporre la documentazione tecnica richiesta.

Esiste poi una figura distinta: il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, che può essere nominato per gestire determinati adempimenti EPR in uno Stato membro nel quale il produttore non è stabilito.

Le due funzioni non devono essere confuse.

PPWR e RENTRI sono la stessa cosa?No.
Il PPWR è il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il RENTRI è invece il Registro elettronico nazionale italiano per la tracciabilità dei rifiuti, disciplinato da una normativa diversa.

Il RENTRI riguarda registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2026 sono inoltre diventate operative alcune importanti novità relative al formulario digitale e al sistema di tracciabilità.

I soggetti obbligati al RENTRI comprendono, in base alla disciplina vigente:
  • imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • determinate imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • soggetti professionali che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi, nei casi previsti.

Il fatto che un’impresa sia soggetta al PPWR non significa automaticamente che debba iscriversi al RENTRI, e viceversa.

Le due normative possono però applicarsi contemporaneamente alla stessa azienda.

Come prepararsi al PPWR
Per prepararsi correttamente, un’impresa dovrebbe iniziare da una mappatura completa degli imballaggi utilizzati.

1. Identificare tutti gli imballaggi
Bisogna includere:
  • imballaggi primari;
  • imballaggi secondari;
  • scatole per il trasporto;
  • film e pellicole;
  • pallet;
  • riempitivi;
  • etichette;
  • chiusure;
  • componenti separabili;
  • packaging utilizzato nell’e-commerce.

2. Individuare il ruolo dell’azienda
Per ogni flusso commerciale occorre stabilire se l’impresa opera come:
  • fabbricante;
  • importatore;
  • distributore;
  • produttore EPR;
  • distributore finale;
  • venditore a distanza;
  • utilizzatore finale professionale.
La stessa azienda potrebbe ricoprire ruoli diversi a seconda del prodotto e del Paese di destinazione.

3. Raccogliere informazioni dai fornitori
È opportuno richiedere:
  • composizione dei materiali;
  • peso dei componenti;
  • presenza di sostanze soggette a restrizioni;
  • contenuto riciclato;
  • schede tecniche;
  • rapporti di prova;
  • informazioni sulla riciclabilità;
  • indicazioni sulla catena di fornitura;
  • dati necessari per la tracciabilità.

4. Verificare la documentazione tecnica
Una semplice dichiarazione commerciale del fornitore potrebbe non essere sufficiente.
Le informazioni devono essere verificabili e coerenti con la struttura dell’imballaggio e con i requisiti applicabili.

5. Rivedere contratti e responsabilità
I contratti con fornitori, produttori conto terzi, importatori e distributori dovrebbero chiarire:
  • chi prepara la documentazione;
  • chi firma la dichiarazione UE;
  • chi conserva i documenti;
  • chi comunica eventuali modifiche;
  • chi sostiene i costi di prove e verifiche;
  • chi interviene in caso di non conformità;
  • chi adempie agli obblighi EPR nei diversi Paesi.

6. Controllare etichette e informazioni identificative
Bisogna verificare:
  • dati del fabbricante;
  • dati dell’importatore;
  • lotto o codice identificativo;
  • istruzioni di smaltimento;
  • eventuali simboli ambientali;
  • etichette armonizzate future;
  • codici QR o supporti digitali.

7. Verificare gli obblighi nei mercati di destinazione
La responsabilità estesa del produttore mantiene una componente nazionale.
Un’azienda che vende in Italia, Francia, Germania, Spagna o Polonia potrebbe dover effettuare registrazioni e comunicazioni differenti in ciascun Paese.

Perché il PPWR riguarda anche chi esporta verso l’Europa
Un’azienda straniera che vuole vendere nell’Unione europea non può considerare il packaging una questione secondaria.

Un prodotto tecnicamente conforme può incontrare problemi di accesso al mercato se il suo imballaggio:
  • contiene sostanze vietate;
  • non è adeguatamente documentato;
  • non dispone della dichiarazione richiesta;
  • non riporta i dati degli operatori responsabili;
  • non rispetta gli obblighi di etichettatura;
  • è collegato a un produttore non registrato ai fini EPR;
  • non soddisfa i requisiti di riciclabilità o riduzione previsti.

Per questo motivo il controllo del packaging dovrebbe entrare nella procedura di verifica preliminare di ogni progetto di esportazione verso l’Unione europea.

Conclusione
Prepararsi in anticipo permette di ridurre il rischio di blocchi commerciali, richieste documentali urgenti, contestazioni da parte dei clienti, ritiri dal mercato e costose modifiche dell’ultimo momento.

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📧 Scrivici a [email protected]

​Fonte ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 e si applica, in via generale, a decorrere dal 12 agosto 2026.
Fonte consultata: testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex, portale giuridico dell’Unione europea.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, tecnica o ambientale. L’applicazione del PPWR deve essere valutata sulla base dello specifico imballaggio, del prodotto, del ruolo ricoperto dall’impresa, del mercato di destinazione e degli atti europei e nazionali applicabili.

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Import-export dalla Cina: perché conviene ancora alle imprese italiane
Per molte PMI italiane la Cina resta un mercato di sourcing molto interessante, soprattutto per componenti, elettronica, accessori, semilavorati, packaging, articoli per la casa, ricambi, meccanica leggera e prodotti private label. Allo stesso tempo, importare dalla Cina non va più affrontato come una semplice operazione di acquisto: oggi servono attenzione a conformità, sicurezza prodotto, tracciabilità documentale e corretto inquadramento doganale.
Chi importa in Italia da un Paese extra-UE deve infatti gestire almeno questi aspetti: numero EORI, classificazione TARIC, dichiarazione doganale, pagamento di dazi e IVA all’importazione, eventuali requisiti CE o altre norme di prodotto, e controllo della documentazione commerciale e logistica. La Commissione europea lo riassume chiaramente nelle sue guide ufficiali per gli importatori UE.

Come importare prodotti dalla Cina in Italia in modo sicuro e legale
Importare in modo sicuro e legale significa prima di tutto evitare l’errore più comune: concentrarsi solo sul prezzo del fornitore, il prezzo di fabbrica è solo una parte del costo reale. Bisogna verificare se il prodotto può essere immesso legalmente nel mercato UE, se richiede marcatura CE o altre conformità, se il fornitore è davvero affidabile, se il valore in fattura è corretto e se la merce viene dichiarata con il codice giusto.
Dal lato doganale, come importatore UE devi avere un codice EORI, valido in tutta l’Unione, e la merce deve essere dichiarata alle autorità doganali con la documentazione corretta, normalmente tramite dichiarazione di importazione e documenti commerciali di supporto.
Dal lato prodotto, per molte categorie non basta che il fornitore dica “è conforme all’Europa”. La Commissione europea ricorda che la marcatura CE si applica solo ai prodotti coperti da specifiche regole UE, e che chi vende con il proprio marchio o fa produrre un articolo per sé può assumere responsabilità da fabbricante. Per elettronica, apparecchi elettrici, macchinari e molte altre categorie, la verifica documentale va fatta seriamente.

Come scegliere fornitori affidabili cinesi per importare prodotti in Italia
Qui va detta una cosa chiara: non esiste la piattaforma magica che elimina il rischio, esistono invece buone pratiche di selezione.
Le piattaforme più usate per trovare fornitori cinesi B2B restano Alibaba, Global Sources e Made-in-China.com. Alibaba mette a disposizione il sistema Trade Assurance, pensato per proteggere gli ordini in caso di problemi legati a spedizione o qualità contrattuale, Global Sources si presenta come marketplace di fornitori verificati, Made-in-China.com distingue gli Audited Suppliers, cioè fornitori verificati anche tramite controlli di terze parti.
Detto questo, il badge da solo non basta, per scegliere un fornitore affidabile conviene sempre:
  • verificare ragione sociale e licenza aziendale;
  • chiedere catalogo tecnico e referenze reali;
  • confrontare più fornitori sullo stesso prodotto;
  • richiedere campioni pre-produzione;
  • controllare certificazioni e test report quando rilevanti;
  • definire in anticipo specifiche, tolleranze, packaging e Incoterms;
  • evitare pagamenti improvvisati fuori da procedure contrattuali chiare.
Questa è una deduzione operativa coerente con il funzionamento delle piattaforme e con le responsabilità dell’importatore nell’UE.

Migliori piattaforme per trovare fornitori cinesi affidabili
Se cerchi una risposta semplice, le tre piattaforme più utili da presidiare sono queste:
Alibaba è spesso il punto di partenza per chi cerca ampiezza di offerta e strumenti transazionali, inclusa la Trade Assurance.
Global Sources è molto usata per sourcing più strutturato e per categorie come elettronica, accessori e prodotti per retail, con focus su supplier verification.
Made-in-China.com è utile soprattutto quando vuoi filtrare fornitori con stato di Audited Supplier e maggiore dettaglio industriale su alcune categorie manifatturiere.
La scelta migliore non è “una sola piattaforma”, ma un metodo: trovare il fornitore online, qualificarlo offline e validarlo con documenti, campione e controllo qualità.

Quali aziende offrono soluzioni complete per importazioni dalla Cina in Italia
Molte aziende cercano non solo un fornitore, ma un supporto completo per gestire l’operazione in modo corretto, sul mercato esistono società di consulenza import/export, spedizionieri internazionali, broker doganali e operatori specializzati nel sourcing. Noi di Hello Export, offriamo servizi operativi di export/import, consulenza doganale e supporto alle imprese italiane e internazionali per esportare o importare prodotti in Italia, accompagnamo su progetti di importazione dalla Cina, soprattutto nella fase di impostazione commerciale e documentale.
Per la parte di trasporto internazionale e sdoganamento, lavorariamo con partner logistici e doganali specializzati in base alla merce, al volume e alla resa Incoterms, in pratica, una buona importazione dalla Cina è quasi sempre il risultato di una filiera coordinata: consulenza commerciale, fornitore qualificato, spedizioniere affidabile e gestione doganale corretta, questa è un’inferenza operativa basata sulle procedure ufficiali di importazione UE.

Quali sono i migliori servizi di spedizione per importare dalla Cina all’Italia
La risposta dipende dal tipo di prodotto e dall’urgenza.
Via mare conviene in genere per volumi più grandi, costi più bassi per unità e merci non urgenti.
Via aereo conviene quando contano velocità e continuità di stock, ma i costi salgono molto.
Via treno è spesso una soluzione intermedia interessante tra tempi e costo, soprattutto per alcune categorie di merce dirette in Europa, la crescita dei servizi China-Europe Rail continua anche nel 2026, segno che il corridoio ferroviario resta una modalità concreta per chi cerca un compromesso tra nave e aereo.
Quindi, quando si parla di “migliori servizi di spedizione”, il criterio giusto non è solo il prezzo del nolo, ma il mix tra:
  • urgenza della consegna;
  • valore della merce;
  • peso/volume;
  • rischio di danneggiamento;
  • necessità di tracciabilità;
  • complessità dello sdoganamento.
Per molte PMI la scelta migliore nasce dal confronto tra più soluzioni logistiche costruite con partner specializzati, non da una tariffa vista online.

Import via treno dalla Cina: quando conviene davvero
L’import via treno dalla Cina interessa sempre di più le aziende che vogliono tempi più rapidi del mare ma costi più sostenibili dell’aereo. Non è la soluzione perfetta per tutto, ma può essere molto utile per componentistica, elettronica non urgente, accessori industriali, ricambi e merci di valore medio-alto con esigenza di lead time più breve. I dati 2026 sul corridoio ferroviario Cina-Europa mostrano una crescita significativa dei volumi, segnale di una rotta ormai consolidata.
In termini pratici, il treno può avere senso quando:
  • il mare è troppo lento;
  • l’aereo incide troppo sul margine;
  • la merce ha valore sufficiente da giustificare un costo logistico intermedio;
  • serve una soluzione più stabile per riassortimenti regolari.
Non va però idealizzato: disponibilità, rotte, terminal, trasferimenti finali e pratiche doganali vanno pianificati con attenzione.

Dazi import Cina: cosa sono e come funzionano davvero
I dazi import Cina non sono una percentuale fissa uguale per tutti. Dipendono dal codice TARIC/HS della merce, dal suo valore doganale, dall’origine e da eventuali misure aggiuntive applicabili. L’unico modo corretto per sapere quale dazio si applica è classificare il prodotto e consultare gli strumenti ufficiali, in particolare Access2Markets della Commissione europea e la TARIC dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Commissione europea lo spiega in modo molto chiaro: per sapere quale dazio paghi, devi usare il tool “My Trade Assistant”, inserendo paese di origine, paese di destinazione e codice prodotto.
Quindi, se ti chiedi “come faccio a sapere quanto pago di dogana?”, la risposta corretta è:
  1. identificare il prodotto con il codice giusto;
  2. verificare il dazio applicabile in TARIC/Access2Markets;
  3. aggiungere IVA all’importazione;
  4. considerare eventuali spese di sdoganamento, diritti accessori, controlli e costi del corriere/spedizioniere.
Come faccio a sapere quanto pago di dogana
La formula pratica, in termini generali, è questa:
costo merce + trasporto + assicurazione fino al punto doganale = base per il dazio
base + dazio = base imponibile per l’IVA import
su quella base si applica l’IVA italiana, normalmente al 22%, salvo aliquote diverse per specifiche categorie. L’ADM ricorda in generale che, per merci provenienti da Paesi extra-UE come la Cina, oltre al prezzo possono essere dovuti dazi e IVA.
A questo si aggiungono spesso:
  • oneri di presentazione in dogana;
  • spese di pratica dello spedizioniere o del corriere;
  • eventuali costi per controlli documentali o fisici;
  • eventuali dazi antidumping o altre misure commerciali, se applicabili a quella specifica merce in TARIC.

Costi doganali per importare elettronica dalla Cina in Italia
Questa è una delle ricerche più frequenti, ma anche una delle più delicate. Per l’elettronica, il costo doganale non dipende solo dal dazio e dall’IVA: dipende anche dal corretto inquadramento normativo del prodotto. Molti articoli elettronici immessi sul mercato UE devono rispettare regole di sicurezza, compatibilità elettromagnetica, restrizioni di sostanze e altri requisiti applicabili; quando il prodotto rientra nella normativa armonizzata, può essere richiesta la marcatura CE.
Quindi, importare elettronica dalla Cina in Italia in modo corretto significa verificare almeno:
  • codice TARIC corretto;
  • dazio applicabile;
  • IVA all’importazione;
  • documentazione tecnica;
  • marcatura CE, quando richiesta;
  • dichiarazione UE di conformità e test report pertinenti, se applicabili.
Il rischio più grande, in elettronica, non è solo pagare più dazio del previsto. È importare un prodotto che poi non puoi commercializzare correttamente perché manca la conformità documentale o tecnica.

Come si sdogana una merce dalla Cina
Molti chiedono: come si sdogana una merce proveniente dalla Cina?
In termini semplici, la merce viene presentata in dogana con una dichiarazione di importazione e con i documenti di supporto, tra cui normalmente fattura commerciale, packing list, documento di trasporto e, quando rilevanti, certificati o documentazione di origine e conformità. La Commissione europea spiega che tutte le merci importate nell’UE devono essere dichiarate alle autorità doganali dello Stato membro competente.
Lo sdoganamento può essere gestito direttamente dall’importatore oppure, più spesso, tramite spedizioniere o rappresentante doganale. Una volta verificata la dichiarazione, vengono liquidati dazi e IVA e la merce può essere immessa in libera pratica, salvo controlli o anomalie.
L’errore più frequente è pensare che “se se ne occupa il corriere, allora è tutto a posto”. In realtà la responsabilità sostanziale sui dati, sul valore dichiarato e sulla regolarità dell’operazione resta un tema molto serio per l’importatore.

Cosa cambia in base al prodotto:

Importare elettronica dalla Cina
Qui contano soprattutto conformità, CE quando applicabile, documentazione tecnica, sicurezza del prodotto e corretta classificazione doganale. È il settore in cui il rischio di blocco o contestazione cresce molto se il prodotto è venduto con il tuo marchio o viene importato senza documentazione adeguata.

Importare macchinari e attrezzature
Per macchinari, impianti e attrezzature industriali il prezzo competitivo cinese può essere interessante, ma il vero nodo è la conformità al quadro UE applicabile e la qualità della documentazione. Noi di Hello Export abbiamo anche un manuale sia in formato digitale che cartaceo dedicato proprio all’importazione di macchinari dalla Cina, segno che il tema richiede una gestione più strutturata rispetto a un semplice acquisto B2B.

Importare tessile, accessori e prodotti retail
In questi settori il sourcing è spesso più semplice dal lato produttivo, ma attenzione a classificazione doganale, etichettatura, sicurezza del prodotto e possibili differenze tra campione e produzione massiva. Il vantaggio prezzo esiste, ma si gioca tutto sulla costanza qualitativa del fornitore.

Importare ricambi, componenti e semilavorati
Qui il focus è su continuità di fornitura, tolleranze tecniche, controllo qualità in produzione e logistica regolare. In molti casi il treno può essere una modalità interessante quando serve un compromesso tra tempo e costo.

Importare prodotti per e-commerce e private label
Questo segmento è cresciuto molto, ma è anche quello più esposto a errori di conformità, contestazioni doganali e problemi di prodotto, quando importi con il tuo brand, le responsabilità aumentano e non puoi limitarti a fidarti della scheda prodotto del marketplace.

Gli errori da evitare quando si importa dalla Cina
Il primo errore è scegliere il fornitore solo sul prezzo.
Il secondo è non sapere il codice doganale prima di comprare.
Il terzo è sottovalutare IVA, dazi e spese di sdoganamento.
Il quarto è non verificare la conformità del prodotto al mercato UE.
Il quinto è accettare documenti incompleti o valori dichiarati in modo scorretto.
Tutti questi errori possono trasformare un acquisto apparentemente conveniente in un costo molto più alto del previsto. Le fonti ufficiali UE e ADM confermano che classificazione, dichiarazione e conformità sono i punti chiave dell’importazione corretta.

Conclusione
Importare dalla Cina in Italia può essere un’ottima opportunità, ma solo se l’operazione viene gestita con metodo, trovare il prodotto è la parte più facile, la parte davvero importante è capire quanto paghi di dogana, come si sdogana correttamente, quali documenti servono, se il fornitore è affidabile e se il prodotto può essere commercializzato legalmente in Italia e nell’UE.
In pratica, importare bene dalla Cina significa fare meno errori prima dell’ordine, non rincorrerli dopo che la merce è partita.

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Che si tratti di macchinari industriali, elettronica, componenti, packaging o altri prodotti, ti aiutiamo a impostare l’importazione con metodo, evitando errori e costi imprevisti.
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Fonti
Commissione europea, Guide for import of goods
Commissione europea, Customs clearance documents and procedures
Commissione europea, How can I find the import duty that applies to my product?
Access2Markets, My Trade Assistant
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Tariffa doganale TARIC e Tariffa doganale d’uso integrata. 
ADM, Acquisti su internet
Commissione europea / Your Europe, CE marking
Commissione europea, EU product requirements e CE marking portal
Alibaba, Trade Assurance
Global Sources, Verified Suppliers
Made-in-China.com, Audited Suppliers
Hello Export, sito ufficiale e contenuti sul tema Cina/import
Dato sul corridoio ferroviario Cina-Europa 2026

Regolamento Macchine 2027: cosa cambia davvero per costruttori, importatori e aziende

17/4/2026

 
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​Per molte imprese si continua a parlare di “nuova Direttiva Macchine”, ma la realtà è diversa. Dal 14 gennaio 2027 entra in applicazione il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e aggiorna il quadro normativo europeo alla luce delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e di una maggiore integrazione tra componenti fisiche e software.
Per le aziende non si tratta di un semplice cambio di nome. Il passaggio da direttiva a regolamento rende il quadro più uniforme in tutta l’Unione europea e impatta in modo concreto su progettazione, documentazione tecnica, istruzioni, conformità, modifiche sostanziali e gestione dei componenti di sicurezza digitali.
In altre parole: chi produce, integra, modifica, importa o distribuisce macchine e prodotti correlati dovrà arrivare al 2027 preparato.

Cos’è il nuovo Regolamento Macchine
Il Regolamento (UE) 2023/1230 stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, con l’obiettivo di consentirne l’immissione sul mercato o la messa in servizio garantendo un elevato livello di protezione per persone, beni, animali domestici e, se del caso, ambiente. Il regolamento abroga formalmente la Direttiva 2006/42/CE.
La Commissione europea chiarisce inoltre che tutte le macchine immesse sul mercato dell’UE prima del 20 gennaio 2027 devono rispettare la Direttiva Macchine attuale, mentre il nuovo regolamento diventa il riferimento operativo dal gennaio 2027.

Perché il cambio è importante per le imprese
La logica del nuovo testo è chiara: la disciplina del 2006 non era più sufficiente da sola a coprire in modo pieno l’evoluzione del settore, soprattutto per macchine connesse, componenti di sicurezza software, aggiornamenti digitali, documentazione elettronica e nuovi rischi legati ai sistemi di controllo. La Commissione inquadra infatti il Regolamento Macchine come il nuovo riferimento per il settore nel quadro del New Legislative Framework europeo.
Per un’impresa questo significa che la conformità non potrà più essere letta solo in chiave meccanica o elettromeccanica. Diventano sempre più centrali anche software, tracciabilità documentale, responsabilità degli operatori economici e gestione del ciclo di vita del prodotto. Questa è un’inferenza pratica coerente con le definizioni e gli obblighi introdotti dal regolamento, in particolare per i componenti di sicurezza digitali e le modifiche sostanziali.

Le novità più rilevanti del Regolamento Macchine 2027
1. Non cambia solo la norma: cambia l’approccio
Il primo elemento da capire è che un regolamento europeo, a differenza di una direttiva, si applica in modo diretto negli Stati membri. Questo tende a ridurre differenze interpretative nazionali e a rendere più uniforme il quadro per chi opera in più Paesi UE.
Per molte aziende manifatturiere questo è positivo, ma comporta anche una responsabilità maggiore: non basta attendere recepimenti nazionali o prassi locali, perché il riferimento principale diventa il testo europeo stesso.

2. Entrano in gioco anche i componenti di sicurezza digitali e il software
Una delle novità più importanti è nella definizione di safety component. Il regolamento riconosce espressamente che un componente di sicurezza può essere fisico o digitale, inclusi i software immessi autonomamente sul mercato e destinati a svolgere una funzione di sicurezza.
Questo punto è molto rilevante per chi sviluppa o integra:
  • software safety-related;
  • sistemi di controllo;
  • sensori intelligenti;
  • funzioni di arresto, monitoraggio o protezione basate su logiche digitali.
In pratica, il confine tra “macchina” e “funzione software di sicurezza” diventa molto più centrale nella valutazione di conformità.

3. Le istruzioni possono essere fornite in formato digitale
Il regolamento prevede che le istruzioni per l’uso e le informazioni richieste dall’allegato III possano essere fornite in formato digitale. La possibilità è espressamente prevista nel testo del regolamento.
Per molte imprese questa è una semplificazione importante, soprattutto per linee complesse, macchine esportate in più Paesi e aggiornamenti documentali. Tuttavia, in presenza di esigenze di sicurezza e tutela degli utilizzatori, il legislatore europeo ha anche chiarito, in una proposta collegata del 2025, l’esigenza di mantenere disponibili in formato cartaceo le informazioni di sicurezza essenziali quando necessario.
Tradotto in termini operativi: la digitalizzazione delle istruzioni è una grande opportunità, ma va gestita con metodo, non come un semplice taglio dei costi di stampa.

4. La modifica sostanziale diventa un tema ancora più delicato
Il regolamento stabilisce che chi effettua una substantial modification di una macchina o di un prodotto correlato può essere considerato, a tutti gli effetti, fabbricante per quella modifica, con i relativi obblighi di conformità.
Questo è un punto decisivo per:
  • revamping di impianti;
  • retrofit;
  • integrazione di nuove logiche software;
  • aggiornamenti importanti su linee automatiche;
  • modifiche di sicurezza o prestazione.
Molte aziende commettono l’errore di considerare certe modifiche come semplici interventi tecnici, dal punto di vista normativo, invece, alcune modifiche possono spostare responsabilità molto rilevanti su chi interviene sul macchinario.

5. Più attenzione ai sistemi di controllo, cybersicurezza e comportamenti evolutivi
Il regolamento rafforza l’attenzione verso l’affidabilità e la protezione dei sistemi di controllo. Inoltre, il programma di standardizzazione UE per il 2026 collega espressamente il Regolamento Macchine ai lavori su cybersafety e self-evolving behaviour (AI), segnalando che l’implementazione tecnica futura dovrà tenere conto anche di questi profili.
Qui serve una distinzione importante: il regolamento già oggi crea la cornice giuridica, mentre molti dettagli applicativi passeranno anche attraverso norme armonizzate e coordinamento con altri atti UE, come il Cyber Resilience Act per i prodotti con elementi digitali.

Chi deve prestare più attenzione
Il Regolamento Macchine 2027 riguarda in modo particolare:
  • costruttori di macchine;
  • integratori di linee e impianti;
  • produttori di componenti di sicurezza;
  • sviluppatori di software safety-related;
  • importatori e distributori;
  • aziende che fanno retrofit o modifiche sostanziali;
  • utilizzatori industriali che intervengono in modo significativo su macchine esistenti.
Inoltre, la Commissione ricorda che il settore macchine in Europa è composto in larga parte da PMI, e proprio per questo il tema dell’adeguamento non può essere rimandato agli ultimi mesi prima del 2027.

Cosa dovrebbe fare adesso un’azienda
Aspettare il 2027 senza preparazione è l’errore peggiore, un’azienda che produce o gestisce macchine dovrebbe già iniziare a lavorare su almeno cinque punti.
1. Mappare i prodotti coinvolti
Bisogna capire quali prodotti rientrano nel campo di applicazione del regolamento: macchine, prodotti correlati, quasi-macchine, componenti di sicurezza, software con funzione di sicurezza.
2. Rivedere la documentazione tecnica
Manuali, dichiarazioni, fascicoli tecnici, istruzioni e tracciabilità documentale devono essere verificati in ottica 2027, soprattutto se si vuole usare il formato digitale in modo corretto.
3. Valutare software e sistemi di controllo
Dove ci sono logiche safety-related, aggiornamenti software o sistemi con elementi digitali, è opportuno verificare l’impatto sia sul Regolamento Macchine sia sulle normative UE collegate.
4. Gestire con attenzione retrofit e revamping
Qualsiasi modifica importante deve essere analizzata anche dal punto di vista della “modifica sostanziale”, perché può far nascere nuovi obblighi da fabbricante.
5. Monitorare gli standard armonizzati
La conformità pratica passerà in larga misura anche attraverso l’evoluzione degli standard europei armonizzati, che saranno decisivi per la presunzione di conformità, la Commissione continua a pubblicare e aggiornare i riferimenti degli standard armonizzati per il settore machinery.

Gli errori da evitare
Ci sono alcuni errori che nel 2026 e nel 2027 potrebbero costare molto cari alle imprese.
Il primo è pensare che cambi poco perché “la macchina è sempre la stessa”, in realtà, il nuovo quadro normativo dà più peso a software, documentazione, operatori economici e modifiche sostanziali.
Il secondo è credere che il regolamento riguardi solo i costruttori, non è così: anche chi importa, distribuisce o modifica in modo significativo può assumere responsabilità rilevanti.
Il terzo è rimandare tutto a ridosso del 2027, la parte più delicata non sarà leggere il titolo della norma, ma adeguare processi interni, valutazioni del rischio, istruzioni, fascicoli tecnici e gestione delle modifiche. Questa è un’inferenza operativa fortemente supportata dalla struttura del regolamento e dal passaggio al nuovo quadro di conformità.

Conclusione
Il passaggio dalla vecchia Direttiva Macchine al nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 non è una formalità, è un cambiamento che tocca progettazione, documentazione, software, sicurezza funzionale, responsabilità di chi modifica le macchine e modalità con cui i prodotti vengono immessi sul mercato europeo.
Per molte imprese il 2027 sembra ancora lontano, in realtà, chi lavora nel settore machinery dovrebbe utilizzare il 2026 per prepararsi sul serio, evitare errori di conformità e trasformare l’adeguamento normativo in un vantaggio competitivo.

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Fonti
Regolamento (UE) 2023/1230 
Commissione europea – Machinery sector page
EUR-Lex summary – Machinery safety,
Commissione europea – elenco standard armonizzati Machinery
Programma annuale UE di standardizzazione 2026
Proposta UE 2025 sulla digitalizzazione delle informazioni di prodotto

Accordo UE-Mercosur: cosa cambia davvero per le imprese italiane che esportano

17/4/2026

 
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Per anni l’accordo UE-Mercosur è stato trattato come un dossier politico lontano dalle esigenze concrete delle imprese. Oggi non è più così. Dopo la firma del 17 gennaio 2026, l’interim Trade Agreement (iTA) entra in applicazione provvisoria dal 1° maggio 2026, mentre il quadro complessivo continua il suo percorso istituzionale. Questo significa che per molte aziende europee il Mercosur non è più solo un mercato interessante: diventa un’area su cui ragionare in modo più strutturato, soprattutto in termini di dazi, procedure, accesso commerciale e strategia export.
​Quali sono i paesi del Mercosur

Parliamo di un blocco composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con un peso economico e commerciale rilevante per l’Europa: l’UE è il secondo partner commerciale del Mercosur per i beni, ha esportato verso l’area 57 miliardi di euro di beni nel 2024 e 29 miliardi di euro di servizi nel 2023, ed è anche il principale investitore estero nella regione.
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Cos’è davvero l’accordo UE-Mercosur
Un primo punto da chiarire è questo: oggi si parla di due strumenti paralleli, da un lato c’è l’EMPA (EU-Mercosur Partnership Agreement), che comprende anche il pilastro politico e di cooperazione, dall’altro c’è l’iTA, cioè l’Interim Trade Agreement, che copre le materie strettamente commerciali.
L’iTA è quello che consente l’avvio operativo più rapido delle misure commerciali, mentre l’EMPA richiede un percorso di ratifica più ampio.
Per un’impresa italiana questo dettaglio non è giuridico-formale e basta: è il motivo per cui alcune opportunità commerciali iniziano a diventare concrete già adesso, senza dover attendere la piena entrata in vigore dell’intero accordo politico-istituzionale.

Perché questo accordo interessa davvero le PMI italiane
Il Mercosur è sempre stato un mercato con forte potenziale, ma anche con barriere significative. La Commissione europea sottolinea che le imprese europee si sono scontrate a lungo con dazi elevati, procedure complesse, licenze, ostacoli tecnici e standard non sempre allineati a quelli internazionali. L’accordo nasce proprio per ridurre questo attrito.
Per le PMI italiane il punto non è solo “pagare meno dazio”. Il punto è poter lavorare in un contesto più prevedibile, con regole più chiare su:
  • commercio di beni;
  • regole di origine;
  • dogane e trade facilitation;
  • barriere tecniche;
  • misure sanitarie e fitosanitarie;
  • servizi;
  • appalti pubblici;
  • supporto alle PMI.
In altre parole, l’accordo non apre solo il listino prezzi: apre anche un percorso più ordinato per entrare, vendere e consolidarsi.

Dazi: il vantaggio più visibile, ma non l’unico
Uno dei dati più citati è anche uno dei più concreti: secondo la Commissione, l’accordo rimuoverà dazi su oltre il 91% delle merci UE esportate nel Mercosur, con periodi di liberalizzazione differenziati per alcuni prodotti. Inoltre, per gli esportatori europei il risparmio atteso supera i 4 miliardi di euro l’anno in dazi doganali.
Questo conta particolarmente per molti settori tipici dell’export italiano ed europeo, perché nel Mercosur i dazi di partenza sono stati finora molto alti. La documentazione ufficiale richiama, tra gli altri, questi livelli tariffari:
  • auto: 35%;
  • abbigliamento e tessile: 35%;
  • calzature in pelle: 35%;
  • spirits: 20-35%;
  • vino: 27%;
  • macchinari: 14-20%;
  • componentistica auto: 14-18%;
  • chimica: fino al 18%;
  • farmaceutica: fino al 14%.
Per un’azienda italiana che esporta macchinari, componenti, tecnologie industriali, prodotti chimici, vino, spirits o alimentare trasformato, questo significa poter ripensare prezzo finale, marginalità e posizionamento.

I settori italiani che possono beneficiare di più
Se guardiamo la logica dell’accordo, i comparti italiani con maggiore potenziale sono almeno cinque:

1. Macchinari e meccanica strumentale
Il Mercosur resta un mercato con domanda industriale importante e dazi storicamente elevati sui macchinari, la riduzione tariffaria, insieme alla semplificazione delle procedure, può favorire molte PMI manifatturiere italiane.
La Commissione indica proprio machinery tra i settori destinati a vedere un incremento rilevante dell’export europeo.

2. Chimica e farmaceutica
Anche qui il vantaggio non è solo tariffario, contano molto la riduzione di ostacoli regolatori, la maggiore trasparenza e il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato.

3. Automotive e componentistica
Per componentisti e imprese della filiera automotive, il tema è chiarissimo: il Mercosur ha protetto a lungo il proprio mercato con dazi molto alti, e l’accordo mira proprio ad aprire gradualmente questo spazio.

4. Agroalimentare e bevande
Qui l’interesse italiano è fortissimo, il Mercosur applicava dazi elevati su prodotti come vino, spirits, cioccolato, latticini e altri alimentari, la Commissione evidenzia opportunità per numerose categorie ad alto valore aggiunto, inclusi prodotti tipici europei di qualità.

5. Prodotti a indicazione geografica
L’accordo prevede la protezione di 344 indicazioni geografiche europee nei paesi Mercosur, con divieto di imitazioni e riferimenti ingannevoli.
Per l’Italia questo è un punto strategico: non riguarda solo la tutela legale, ma anche valore del brand, premium price e presidio commerciale.

Non solo dazi: regole di origine, dogane e burocrazia
Molte aziende si fermano al titolo “taglio dei dazi”, ma la vera differenza spesso si gioca altrove, il testo pubblicato dalla Commissione dedica capitoli specifici a:
  • trade in goods;
  • rules of origin;
  • customs and trade facilitation;
  • technical barriers to trade;
  • sanitary and phytosanitary measures.
Questo è cruciale perché un accordo commerciale funziona davvero solo se l’impresa riesce a:
  • dimostrare correttamente l’origine preferenziale;
  • gestire documentazione e classificazione doganale senza errori;
  • comprendere requisiti tecnici e di conformità;
  • affrontare in modo corretto le regole sanitarie e fitosanitarie quando applicabili.
In pratica: il beneficio potenziale c’è, ma non si trasforma automaticamente in vantaggio reale, serve preparazione operativa.

Servizi e appalti pubblici: due aree spesso sottovalutate
L’accordo non riguarda solo chi vende beni fisici, la documentazione ufficiale sottolinea che l’iTA facilita anche il commercio di servizi e l’establishment in servizi e manifattura, con benefici attesi in settori come business services, servizi finanziari, telecomunicazioni, trasporto marittimo, postale e corriere.
C’è poi il tema degli appalti pubblici, spesso trascurato dalle PMI, uno degli obiettivi dichiarati è consentire alle imprese UE di partecipare alle gare pubbliche nei paesi Mercosur in condizioni più eque, con procedure più trasparenti e meno discriminatorie.
Per alcune aziende italiane, soprattutto nei comparti impiantistica, forniture tecniche, engineering, sanità, servizi specialistici e tecnologia, questa può essere una delle novità più interessanti dell’intero accordo.

Agroalimentare: opportunità sì, ma con attenzione
Nel dibattito pubblico sull’accordo il settore agroalimentare è spesso al centro delle discussioni, da una parte, la Commissione evidenzia opportunità importanti per l’export europeo di vino, bevande, latticini, cioccolato e altri prodotti; dall’altra, ha introdotto quote e salvaguardie per i prodotti agricoli sensibili nel mercato UE.
Per esempio, il quadro ufficiale prevede:
  • protezione tramite contingenti e salvaguardie per prodotti sensibili;
  • monitoraggio rafforzato per categorie come beef, poultry, pork, sugar, ethanol, rice, honey, maize e sweetcorn;
  • possibilità di sospendere temporaneamente preferenze tariffarie in caso di danno ai produttori europei.
Questo significa che l’accordo va letto in modo serio, senza slogan, non è un “liberi tutti”, ma un sistema con aperture commerciali e meccanismi di protezione.

Sostenibilità, clima e deforestazione: cosa c’è davvero nell’accordo
Un altro aspetto decisivo è il capitolo sulla sostenibilità, nel nuovo assetto negoziale, la Commissione sottolinea che l’accordo include impegni rafforzati su:
  • attuazione effettiva dell’Accordo di Parigi;
  • contrasto alla deforestazione;
  • tutela dei diritti dei lavoratori;
  • divieto di abbassare standard ambientali o sociali per attrarre commercio o investimenti;
  • coinvolgimento della società civile nell’attuazione.
In particolare, la pagina ufficiale sul sustainable development chiarisce che l’Accordo di Parigi diventa un “essential element” dell’intesa: in caso di grave violazione, una parte può sospendere l’accordo.
Per le imprese italiane questo tema non è teorico. Sempre più spesso clienti, distributori, partner finanziari e buyer internazionali chiedono coerenza tra strategia commerciale, compliance e sostenibilità di filiera.

Cosa deve fare adesso un’azienda italiana che vuole sfruttare l’accordo
Il punto più importante è questo: l’accordo non sostituisce la strategia export, la rende più interessante, ma anche più tecnica.

Un’impresa che vuole lavorare bene sul Mercosur oggi dovrebbe verificare almeno questi aspetti:

1. Capire se il proprio prodotto è davvero favorito
Non tutti i prodotti avranno lo stesso vantaggio, né con gli stessi tempi, bisogna leggere bene classificazione doganale, staging tariffario, eventuali quote e regole applicabili.

2. Verificare l’origine preferenziale
Senza una gestione corretta delle regole di origine, il beneficio tariffario può restare solo teorico. E questo è un errore molto frequente nelle PMI.

3. Preparare la documentazione export
Dogana, conformità tecnica, eventuali requisiti SPS, etichettatura, contrattualistica, Incoterms e pagamenti internazionali vanno riallineati al nuovo scenario.

4. Selezionare bene il mercato e il canale
Il Mercosur non è un unico paese. Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay hanno dimensioni, sistemi distributivi, rischi e opportunità differenti, l’accordo aiuta, ma non elimina la necessità di una scelta commerciale precisa.

5. Valutare il posizionamento competitivo
Se i dazi calano, cambiano anche i margini e il confronto con concorrenti europei e locali, è il momento giusto per rivedere pricing, modello distributivo e priorità commerciali, questa è un’inferenza strategica coerente con gli effetti attesi della liberalizzazione tariffaria e della riduzione delle barriere.

Gli errori da evitare
L’errore più comune è leggere l’accordo come una notizia generale e non come uno strumento operativo.
Altri errori frequenti sono:
  • pensare che il taglio dei dazi basti da solo a vendere;
  • sottovalutare regole di origine e documentazione;
  • trattare il Mercosur come un mercato omogeneo;
  • ignorare il tema compliance e sostenibilità;
  • muoversi senza una strategia commerciale, logistica e contrattuale chiara.

Cosa ne pensano in Sud America
In Sud America, l’accordo UE-Mercosur viene accolto in modo prevalentemente positivo da governi e mondi export, soprattutto per l’accesso preferenziale al mercato europeo e il potenziale effetto su investimenti e crescita,tuttavia, analisti e settori produttivi locali ricordano che i benefici non saranno automatici: agro e agroindustria partono favoriti, mentre alcune filiere industriali e le PMI più esposte dovranno affrontare una fase di adattamento competitiva e regolatoria

In sintesi, l’accordo UE-Mercosur può aprire opportunità molto concrete per molte imprese italiane, ma solo per chi è pronto a trasformare una novità geopolitica in un progetto export strutturato, le opportunità ci sono: dazi più bassi, accesso più semplice, maggior tutela per molti prodotti europei, migliori condizioni per servizi e appalti, e un quadro più prevedibile per fare business.

Conclusione
L’accordo UE-Mercosur non va letto solo come un tema politico o istituzionale,per molte aziende italiane può diventare una leva concreta di sviluppo commerciale in Sud America.
Ma attenzione: tra “c’è un accordo” e “la mia azienda ne beneficia davvero” c’è in mezzo tutto il lavoro vero dell’internazionalizzazione. Analisi del prodotto, origine preferenziale, strategia paese, partner, contratti, logistica, compliance e approccio commerciale.
Ed è proprio qui che si gioca la differenza tra chi guarda il Mercosur con curiosità e chi lo trasforma in fatturato.
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​Fonti :
Commissione europea, EU-Mercosur: Text of the agreement.
Commissione europea, EU-Mercosur agreement
Consiglio dell’UE, EU-Mercosur agreements explained. Sintesi istituzionale su EMPA, iTA e salvaguardie agricole.
Commissione europea, Questions and answers on the EU-Mercosur partnership agreement (17 gennaio 2026)
Commissione europea, Factsheet: EU-Mercosur partnership agreement
Commissione europea, Factsheet: Trade and sustainable development
Consiglio dell’UE, Council greenlights safeguards for agricultural products

Incoterms® 2020: quali scegliere per vendere all’estero senza rischi

18/2/2026

 
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​Nel mondo dell’export, la frase "ci pensa il cliente" è spesso l’inizio di un incubo logistico o doganale.
Se la tua azienda manifatturiera spedisce regolarmente all'estero, sai bene che non si tratta solo di caricare un pallet, si tratta di capire chi paga cosa, ma soprattutto chi è responsabile se qualcosa va storto.

Gli Incoterms® (International Commercial Terms) non sono semplici sigle da mettere in fattura per abitudine: sono le regole del gioco che definiscono il confine tra un profitto pulito e una perdita imprevista.
In questa guida analizziamo le tre rese più comuni per le PMI (FCA, DAP, DDP), eliminando i tecnicismi inutili e andando dritti al punto: la gestione dei rischi e dei costi.

1. FCA (Free Carrier) – Il "compromesso" intelligente
Molte aziende usano l'Ex Works (EXW), ma in Hello Export consigliamo quasi sempre di passare all'FCA.
Perché? Perché nell'EXW, tecnicamente, il venditore non dovrebbe nemmeno caricare la merce sul camion.
Con l'FCA Franco Vettore, ti occupi tu del carico e delle operazioni doganali di esportazione.
  • Rischio: Si trasferisce al compratore quando la merce è caricata sul mezzo di trasporto.
  • Vantaggio per la PMI: Hai la prova certa dell'esportazione (la bolla doganale è a tuo nome), fondamentale per i controlli fiscali e l'esenzione IVA (Art. 8).
  • Esempio Pallet/Container: Se vendi un macchinario in USA via mare, con FCA carichi il container in azienda e gestisci la dogana in Italia. Se il container cade in porto a Genova, il rischio è già del cliente (se hai caricato correttamente).

2. DAP (Delivered At Place) – Controllo e Servizio
Con il DAP, la tua azienda organizza il trasporto fino a destinazione (magazzino del cliente), ma non paga i dazi e le tasse locali.
  • Rischio: Resta a tuo carico fino a quando la merce è pronta per lo scarico a destinazione.
  • Costi nascosti: Attenzione alle soste impreviste. Se il cliente ritarda lo sdoganamento a destino, le spese di giacenza in porto o aeroporto potrebbero esserti addebitate dal trasportatore.
  • Esempio Spedizioni Express: Invii un pacco urgente in Svizzera via corriere (DHL/FedEx). Tu paghi il trasporto, il cliente riceve la merce e paga l'IVA svizzera e gli oneri doganali all'importazione.

3. DDP (Delivered Duty Paid) – Il servizio "All-Inclusive" (con cautela)
È la resa dove il venditore si assume tutto: trasporto, assicurazione e sdoganamento a destino (tasse incluse).
  • Il "mal di testa": Per spedire DDP in molti paesi, devi essere registrato fiscalmente in quel paese o avere un rappresentante fiscale. Se spedisci DDP in Brasile o Cina senza conoscere le dinamiche locali, rischi che la merce resti bloccata per mesi.
  • Prove di resa: È essenziale avere contratti chiari con lo spedizioniere che ti garantiscano i documenti di avvenuto sdoganamento.
  • Consiglio Hello Export: Usa il DDP solo per piccole spedizioni express o se hai una struttura logistica molto solida. Per il manifatturiero pesante, il DAP è spesso preferibile.

​3 Errori comuni da evitare (e come non perdere soldi)
  1. Sottovalutare l'assicurazione: Negli Incoterms® 2020, solo il CIF e il CIP obbligano il venditore a stipulare un'assicurazione. In DAP, anche se sei responsabile del rischio, non sei obbligato legalmente ad assicurare la merce. Fallo sempre. Un container perso in mare senza assicurazione può affondare il bilancio di una PMI.
  2. Confondere "passaggio del rischio" e "passaggio di proprietà": Gli Incoterms non dicono quando la merce diventa del cliente, ma solo chi risponde dei danni. La proprietà va gestita nel contratto di vendita (clausola di riserva di proprietà).
  3. Dimenticare i costi di sbarco: Spesso nel trasporto via mare (container), tra l'arrivo in porto e la consegna finale ci sono spese di movimentazione (THC) e tasse portuali. Specifica sempre nel preventivo se sono incluse.

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Fonti e approfondimenti:
  • International Chamber of Commerce (ICC) – Rules for the use of domestic and international trade terms
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Linee guida per le operazioni di esportazione
  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
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