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I segreti dell'Export

PPWR: cos’è, quando entra in vigore e quali obblighi introduce per gli imballaggi nel 2026

23/7/2026

 
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Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il suo testo ufficiale è il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025.

Il PPWR sostituisce progressivamente la precedente direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

La novità non riguarda soltanto le aziende che producono scatole, bottiglie, flaconi o altri materiali da imballaggio, il regolamento interessa potenzialmente tutte le imprese che:
  • producono imballaggi;
  • confezionano prodotti;
  • importano prodotti imballati nell’Unione europea;
  • distribuiscono prodotti imballati;
  • vendono online a consumatori europei;
  • utilizzano imballaggi per il trasporto;
  • commercializzano prodotti con il proprio nome o marchio;
  • immettono sul mercato europeo imballaggi vuoti o prodotti già confezionati.
​
Il PPWR riguarda infatti tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato o dalla loro origine. Stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, all’etichettatura, al riutilizzo e alla gestione dei rifiuti.
Per molte imprese il packaging non sarà quindi più soltanto una scelta commerciale o logistica: diventerà un vero elemento di conformità del prodotto destinato al mercato europeo.

Che cos’è il PPWR?
Il PPWR è il nuovo quadro normativo europeo dedicato all’intero ciclo di vita degli imballaggi.
La sigla significa:  Packaging and Packaging Waste Regulation, ossia Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’obiettivo è ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti nell’Unione europea, migliorare la riciclabilità, aumentare l’impiego di materie riciclate, favorire il riutilizzo e armonizzare le regole applicabili nei diversi Stati membri.

Il regolamento interviene, tra gli altri, sui seguenti aspetti:
  • sostanze contenute negli imballaggi;
  • riciclabilità;
  • contenuto minimo di materiale riciclato;
  • compostabilità di determinati imballaggi;
  • riduzione al minimo del peso e del volume;
  • limitazione degli imballaggi superflui;
  • etichettatura armonizzata;
  • imballaggi riutilizzabili;
  • sistemi di ricarica e riutilizzo;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • registrazione dei produttori;
  • raccolta e riciclaggio dei rifiuti;
  • obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • documentazione tecnica;
  • valutazione e dichiarazione UE di conformità.

In altre parole, il PPWR non disciplina solamente il momento in cui l’imballaggio diventa un rifiuto. Regola anche la sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione e gestione successiva.

Qual è il testo del PPWR?
Il testo ufficiale è il:
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il regolamento modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la Direttiva (UE) 2019/904 relativa ad alcuni prodotti di plastica monouso. Inoltre, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il fatto che si tratti di un regolamento, e non di una direttiva, è importante: una volta applicabile, il PPWR produce effetti direttamente negli Stati membri, senza dover essere integralmente recepito attraverso una legge nazionale.
Saranno comunque necessari numerosi atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea per definire metodologie, criteri tecnici, formati di etichettatura e altri aspetti operativi.

Quando entra in vigore il PPWR?
Su questo punto bisogna distinguere fra entrata in vigore e applicazione.
Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La maggior parte delle sue disposizioni si applica però a decorrere dal 12 agosto 2026.
Pertanto, alla domanda “quando entra in vigore il PPWR?” si può rispondere nel modo seguente:
  • entrata in vigore formale: 11 febbraio 2025;
  • applicazione generale: 12 agosto 2026;
  • applicazione di alcuni obblighi specifici: scadenze successive, tra cui il 2030, il 2035 e il 2040.
Il testo dispone espressamente che il regolamento si applichi dal 12 agosto 2026 e sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Questo non significa, tuttavia, che le aziende possano attendere agosto 2026 per iniziare a occuparsene.
La verifica dei materiali, la raccolta delle informazioni dai fornitori, la revisione dei contratti, la preparazione della documentazione tecnica e l’eventuale riprogettazione degli imballaggi possono richiedere diversi mesi.

PPWR: cosa riguarda esattamente?
Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio.
Rientrano nel regolamento, in linea generale:
  • gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari;
  • gli imballaggi multipli o secondari;
  • gli imballaggi per il trasporto o terziari;
  • gli imballaggi per il commercio elettronico;
  • gli imballaggi di servizio;
  • gli imballaggi utilizzati nella produzione primaria;
  • gli imballaggi destinati ad applicazioni industriali e commerciali.
Sono quindi coinvolti materiali come plastica, carta, cartone, vetro, acciaio, alluminio, legno e molti imballaggi multimateriale.
Il regolamento può interessare il contenitore immediatamente visibile al consumatore, ma anche scatole esterne, film protettivi, divisori, riempitivi e altri elementi utilizzati per raggruppare o trasportare i prodotti.

Chi è il fabbricante per il PPWR?
Il termine fabbricante non indica necessariamente l’azienda che produce o vende il prodotto contenuto nell’imballaggio.
Ai fini del PPWR, il fabbricante è, in sostanza, la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure che li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio.
Questo significa che bisogna esaminare concretamente la filiera.
Il fabbricante dell’imballaggio potrebbe essere:
  • l’azienda che produce direttamente il contenitore;
  • l’impresa che commissiona la produzione dell’imballaggio a un terzista;
  • l’azienda che commercializza l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio marchio;
  • in determinate circostanze, il soggetto che modifica un imballaggio già esistente in modo tale da incidere sulla sua conformità.
Non bisogna confondere il fabbricante ai fini della conformità dell’imballaggio con il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore, o EPR.
Il produttore EPR è il soggetto al quale vengono attribuiti gli obblighi finanziari e organizzativi relativi alla gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto. A seconda della modalità di vendita, dello Stato membro interessato e della struttura della filiera, fabbricante e produttore EPR possono coincidere oppure essere soggetti diversi.

Quali sono gli obblighi del fabbricante?
Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili previste dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione sul mercato deve:
  1. effettuare o far effettuare la valutazione della conformità;
  2. predisporre la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
  3. compilare la dichiarazione UE di conformità;
  4. garantire la tracciabilità dell’imballaggio;
  5. indicare le proprie informazioni identificative e di contatto;
  6. predisporre procedure che assicurino la conformità della produzione in serie;
  7. intervenire quando ritiene che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate:
  • per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Il fabbricante deve inoltre assicurare che sull’imballaggio sia presente un elemento che ne consenta l’identificazione, come un tipo, un lotto, un numero di serie o un riferimento equivalente.
Deve anche riportare il proprio nome o marchio e un indirizzo postale al quale possa essere contattato. In alcuni casi queste informazioni possono essere rese disponibili mediante codice QR, supporto dati digitale o documento di accompagnamento.

Cos’è la dichiarazione di conformità PPWR?
La dichiarazione UE di conformità PPWR è il documento con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili previste dal regolamento.
La dichiarazione viene predisposta dopo che la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato il rispetto dei requisiti pertinenti.
Ai sensi dell’articolo 39, la dichiarazione:
  • attesta la conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12;
  • segue la struttura prevista dall’Allegato VIII;
  • deve essere continuamente aggiornata;
  • deve essere redatta o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’imballaggio viene commercializzato;
  • può essere integrata con altre dichiarazioni UE di conformità applicabili al prodotto o all’imballaggio.
Con la firma della dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio.

Cosa contiene la dichiarazione UE PPWR?
Il modello riportato nell’Allegato VIII prevede almeno:
  1. il numero identificativo della dichiarazione;
  2. l’identificazione univoca dell’imballaggio;
  3. il nome e l’indirizzo del fabbricante;
  4. l’eventuale rappresentante autorizzato;
  5. la descrizione dell’imballaggio;
  6. i riferimenti alla normativa europea applicabile;
  7. i riferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche utilizzate;
  8. gli eventuali riferimenti all’intervento di un organismo notificato;
  9. informazioni aggiuntive;
  10. luogo, data, nome, funzione e firma del soggetto autorizzato.
La dichiarazione deve consentire di collegare chiaramente il documento allo specifico imballaggio o alla famiglia di imballaggi interessata.

La dichiarazione di conformità PPWR è una dichiarazione CE?
Non esattamente.
La dichiarazione prevista dal PPWR è formalmente una dichiarazione UE di conformità, ma questo non significa automaticamente che sull’imballaggio debba essere apposta la marcatura CE.
La marcatura CE è richiesta solamente quando uno specifico atto europeo di armonizzazione ne prevede l’apposizione per una determinata categoria di prodotti.
Il PPWR prevede una procedura di valutazione della conformità e una dichiarazione UE, ma non trasforma ogni imballaggio in un prodotto soggetto alla marcatura CE.
Occorre quindi evitare due errori frequenti:
  • pensare che dichiarazione UE e marcatura CE siano sempre la stessa cosa;
  • apporre il simbolo CE senza che esista una base normativa che lo richieda.
Se il prodotto contenuto nell’imballaggio è già soggetto, per esempio, alla normativa su macchine, dispositivi elettrici, giocattoli o dispositivi medici, continueranno ad applicarsi anche gli obblighi specifici previsti per quel prodotto.
La dichiarazione relativa all’imballaggio dovrà essere coordinata con le altre dichiarazioni eventualmente necessarie.

In cosa consiste la valutazione della conformità?
La valutazione della conformità degli imballaggi viene effettuata secondo la procedura prevista dall’Allegato VII.
Il fabbricante deve analizzare l’imballaggio e predisporre una documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti applicabili.
La documentazione tecnica dovrebbe permettere di identificare:
  • l’imballaggio oggetto della valutazione;
  • i materiali e i componenti utilizzati;
  • la progettazione e il processo produttivo;
  • le norme o specifiche tecniche applicate;
  • i metodi di prova o di calcolo utilizzati;
  • i risultati delle valutazioni;
  • gli elementi che dimostrano la conformità ai requisiti pertinenti.
Non sarà quindi sufficiente una generica dichiarazione del fornitore secondo cui l’imballaggio è “ecologico”, “riciclabile” o “conforme alle norme europee”.
La conformità dovrà essere sostenuta da dati, informazioni tecniche, prove, calcoli e documenti coerenti con la tipologia di imballaggio.

Quali sono i requisiti del PPWR?
I requisiti di sostenibilità principali sono contenuti negli articoli da 5 a 11.
Riguardano:
  • le sostanze contenute negli imballaggi;
  • la riciclabilità;
  • il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;
  • le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
  • gli imballaggi compostabili;
  • la riduzione al minimo degli imballaggi;
  • gli imballaggi riutilizzabili.
A questi si aggiungono le regole sull’etichettatura previste dall’articolo 12.
Non tutti i requisiti diventano operativi nello stesso momento. Alcune prescrizioni si applicano già dal 12 agosto 2026, mentre altre dipendono da atti della Commissione o entreranno in vigore nel 2030, 2035 o negli anni successivi.
Per questo motivo la conformità dovrà essere valutata considerando:
  • il tipo di imballaggio;
  • il materiale;
  • l’utilizzo previsto;
  • il prodotto contenuto;
  • la data di immissione sul mercato;
  • le eventuali esenzioni;
  • gli atti delegati e di esecuzione già pubblicati.

Cosa stabilisce l’articolo 5 del PPWR?
L’articolo 5 riguarda le sostanze contenute negli imballaggi.
Stabilisce, in primo luogo, che gli imballaggi devono essere fabbricati riducendo al minimo la presenza e la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione.
La valutazione riguarda non soltanto il materiale di imballaggio, ma anche:
  • i suoi componenti;
  • le emissioni;
  • i risultati della gestione dei rifiuti;
  • le materie prime secondarie;
  • le ceneri;
  • gli altri materiali destinati allo smaltimento;
  • l’impatto ambientale dovuto alle microplastiche.
Rimane inoltre il limite complessivo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, fatte salve le deroghe e le altre disposizioni applicabili.

Una delle novità più rilevanti riguarda gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai valori stabiliti dal regolamento, salvo che l’immissione sul mercato sia già vietata da un’altra normativa europea.

Le aziende alimentari, i produttori di packaging e gli importatori dovranno quindi verificare attentamente la composizione di rivestimenti, trattamenti superficiali, carte, cartoni e altri materiali destinati al contatto con alimenti.

Quali sono gli obblighi PPWR per gli importatori?
L’importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato europeo un imballaggio proveniente da un Paese terzo.

Può trattarsi dell’importatore di imballaggi vuoti oppure dell’importatore di prodotti già imballati.
L’importatore deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi.

Prima dell’immissione deve verificare che:
  • il fabbricante abbia effettuato la valutazione della conformità;
  • sia stata predisposta la documentazione tecnica;
  • l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • siano disponibili i documenti richiesti;
  • il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di identificazione e tracciabilità.
L’importatore non può quindi limitarsi a ricevere una fattura, una packing list e una generica scheda prodotto.

Dovrà instaurare con il fabbricante extra-UE un flusso documentale che permetta di verificare la conformità del packaging.

Se ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato fino a quando la non conformità non sia stata risolta.

L’importatore deve inoltre:
  • indicare il proprio nome e indirizzo sull’imballaggio o nei documenti ammessi;
  • conservare una copia della dichiarazione UE;
  • assicurare che la documentazione tecnica sia disponibile per le autorità;
  • collaborare in caso di controlli o azioni correttive;
  • intervenire in caso di non conformità.

La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

Quando un’autorità nazionale presenta una richiesta motivata, le informazioni e la documentazione devono essere messe a disposizione entro dieci giorni.

Quali sono gli obblighi PPWR per i distributori?
Anche i distributori hanno precise responsabilità.
Prima di mettere un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato, devono verificare:
  • che il produttore soggetto alla responsabilità estesa sia iscritto al registro previsto;
  • che l’imballaggio sia correttamente etichettato;
  • che fabbricante e importatore abbiano rispettato gli obblighi identificativi applicabili.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che l’imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione fino a quando la situazione non sia stata regolarizzata.

Deve inoltre garantire che le condizioni di trasporto e immagazzinamento non compromettano la conformità dell’imballaggio.

Questi obblighi possono interessare grossisti, rivenditori, importatori-distributori, catene commerciali e altri operatori della filiera.

Quali sono le nuove regole per gli imballaggi nel 2026?
Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile la maggior parte del PPWR.

Tra gli aspetti da considerare già nel 2026 rientrano:
  • l’obbligo generale di immettere sul mercato imballaggi conformi;
  • la valutazione della conformità;
  • la documentazione tecnica;
  • la dichiarazione UE di conformità;
  • gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori;
  • la tracciabilità dell’imballaggio;
  • i dati identificativi degli operatori;
  • le prescrizioni sulle sostanze contenute negli imballaggi;
  • le limitazioni alle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
  • gli adempimenti relativi alla responsabilità estesa del produttore;
  • l’avvio del nuovo sistema armonizzato, pur con numerose scadenze differite e disposizioni transitorie.

Non tutte le nuove etichette europee dovranno necessariamente essere operative il 12 agosto 2026.

In diversi casi, la Commissione europea deve prima adottare gli atti di esecuzione che definiranno il formato armonizzato. Le date effettive degli obblighi di etichettatura dovranno quindi essere controllate sulla base del regolamento e degli atti successivamente adottati.

Riciclabilità degli imballaggi: cosa cambierà dal 2030?
Dal 2030 la riciclabilità degli imballaggi sarà valutata attraverso classi di prestazione.
Le classi previste sono:
  • A;
  • B;
  • C.
Un imballaggio con prestazione inferiore al 70% sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà limitata.

Dal 2035, alla valutazione basata sulla progettazione per il riciclaggio verrà aggiunto il criterio del riciclaggio effettivo su scala.

Il sistema non si limiterà quindi a chiedere se un materiale sia teoricamente riciclabile.

Dovrà essere valutato se l’imballaggio:
  • può essere raccolto separatamente;
  • può essere correttamente selezionato;
  • non compromette altri flussi di riciclaggio;
  • può essere riciclato utilizzando infrastrutture effettivamente disponibili;
  • permette di ottenere materie riciclate di qualità adeguata.

Contenuto riciclato negli imballaggi di plastica
Il PPWR introduce percentuali minime di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.
Le percentuali varieranno in funzione:
  • del tipo di imballaggio;
  • del formato;
  • del polimero predominante;
  • della sensibilità al contatto;
  • dell’utilizzo previsto.
I primi obiettivi vincolanti saranno applicabili dal 2030, con livelli più ambiziosi dal 2040.

Sono previste esenzioni e disposizioni particolari, per esempio per determinati imballaggi farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti, merci pericolose e situazioni in cui il contenuto riciclato potrebbe compromettere la sicurezza.

Riduzione del peso e del volume degli imballaggi
Uno dei principi centrali del PPWR è la riduzione al minimo dell’imballaggio.

Il packaging dovrà essere progettato in modo che peso e volume siano limitati al minimo necessario per garantirne la funzionalità.

Dovranno essere considerate esigenze come:
  • protezione del prodotto;
  • igiene;
  • sicurezza;
  • trasporto;
  • logistica;
  • conservazione;
  • informazioni obbligatorie;
  • utilizzo da parte del consumatore.

Il marketing o la percezione di maggiore pregio del prodotto non potranno, da soli, giustificare un imballaggio eccessivo.

Questo principio interesserà in particolare confezioni con doppi fondi, pareti inutilmente spesse, spazi vuoti eccessivi o componenti puramente decorativi.

Imballaggi per il commercio elettronico
Il PPWR interviene anche sul commercio elettronico e sugli imballaggi utilizzati per le consegne.

L’obiettivo è ridurre lo spazio vuoto e impedire l’impiego di scatole sproporzionate rispetto al prodotto spedito.

Le aziende che vendono online dovranno rivedere:
  • le dimensioni delle scatole;
  • i sistemi automatici di confezionamento;
  • i materiali di riempimento;
  • il rapporto tra volume del prodotto e volume dell’imballaggio;
  • la disponibilità di formati differenti;
  • le istruzioni fornite agli operatori logistici.

Anche i fornitori di marketplace e alcuni servizi di logistica saranno coinvolti nella verifica degli obblighi EPR dei venditori.

Produttori extra-UE e vendite online
Un produttore stabilito fuori dall’Unione europea che vende prodotti imballati direttamente a consumatori di uno Stato membro può essere soggetto agli obblighi europei in materia di responsabilità estesa del produttore.

Le piattaforme online dovranno acquisire e verificare determinate informazioni relative alla registrazione e alla conformità EPR dei venditori prima di consentire loro di utilizzare i servizi della piattaforma.

Per un’impresa extra-UE, vendere in più Stati membri potrebbe quindi richiedere:
  • la verifica della qualifica di produttore in ogni Paese;
  • l’iscrizione ai registri nazionali;
  • l’adesione a sistemi collettivi;
  • la nomina di rappresentanti autorizzati EPR;
  • la presentazione di comunicazioni periodiche;
  • il pagamento dei contributi ambientali;
  • il coordinamento con marketplace, importatori e distributori.

Il PPWR armonizza numerosi principi, ma una parte dell’attuazione della responsabilità estesa continuerà a dipendere dai sistemi nazionali.

Il rappresentante autorizzato sostituisce il fabbricante?
Il fabbricante può designare mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea per svolgere determinati compiti.
Tuttavia, il rappresentante non sostituisce integralmente il fabbricante.
In particolare, il mandato non può trasferire al rappresentante la responsabilità di:
  • garantire che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi conformi;
  • predisporre la documentazione tecnica richiesta.

Esiste poi una figura distinta: il rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, che può essere nominato per gestire determinati adempimenti EPR in uno Stato membro nel quale il produttore non è stabilito.

Le due funzioni non devono essere confuse.

PPWR e RENTRI sono la stessa cosa?No.
Il PPWR è il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il RENTRI è invece il Registro elettronico nazionale italiano per la tracciabilità dei rifiuti, disciplinato da una normativa diversa.

Il RENTRI riguarda registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.

Dal 13 febbraio 2026 sono inoltre diventate operative alcune importanti novità relative al formulario digitale e al sistema di tracciabilità.

I soggetti obbligati al RENTRI comprendono, in base alla disciplina vigente:
  • imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • determinate imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • soggetti professionali che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi, nei casi previsti.

Il fatto che un’impresa sia soggetta al PPWR non significa automaticamente che debba iscriversi al RENTRI, e viceversa.

Le due normative possono però applicarsi contemporaneamente alla stessa azienda.

Come prepararsi al PPWR
Per prepararsi correttamente, un’impresa dovrebbe iniziare da una mappatura completa degli imballaggi utilizzati.

1. Identificare tutti gli imballaggi
Bisogna includere:
  • imballaggi primari;
  • imballaggi secondari;
  • scatole per il trasporto;
  • film e pellicole;
  • pallet;
  • riempitivi;
  • etichette;
  • chiusure;
  • componenti separabili;
  • packaging utilizzato nell’e-commerce.

2. Individuare il ruolo dell’azienda
Per ogni flusso commerciale occorre stabilire se l’impresa opera come:
  • fabbricante;
  • importatore;
  • distributore;
  • produttore EPR;
  • distributore finale;
  • venditore a distanza;
  • utilizzatore finale professionale.
La stessa azienda potrebbe ricoprire ruoli diversi a seconda del prodotto e del Paese di destinazione.

3. Raccogliere informazioni dai fornitori
È opportuno richiedere:
  • composizione dei materiali;
  • peso dei componenti;
  • presenza di sostanze soggette a restrizioni;
  • contenuto riciclato;
  • schede tecniche;
  • rapporti di prova;
  • informazioni sulla riciclabilità;
  • indicazioni sulla catena di fornitura;
  • dati necessari per la tracciabilità.

4. Verificare la documentazione tecnica
Una semplice dichiarazione commerciale del fornitore potrebbe non essere sufficiente.
Le informazioni devono essere verificabili e coerenti con la struttura dell’imballaggio e con i requisiti applicabili.

5. Rivedere contratti e responsabilità
I contratti con fornitori, produttori conto terzi, importatori e distributori dovrebbero chiarire:
  • chi prepara la documentazione;
  • chi firma la dichiarazione UE;
  • chi conserva i documenti;
  • chi comunica eventuali modifiche;
  • chi sostiene i costi di prove e verifiche;
  • chi interviene in caso di non conformità;
  • chi adempie agli obblighi EPR nei diversi Paesi.

6. Controllare etichette e informazioni identificative
Bisogna verificare:
  • dati del fabbricante;
  • dati dell’importatore;
  • lotto o codice identificativo;
  • istruzioni di smaltimento;
  • eventuali simboli ambientali;
  • etichette armonizzate future;
  • codici QR o supporti digitali.

7. Verificare gli obblighi nei mercati di destinazione
La responsabilità estesa del produttore mantiene una componente nazionale.
Un’azienda che vende in Italia, Francia, Germania, Spagna o Polonia potrebbe dover effettuare registrazioni e comunicazioni differenti in ciascun Paese.

Perché il PPWR riguarda anche chi esporta verso l’Europa
Un’azienda straniera che vuole vendere nell’Unione europea non può considerare il packaging una questione secondaria.

Un prodotto tecnicamente conforme può incontrare problemi di accesso al mercato se il suo imballaggio:
  • contiene sostanze vietate;
  • non è adeguatamente documentato;
  • non dispone della dichiarazione richiesta;
  • non riporta i dati degli operatori responsabili;
  • non rispetta gli obblighi di etichettatura;
  • è collegato a un produttore non registrato ai fini EPR;
  • non soddisfa i requisiti di riciclabilità o riduzione previsti.

Per questo motivo il controllo del packaging dovrebbe entrare nella procedura di verifica preliminare di ogni progetto di esportazione verso l’Unione europea.

Conclusione
Prepararsi in anticipo permette di ridurre il rischio di blocchi commerciali, richieste documentali urgenti, contestazioni da parte dei clienti, ritiri dal mercato e costose modifiche dell’ultimo momento.

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📧 Scrivici a [email protected]

​Fonte ufficiale
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025 e si applica, in via generale, a decorrere dal 12 agosto 2026.
Fonte consultata: testo ufficiale del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato su EUR-Lex, portale giuridico dell’Unione europea.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale, tecnica o ambientale. L’applicazione del PPWR deve essere valutata sulla base dello specifico imballaggio, del prodotto, del ruolo ricoperto dall’impresa, del mercato di destinazione e degli atti europei e nazionali applicabili.

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    Dalla scelta del fornitore all’analisi degli HS Code, dalla contrattualistica internazionale agli Incoterms, fino alle fasi di installazione, collaudo e post-vendita: troverai spiegazioni chiare, esempi concreti e checklist pronte all’uso.

    Che tu sia un imprenditore alla prima importazione o un professionista che vuole ottimizzare i propri processi, qui troverai:
    • Strategie per negoziare con fornitori cinesi.
    • Guide pratiche su documentazione e certificazioni obbligatorie.
    • Approfondimenti su trasporto, assicurazioni e gestione rischi.
    • Suggerimenti per evitare blocchi doganali e sanzioni.

    Con questo eBook di 115 pagine non solo imparerai come importare un macchinario dalla Cina passo dopo passo, ma avrai anche strumenti e risorse per ridurre i rischi e massimizzare il ritorno sull’investimento.
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