Rappresentanza fiscale
Introduzione
In un mondo ormai globalizzato, dove i rapporti commerciali sono sempre più presenti, soprattutto con l’estero, vuoi per la crescente esportazione/importazione di beni e servizi ed il gran numero di E-commerce presenti on-line, inevitabilmente ci si trova a fare i conti con le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel momento in cui un’azienda decide di inserirsi in un mercato estero, deve ricorrere a strumenti che le permettano di operare nel territorio dello Stato estero, in modo da adempiere a tutti gli obblighi.
Quando un soggetto estero -comunitario o extracomunitario- effettua prestazioni soggette ad IVA in uno Stato estero, per adempiere agli obblighi IVA può nominare:
dichiarazione di inizio attività, dalla quale si riceverà un numero di partita IVA
(art. 35-ter DPR 633/72)
Abbiamo quindi 3 modi per operare sul suolo del Paese estero.
In questo articolo parleremo del rappresentante fiscale e della normativa di riferimento.
Definizione
Il rappresentante fiscale è il soggetto, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non residenti che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA.
La nomina del rappresentante, che può anche essere una persona giuridica purché abbia sede in Italia, e l’identificazione diretta sono opzioni alternative tra loro, ma possono coesistere singolarmente con l’esistenza di una stabile organizzazione:
È necessaria quando un’impresa è EXTRA UE.
Vi sono 4 casi in cui la nomina del rappresentante fiscale è indispensabile:
1)cessione di beni e prestazioni di servizi verso consumatori privati o soggetti passivi IVA che si comportano come tali.
2)in alcuni casi di scambi intracomunitari
3)nella prestazione di servizi e cessione di beni verso soggetti non residenti
4)introduzione in Italia nei depositi IVA (art. 50 bis D.L.331/93)
Come e quando nominare un rappresentante fiscale
L’operatore italiano che già possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avrà una ulteriore partita IVA. Ciascuna partita IVA sarà gestita in modo autonomo con contabilità separata.
Un rappresentante fiscale può rappresentare più soggetti e quindi può essere intestatario di più numeri di partita IVA, mentre un operatore estero non può avere più di un rappresentante fiscale.
È possibile la nomina anche per una singola operazione.
Primo passo
Deve essere nominato prima che venga effettuata la prima operazione territoriale rilevante ai fini IVA.
Può avvenire in 2 modi:
Gli elementi essenziali sono il corpo, la sottoscrizione, il testo.
Può essere una scrittura privata semplice, cioè non prevede l’intervento di un notaio, basta che sia redatta o sottoscritta tra le parti.
Può essere una scrittura privata autenticata, cioè deve essere autenticata da un notaio Art 2703 C.C.
In entrambi i casi deve essere scrittura privata registrata, perché la data apposta diventi certa.
Da tenere in considerazione che la nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di non residente del soggetto estero, non ha quindi effetti sulla territorialità dell’operazione, che va sempre individuata in base alla residenza del soggetto estero, non del rappresentante fiscale.
Secondo passo
Il Rappresentante fiscale deve provvedere all’inizio attività via telematica, chiedendo l’attribuzione di partita IVA all’AGENZIA DELLE ENTRATE competente, in relazione al domicilio fiscale del rappresentante, utilizzando la dichiarazione di inizio attività.
Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Il modello da utilizzare è AA7/10 per rappresentare una società estera.
L’iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio) deve avvenire tramite Comunicazione Unica. Vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della P.IVA.
Obblighi e tipologie di rappresentanza fiscale
Deve assolvere a tutti gli adempimenti IVA cioè:
Non è responsabile delle violazioni commesse dal soggetto estero.
Il soggetto estero ha il diritto di ottenere il rimborso IVA se esistente, art. 38 Bis DPR 633/72 TESTO UNICO IVA
Il rappresentante fiscale è detto “leggero” quando è limitato alla fatturazione e compilazione degli elenchi INTRASTAT, cioè quando il soggetto estero compie sul territorio nazionale operazioni che non comportano addebito di IVA come operazioni esenti, non imponibili, non soggette a IVA.
Questa semplificazione cessa quando vengo effettuate operazioni attive o passive che presentano IVA, e di conseguenza il suo pagamento se a debito o il suo recupero se è a credito.
Il Rapp. Fisc leggero può operare per:
In un mondo ormai globalizzato, dove i rapporti commerciali sono sempre più presenti, soprattutto con l’estero, vuoi per la crescente esportazione/importazione di beni e servizi ed il gran numero di E-commerce presenti on-line, inevitabilmente ci si trova a fare i conti con le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel momento in cui un’azienda decide di inserirsi in un mercato estero, deve ricorrere a strumenti che le permettano di operare nel territorio dello Stato estero, in modo da adempiere a tutti gli obblighi.
Quando un soggetto estero -comunitario o extracomunitario- effettua prestazioni soggette ad IVA in uno Stato estero, per adempiere agli obblighi IVA può nominare:
- Un rappresentante fiscale (art.17 comma 3 D.P:R 633/72)
- Identificarsi direttamente come soggetto passivo IVA (consiste nella possibilità solo per gli operatori comunitari – di adempiere agli obblighi od esercitare i diritti previsti in materia IVA registrandosi direttamente presso
dichiarazione di inizio attività, dalla quale si riceverà un numero di partita IVA
(art. 35-ter DPR 633/72)
- Aprire una stabile organizzazione (quando un soggetto non residente si vuole
Abbiamo quindi 3 modi per operare sul suolo del Paese estero.
In questo articolo parleremo del rappresentante fiscale e della normativa di riferimento.
Definizione
Il rappresentante fiscale è il soggetto, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non residenti che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA.
La nomina del rappresentante, che può anche essere una persona giuridica purché abbia sede in Italia, e l’identificazione diretta sono opzioni alternative tra loro, ma possono coesistere singolarmente con l’esistenza di una stabile organizzazione:
- Stabile organizzazione e rappresentanza fiscale
- Stabile organizzazione e identificazione diretta
È necessaria quando un’impresa è EXTRA UE.
Vi sono 4 casi in cui la nomina del rappresentante fiscale è indispensabile:
1)cessione di beni e prestazioni di servizi verso consumatori privati o soggetti passivi IVA che si comportano come tali.
2)in alcuni casi di scambi intracomunitari
3)nella prestazione di servizi e cessione di beni verso soggetti non residenti
4)introduzione in Italia nei depositi IVA (art. 50 bis D.L.331/93)
Come e quando nominare un rappresentante fiscale
L’operatore italiano che già possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avrà una ulteriore partita IVA. Ciascuna partita IVA sarà gestita in modo autonomo con contabilità separata.
Un rappresentante fiscale può rappresentare più soggetti e quindi può essere intestatario di più numeri di partita IVA, mentre un operatore estero non può avere più di un rappresentante fiscale.
È possibile la nomina anche per una singola operazione.
Primo passo
Deve essere nominato prima che venga effettuata la prima operazione territoriale rilevante ai fini IVA.
Può avvenire in 2 modi:
- ATTO PUBBLICO Art 2699 C.C. : È un documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.
- SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA O LETTERA ANNOTATA IN APPOSITO REGISTRO PRESSO L’UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL RAPPRESENTANTE Art 2702. :È un documento sottoscritto da una o più parti, per definire e regolare reciproci interessi e posizioni nell’ambito di uno o più rapporti.
Gli elementi essenziali sono il corpo, la sottoscrizione, il testo.
Può essere una scrittura privata semplice, cioè non prevede l’intervento di un notaio, basta che sia redatta o sottoscritta tra le parti.
Può essere una scrittura privata autenticata, cioè deve essere autenticata da un notaio Art 2703 C.C.
In entrambi i casi deve essere scrittura privata registrata, perché la data apposta diventi certa.
Da tenere in considerazione che la nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di non residente del soggetto estero, non ha quindi effetti sulla territorialità dell’operazione, che va sempre individuata in base alla residenza del soggetto estero, non del rappresentante fiscale.
Secondo passo
Il Rappresentante fiscale deve provvedere all’inizio attività via telematica, chiedendo l’attribuzione di partita IVA all’AGENZIA DELLE ENTRATE competente, in relazione al domicilio fiscale del rappresentante, utilizzando la dichiarazione di inizio attività.
Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.
Il modello da utilizzare è AA7/10 per rappresentare una società estera.
L’iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio) deve avvenire tramite Comunicazione Unica. Vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della P.IVA.
Obblighi e tipologie di rappresentanza fiscale
Deve assolvere a tutti gli adempimenti IVA cioè:
- emettere e registrare fatture attive
- registrare le fatture passive
- liquidazioni periodiche dell’imposta
- presentare la dichiarazione della liquidazione per conto del soggetto rappresentato
Non è responsabile delle violazioni commesse dal soggetto estero.
Il soggetto estero ha il diritto di ottenere il rimborso IVA se esistente, art. 38 Bis DPR 633/72 TESTO UNICO IVA
Il rappresentante fiscale è detto “leggero” quando è limitato alla fatturazione e compilazione degli elenchi INTRASTAT, cioè quando il soggetto estero compie sul territorio nazionale operazioni che non comportano addebito di IVA come operazioni esenti, non imponibili, non soggette a IVA.
Questa semplificazione cessa quando vengo effettuate operazioni attive o passive che presentano IVA, e di conseguenza il suo pagamento se a debito o il suo recupero se è a credito.
Il Rapp. Fisc leggero può operare per:
- Acquisti intracomunitari da soggetti UE di beni presenti in deposito IVA
- Immissione in libera pratica di beni NON comunitari destinati a depositi IVA
- Cessione di beni a soggetti UE mediante deposito IVA
- Cessione di beni custoditi in deposito IVA
- Cessione intraUE di beni estratti da deposito IVA con spedizione in altro stato membro
- Trasferimento beni tra depositi